Corte di cassazione civile sez. II, 25 febbraio 2014, n. 4489

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
con questo e in quelli esterni con i terzi fornitori; b) co-
stituisce quale autoresponsabile di ciò il condominio stes-
so, come se venuto meno il precedente supercondominio
fossero automaticamente cessate anche le attribuzioni
dell’amministratore del singolo condominio relative alle
spese dei servizi rimasti in comune con l’altro.
Così illogicamente ragionando, la Corte felsinea ha dato
rilievo a due circostanze di fatto del tutto prive di rilievo,
atteso che la controversia concerne solo l’esecuzione del
mandato ad effettuare il pagamento delle spese di riscal-
damento, e dunque riguarda una questione interna al rap-
porto fra il condominio odierno ricorrente e il suo ammini-
stratore. Le cui attribuzioni, in difetto, come si è detto, di
maggiori poteri derivanti dal regolamento o dall’assemblea,
restano comunque disciplinate dall’art. 1130 c.c.
Da qui la piena applicabilità dell’art. 1717 c.c. e la
necessità che la sostituzione nell’esecuzione del mandato
fosse autorizzata da un’apposita delibera dell’assemblea.
9. - L’accoglimento dei primi due mezzi assorbe l’esame
dei restanti motivi.
10. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Bologna, che nel decidere il merito si
atterrà al seguente principio di diritto: “l’amministratore
del condominio risponde quale mandatario dell’eroga-
zione della spesa relativa all’esercizio di servizi comuni,
indipendentemente dal fatto che questi siano prodotti
da impianti a loro volta comuni ad altri condomini, e
dalla circostanza che per la loro gestione non sia stato
nominato un amministratore della comunione. Pertanto,
ai sensi dell’art. 1717, comma 1 c.c., l’amministratore
che nell’esecuzione di tale attività di mandato sostitui-
sca altri a se stesso senza esservi autorizzato in forza di
un’apposita delibera dell’assemblea condominiale, o senza
che ciò sia necessitato dalla natura dell’incarico, risponde
dell’operato della persona sostituita, a nulla rilevando che
la sostituzione sia conforme a precedenti prassi note ai
condomini, trattandosi di circostanza che di per sé non
vale ad esprimere la volontà del condominio”.
11. - Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell’art. 385,
comma 3 c.p.c., anche il regolamento delle spese di cas-
sazione. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. ii, 25 febbraio 2014, n. 4489
pres. triola – est. nuzzo – p.m. Celeste (Conf.) – riC. marino (avv.ti
pansini e ippolito) C. ambrogio (avv.ti ianniello e la Commare)
Prescrizione civile y Prescrizioni brevi y Presta-
zioni periodiche con scadenza annuale o più breve
y Spese condominiali y Prescrizione quinquennale y
Decorrenza.
. Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché
il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquen-
nale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla
delibera di approvazione del rendiconto e dello stato
di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo
condomino. (c.c., art. 1130; c.c., art. 2948) (1)
(1) Cfr. la citata Cass. civ., sez. II, 28 agosto 2002, n. 12596, in Ius&Lex
dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. La presente decisione conserva la pro-
pria eff‌icacia anche dopo la legge di riforma del condominio.
svolgimento del proCesso
Con atto di appello notif‌icato il 15 marzo 2004 il Con-
dominio di via Catania n. 78, Palermo, in persona dell’am-
ministratore pro-tempore, chiedeva la riforma della sen-
tenza 8 gennaio 2003, emessa secondo equità dal Giudice
di Pace di Palermo che, accogliendo in parte l’opposizione
al D.I. proposta da Ambrogio Stanislao, per la intervenuta
prescrizione di alcuni crediti riguardanti il pagamento di
quote condominiali per il periodo 1986/1996, aveva con-
dannato l’opponente stesso al pagamento della minor
somma di € 169,20, oltre interessi.
L’appellato, costituitosi, eccepiva l’improponibilità
dell’appello, essendo la statuizione del giudice di Pace
soggetta solo al ricorso per cassazione secondo il dispo-
sto dell’art. 339 c.p.c.; in subordine chiedeva la conferma
della sentenza impugnata.
Con sentenza depositata il 14 marzo 2007 il Tribunale
di Palermo rigettava l’appello condannando l’appellante al
pagamento delle spese processuali del grado.
Osservava il giudice di appello che, nella specie, avendo
l’opponente spiegato anche azione risarcitoria, ex art. 96
c.p.c., e chiesto il pagamento delle spese di lite, pretese di
valore indeterminato, erano stati superati i limiti consenti-
ti per la decisione secondo equità con la conseguenza che
l’impugnazione doveva ritenersi proponibile; nel merito
confermava l’ infondatezza della pretesa dell’appellante,
ribadendo la intervenuta prescrizione quinquennale dei
crediti azionati per gli esercizi dal 1985 al 1996, in riferi-
mento all’ingiunzione di pagamento del febbraio 2002.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
Marino Vincenzo, nella qualità di amministratore del
condominio sito in Palermo, via Catania n. 78, formulando
cinque motivi di ricorso con i relativi quesiti di diritto illu-
strati da successiva memoria.
Resiste con controricorso Stanislao Ambrogio che, pre-
liminarmente, eccepisce l’invalidità della notif‌icazione del
ricorso per violazione degli artt. 330,160 e 170 c.p.c., posto
che il ricorso stesso era stato notif‌icato alla parte perso-
nalmente presso la sua residenza, anzichè al procuratore
costituito (Avv. M. R. La Commare) presso il quale aveva
eletto domicilio. Eccepisce, inoltre, la nullità della deli-
bera condominiale di autorizzazione alla proposizione del
ricorso di Cassazione perchè non adottata dalla maggio-
ranza dei condomini intervenuti e rappresentante almeno
la metà del valore dell’edif‌icio ex art. 1136 co. 2 c.p.c.
motivi della deCisione
Il Condominio ricorrente deduce:
1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di
appello omesso di esaminare e motivare in ordine ai motivi
di appello nn. 5-2-3 e 6, proposti dal Condomino;

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