Corte di cassazione civile sez. II, 13 dicembre 2013, n. 27942

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giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
dere dalla vendita la superf‌icie sottostante), postulando il
concetto di incorporazione, al pari di quello di accessione,
una unione f‌isica e materiale del manufatto rispetto al
suolo (o, in ogni caso, l’impossibilità di utilizzare il suolo
stesso come entità autonoma rispetto al manufatto), ciò
che non è lecito affermare con riguardo ad una superf‌icie
(libera) sormontata da una rampa di scale”. (così Cass.
sez. II n. 8717/1997).
5 - Ad identiche conclusioni di non conformità con lo
schema legale dei vizi di motivazione soggetti allo scruti-
nio di legittimità, si perviene valutando il quarto motivo.
diretto a riaffermare il valore signif‌icativo della colorazio-
ne in giallo del vano scala nella planimetria allegata al
rogito di compravendita (a contrastare la valutazione di
irrilevanza, data l’incertezza del segno graf‌ico, formulata
in sentenza, sulla scorta delle conclusioni dell’ausiliare).
6 - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come da dispositivo. (Omissis)
coRte di cassazione civile
sez. ii, 13 dicembRe 2013, n. 27942
pRes. tRiola – est. migliucci – p.m. patRone (conf.) – Ric. s.s. ed altRo
(avv. pataRi) c. cond. via de dominicis 84 in caseRta (avv. pannone)
Parti comuni dell’edif‌icio y Lastrico solare. y No-
zione y Limiti y Torrini della gabbia scale e del locale
ascensore y Inerenza al lastrico solare y Esclusione y
Fondamento.
. In tema di condominio negli edif‌ici, per lastrico solare
deve intendersi la superf‌icie terminale dell’edif‌icio che
abbia la funzione di copertura - tetto delle sottostanti
unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento,
sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non
estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal
piano di copertura, siano dotate di autonoma consi-
stenza e abbiano una specif‌ica destinazione al servizio
delle parti comuni. Ne consegue che non possono ri-
comprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini
della gabbia scale e del locale ascensore con la relativa
copertura, i quali costituiscono distinti e autonomi ma-
nufatti di proprietà condominiale sopraelevati rispetto
al piano di copertura del fabbricato. (c.c., art. 1117;
c.c., art. 1126) (1)
(1) Non risultano editi precedenti in termini.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso
1.- Il Condominio via De Dominicis 84 in Caserta espo-
neva che M.G. e S.S., proprietari di appartamenti all’ultimo
piano del fabbricato e di corrispondenti porzioni di lastrico
solare acquistate dal costruttore riservatario, avevano rea-
lizzato opere in sopraelevazione dei loro rispettivi immo-
bili inglobando e facendo propri anche i solai di copertura
dei torrini della gabbia scala e del locale ascensore, che
dovevano considerarsi beni di proprietà comune.
Pertanto, l’istante conveniva i predetti innanzi al Tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere per sentire dichiarare
che i torrini in questione e le loro coperture sono di pro-
prietà comune dell’edif‌icio, insuscettibili di utilizzazione
da parte dell’acquirente della porzione di lastrico solare,
con la condanna dei medesimi alla eliminazione delle
opere abusive ed al ripristino della situazione quo ante.
Si costituivano i convenuti che eccepivano preliminar-
mente la carenza di legittimazione ad agire dell’ammini-
stratore del Condominio in assenza di specif‌ica delega del-
l’assemblea. Nel merito deducevano che, quali acquirenti
dei lastrici solari, legittimamente avevano proceduto alle
opere di sopraelevazione.
Con sentenza del 16 gennaio 2004 il Tribunale acco-
glieva la domanda.
Con sentenza dep. il 7 giugno 2007 la Corte di appello di
Napoli rigettava l’impugnazione proposta dai convenuti.
In primo luogo, era disattesa l’eccezione di carenza di
legittimazione ad agire dell’amministratore sia perchè au-
torizzato dall’assemblea con delibera del 28 gennaio 1993
sia perchè l’esercizio della presente azione non richiedeva
la preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Nel confermare la decisione impugnata, i Giudici - dopo
avere premesso la natura comune dei torrini costituenti
la cassa scale e i locali per i macchinari degli ascensori
- ritenevano che la riserva di proprietà dei lastrici solari
a favore del costruttore non comprendeva anche le coper-
ture dei predetti beni che ne costituivano parte integrante
ed erano anche sopraelevate rispetto al lastrico solare.
Escludevano che la tesi prospettata dai convenuti potes-
se fondarsi sul regolamento condominiale laddove invece
doveva ricavarsi l’esistenza di parti condominiali e parti di
proprietà esclusiva del lastrico solare come il riferimento
alla diversa regolamentazione delle spese, rispettivamen-
te ex artt. 1123 e 1226 c.c., confermava.
D’altra parte, la previsione nel regolamento condo-
miniale dell’obbligo di manutenzione posto a carico del
Condominio proprietario esclusivo del lastrico, che serve
da copertura delle parti comuni, era da considerarsi ine-
quivocabile e comunque era avvalorata da quanto stabilito
anche negli atti di acquisto degli appellanti, con cui era
stata alienata soltanto la parte del lastrico solare sopra-
stante gli appartamenti.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cas-
sazione il M. e la S. sulla base di due motivi illustrati da
memoria. Resiste con controricorso l’intimato.
motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammis-
sibilità dei motivi formulata dal resistente ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c., tenuto conto che i quesiti sono stati formu-
lati analiticamente in modo da individuare le questioni di
diritto che i ricorrenti hanno inteso sottoporre alla Corte.
1.1. - Il primo motivo, lamentando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., nonchè omessa,
insuff‌iciente e contraddittoria motivazione su un fatto
decisivo della controversia, censura la decisione gravata
laddove aveva respinto l’eccezione di carenza di legittima-

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