Corte di cassazione civile sez. lav, 26 maggio 2014, n. 11715

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
nel possesso dello stesso, e che l’ACI non è più titolare
dello specif‌ico potere impositivo. (l. 24 gennaio 1978,
n. 27, art. 2; l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ. 16 febbraio 1998, n. 1649, in
Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. In senso difforme si esprime
Cass. civ. 14 novembre 1997, n. 11273, ivi 1998, 1045, che sostiene la
necessità della notif‌ica all’interessato di copia del processo verbale
di accertamento ex art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, nono-
stante l’avvenuta trasformazione della tassa di circolazione degli
autoveicoli in imposta di proprietà, di cui al D.L. 30 dicembre 1982,
n. 953, art. 5, al f‌ine di conservare una minima funzione di garanzia
per la “parte lesa”.
SvolgiMento del ProceSSo
Con l’impugnata sentenza n. 797/07, depositata il 27
settembre 2007, la Corte d’Appello di Brescia, parzialmente
riformando la decisione n. 1057/04 del Tribunale della
stessa città, giudicava preliminarmente che l’Uff‌icio fos-
se decaduto dalla pretesa impositiva perchè gli avvisi di
liquidazione emessi nei confronti della contribuente In-
ternational Car S.r.l. a recupero di tasse automobilistiche
non erano stati preceduti dalla tempestiva notif‌icazione
dei processi verbali di accertamento dell’infrazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia
delle Entrate, proponevano ricorso per cassazione aff‌idato
ad un unico motivo. La contribuente resisteva con con-
troricorso.
Motivi della deciSione
1. Con l’unico mezzo le ricorrenti Amministrazioni
censuravano la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 5, comma 31, 32 e 51 del d.l. 30
dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53;
e dell’art. 2 L n. 27 del 24 gennaio 1978, n. 27”; secondo
le ricorrenti Amministrazioni, difatti, la Corte d’Appello
erroneamente aveva ritenuto estinte le pretese f‌iscali per
non essere stati notif‌icati verbali di accertamento della
ricordata infrazione, entro il termine di 90 giorni stabilito
dall’art., comma 3, L. n. 27 cit.; questo perchè, sostenevano
le ricorrenti Amministrazioni, a seguito della riforma della
tassa automobilistica, la notif‌ica dei ridetti processi verba-
li non era più necessaria.
2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo,
trattandosi non di quesito multiplo, ma di formulazione,
in due parti, di due distinti prof‌ili di violazione di legge,
ed essendo censurata l’intera ratio decidendi dell’impu-
gnata sentenza (sia sotto il prof‌ilo dell’omessa tempestiva
notif‌ica del processo verbale dell’accertamento che della
necessità della sua redazione e notif‌icazione prima del
procedimento di riscossione), il motivo è fondato.
3. In effetti, questa Corte ritiene di dover dare conti-
nuità a quanto statuito da Cass. sez. trib. n. 1649 del 1998,
secondo cui: “Nel caso di (rilevazione, e quindi di) comu-
nicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 39 , della L. n.
53/1983, da parte degli uff‌ici che curano la tenuta del pub-
blico registro automobilistico e degli altri registri di im-
matricolazione per veicoli e autoscaf‌i, all’amministrazione
f‌inanziaria, delle notizie occorrenti per l’applicazione del
tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo
o dell’autoscafo (nonché le relative variazioni), non ricor-
re l’obbligo - previsto nell’art. 2 della legge n. 27/1978 - di
redigere specif‌ico processo verbale di accertamento della
violazione e (quindi) di notif‌icare lo stesso all’interes-
sato anteriormente alla notif‌icazione dell’ingiunzione”
(parzialmente conforme, nel senso di confermare che la
pretesa tributaria non dipende più dalla notif‌ica del pro-
cesso verbale, ma solo l’irrogazione delle sanzioni, Cass.
sez. trib. n. 4137 del 1999; contraria, la meno recente Cass.
sez. trib. n. 11273 del 1997). E, questo, sia perchè la tassa
non colpisce più l’illecita circolazione delle autovetture,
con la conseguenza che non occorre più accertare la detta
infrazione, essendo diverso il presupposto dell’imposta,
che ora consiste nel possesso dell’autoveicolo; sia perchè
l’ACI non è più titolare dello specif‌ico potere impositivo.
4. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata
e la causa rinviata ad altro giudice, il quale valuterà le
ulteriori questioni ritenute assorbite. (Omissis)
corte di caSSazione civile
Sez. lav, 26 Maggio 2014, n. 11715
PreS. Stile – eSt. tria – P.M. Matera (diff.) – ric. aMa azienda
MuniciPale aMBiente (avv. Pallini) c. graSSi (avv.ti de angeliS e de MariniS)
Lavoro subordinato y Estinzione del rapporto
(recesso e risoluzione) y Licenziamento per giusta
causa y Condizioni y Onere della prova y Fattispecie
in tema di licenziamento di lavoratore con man-
sioni di autista risultato consumatore di sostanze
stupefacenti.
. Nella valutazione della sussistenza del giustif‌icato
motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore
avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di
trasporto di rif‌iuti sulla pubblica via, il quale, con sen-
tenza penale di condanna, sia risultato consumatore di
sostanze stupefacenti, è necessario - nella situazione
normativa antecedente l’emanazione della disciplina
attuativa dei primi due commi dell’art. 125 del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 - che il lavoratore fornisca piena
prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tos-
sicologici “ad hoc”, del proprio avvenuto pieno recu-
pero, con conseguente dismissione dell’abitudine al
consumo di sostanze stupefacenti, la quale, anche al di
sotto della soglia della “tossicodipendenza”, è da sola
suff‌iciente ad inibire la guida di veicoli su strada (ex
art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore
di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di
eventuali danni cagionati a terzi. (l. 15 luglio 1966, n.
604, art. 3; c.c., art. 2049; c.c., art. 2697; d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 125; nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Per utili riferimenti in merito alla giusta causa di licenziamento
si veda Cass. civ. 15 maggio 2004, n. 9299, in Ius&Lex dvd n. 5/2014,
ed. La Tribuna.

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