Corte di cassazione civile sez. III, 14 maggio 2014, n. 10542

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2014
LEGITTIMITÀ
la ricorrente abbia svolto deduzioni in senso contrario -
che la Triscari Barberi ha precisato di avere successiva-
mente destinato nuovamente la propria unità immobiliare
a civile abitazione) è stato ritenuto dalla Corte d’appello
irrilevante in considerazione del fatto che non era vietato
dal regolamento di condominio. Altrettanto è a dirsi quan-
to alle distanze legali, che la ricorrente nella formulazione
dei quesiti ritiene violate, laddove la Corte d’appello ha
escluso l’applicazione della relativa normativa, in forza di
quanto disposto dalla L. n. 13 del 1989.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e va quindi
rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
(Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 14 maggio 2014, n. 10542
pres. amatuCCi – est. frasCa – p.m. Corasaniti (Conf.) – riC. rastelli
(avv.ti luCCarini ed altro) C. ggi generali properties asset management
s.p.a. (avv. bisCarini)
Disdetta y Uso diverso dall’abitativo y Scadenza
secondo sessennio y Permanenza dell’occupazione
y Richiesta di aggiornamento del canone formulata
dal locatore in prossimità della scadenza y Novazio-
ne del rapporto y Esclusione y Effetti.
. In tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo,
qualora sia stata inviata disdetta immotivata alla sca-
denza del secondo sessennio di durata del contratto,
la richiesta da parte del locatore di adeguamento del
canone sebbene in prossimità della scadenza è – in-
dipendentemente dalla circostanza che l’effetto della
provocazione della cessazione del rapporto non può
risolversi unilateralmente dal locatore, essendo esso ri-
solvibile solo per effetto di accordo negoziale espresso
o tacito di entrambe le parti – un atto di per sé com-
patibile con il perdurare dell’effetto di cessazione del
rapporto, in quanto risulta soltanto diretto ad assicura-
re che, qualora il conduttore non rilasci alla scadenza,
nella misura del canone dovuto ai sensi dell’art. 1591
c.c. sia compreso l’adeguamento. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1591; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 32) (1)
(1) Si veda in termini, Cass. civ. 1 dicembre 1994, n. 10270, in questa
Rivista 1995, 345.
svolgimento del proCesso
1. Rastelli E. ha proposto ricorso per cassazione con-
tro la s.p.a. GGI - Generali Properties Asset Management
(quale procuratrice della s.p.a. Assicurazioni Generali)
avverso la sentenza del 3 aprile 2008, con la quale la Corte
d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello da esso ricorren-
te proposto avverso la sentenza del Tribunale di Perugia
del febbraio 2006, che - investito dall’intimata nella qua-
lità di una licenza per f‌inita locazione al 30 giugno 2005,
riguardo al contratto locativo ad uso diverso da quello abi-
tativo stipulato fra il ricorrente e l’I.N.A. (successivamente
incorporata dalla Assicurazioni Generali) il 1 luglio 1987
- sull’opposizione alla convalida, dopo avere pronunciato
ordinanza di rilascio, f‌issando per l’esecuzione la data del
30 giugno 2005 e disposto la prosecuzione del giudizio nel
merito, rigettava l’opposizione e condannava la locatrice
alla corresponsione della chiesta indennità per la perdita
di avviamento commerciale.
2. Al ricorso, che propone due motivi, ha resistito con
controricorso la G.G.I. s.p.a. - Generali Gestione Immobi-
liare s.p.a., qualif‌icandosi come già Generali Properties
Asset Management ed adducendo di essere procuratrice
della Assicurazioni Generali s.p.a..
motivi della deCisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione
di legge - Art. 360, n. 3 c.p.c. - Errata applicazione delle
norme di legge che regolano il rapporto di locazione e la
disciplina della sua rinnovazione - art. 1597 c.c., L. n. 392
del 1978, artt. 28 e 29”.
Il motivo si correla alla circostanza che la parte loca-
trice aveva inviato, in data 5 maggio 1998, disdetta immo-
tivata, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 28, comma 1,
in relazione alla scadenza del secondo sessennio di durata
della locazione, cioè in riferimento alla data del 30 giugno
1999 e, successivamente, nonostante l’eff‌icacia della di-
sdetta di determinazione della cessazione della locazione,
non aveva agito per il rilascio ed anzi, una sua mandataria
con richiesta del 1° giugno 1999 aveva chiesto al ricorren-
te l’adeguamento del canone ai sensi della L. n. 392 del
1978, art. 32.
In relazione a tale svolgimento della vicenda, si sostiene
che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato,
per escludere che alla scadenza intimata si fosse verif‌icata
una novazione del contratto, con conseguente riferibilità
della scadenza del 30 giugno 2005 al primo sessennio di
un nuovo contratto e necessità di agire per il rilascio con
un diniego, che appariva “chiaro dalla condotta tenuta
successivamente dalla locatrice, che essa ha rinunciato
all’effetto che tale disdetta avrebbe potuto produrre, con-
sentendo la prosecuzione ulteriore del rapporto” e, quindi,
traendone la conseguenza che i sei anni che decorrevano
dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2005 si dovevano conside-
rare non come primo periodo di un nuovo contratto, bensì
come terza scadenza dell’originario contratto iniziato il 1°
luglio 1987.
L’errore della Corte territoriale sarebbe consistito
nell’intendere la “rinuncia” del locatore a valersi della
disdetta come idonea, nonostante che ad essa fosse con-
seguito, secondo l’effetto proprio del negozio di disdetta,
la provocazione della cessazione del rapporto locativo, a
determinare il venir meno di detto effetto, sì da doversi
considerare la locazione rinnovata per un sessennio, così
come se la disdetta non fosse stata data.
Viceversa, ad avviso del ricorrente, allorquando il lo-
catore ad uso diverso invii una disdetta immotivata per
la scadenza del secondo sessennio di durata contrattuale

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