Corte Di Appello Penale Di Brescia Sez. Ii, 20 Ottobre 2017, N. 2844 (C.C. 13 Ottobre 2017)

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giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
za Restorative Justice, cit., p.1282; R. C. MARUOTTI, La nuova causa di
estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p.
tra (presunta) restorative justice ed effettive f‌inalità def‌lative: prime
rif‌lessioni de iure condito, cit.
(25) Relazione della Commissione Fiorella, cit., p. 41.
(26) S. M. CORSO, Le ricadute processuali dell’estinzione del reato
per condotte riparatorie, op. cit., p. 9.
(27) Cfr. Corte cost., sent. 201 del 21 luglio del 2016, con la quale
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma
1, lett. e) c.p.p., per contrasto con l’art. 24 Cost., «nella parte in cui non
prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà
dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova». Sentenza commentata da L. MAZZIOT-
TA, La sentenza n. 201/2016 della Corte costituzionale: la prima di due
pronunce inevitabili?, in questa Rivista, 2017, n. 2, pp. 173 e ss.
(28) Sul punto si vedano, tra gli altri C. PERINI, Condotte riparato-
rie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: def‌lazione senza Restorati-
ve Justice, cit., p. 1282; R. C. MARUOTTI, La nuova causa di estinzione
del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p. tra (presun-
ta) restorative justice ed effettive f‌inalità def‌lative: prime rif‌lessioni de
iure condito, cit.; S. M. CORSO, Le ricadute processuali dell’estinzione
del reato per condotte riparatorie, op. cit., p. 9.
(29) Cfr. Cass. pen., sez. un., sent. del 22 giugno 2017, n. 53683 in
De Jure.
(30) In merito si veda S. M. CORSO, Le ricadute processuali dell’e-
stinzione del reato per condotte riparatorie, cit., p. 16.
(31) S. M. CORSO, in op. cit., p. 17.
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. II, 20 OTTOBRE 2017, N. 2844
(C.C. 13 OTTOBRE 2017)
PRES. MAZZA – EST. MAZZA – IMP. VERBENA
Appello penale y Cognizione del giudice di appello
y Reformatio in peius y Riforma della sentenza di
assoluzione y Rinnovazione dell’istruzione y Assun-
zione diretta dei testimoni ex art. 603, comma 3 bis
c.p.p. y Necessità y Esclusione.
. Nel caso di ribaltamento in appello, su gravame del
pubblico ministero, della pronuncia assolutoria adotta-
ta dal giudice di primo grado, è comunque da esclude-
re che sussista la necessità di procedere ad una nuova
escussione dei testi ex art. 603, comma 3 bis, c.p.p.,
quando la testimonianza non possa ritenersi essenziale
al f‌ine di determinare la responsabilità dell’imputato, o
quando non possa porsi una reale questione di “valuta-
zione della prova dichiarativa” per l’Autorità giudican-
te. (c.p.p., art. 603) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2017,
n. 55068, in questa Rivista 2018, 143. In senso sostanzialmente con-
forme si veda anche l’autorevole pronuncia di Cass. pen., sez. un., 14
aprile 2017, n. 18620, in Riv. pen. 2017, 867.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 8 maggio 2015 del G.U.P. del Tri-
bunale di Brescia, Verbena Marco veniva assolto dal reato
di falsa testimonianza allo stesso ascritto in rubrica per
insussistenza del fatto.
Quanto alla ricostruzione della vicenda per cui si pro-
cede e alle motivazioni della pronuncia assolutoria di cui
sopra, si riportano i passi salienti della sentenza.
“Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti
nel fascicolo del Pubblico Ministero impongano di proscio-
gliere l’imputato dal reato allo stesso ascritto per essere
insuff‌iciente e contraddittoria la prova della falsità delle
dichiarazioni dallo stesso rese.
Il presente processo ha ad oggetto le disposizioni ri-
lasciate da Verbena Marco quale testimone nel processo
civile per querela di falso promosso da Antonini Valerio.
Con ricorso depositato il 19 gennaio 2006, Protti Fabri-
zio promuoveva avanti il Tribunale di Brescia – Sezione
Lavoro – un’azione volta ad ottenere il riconoscimento
dalla propria qualif‌ica di dirigente nell’ambito dell’attività
lavorativa prestata in favore della Italcables Due Srl, ora
Eurocables Srl, e la condanna della società al pagamento
delle maggiori somme (differenze retributive e contributi-
ve, TFR, indennità di preavviso, danni non patrimoniali)
dovute in conseguenza del diverso inquadramento lavora-
tivo.
A sostegno delle proprie pretese il Protti produceva la
fotocopia di un documento scritto a mano ed apparente-
mente sottoscritto e datato 22 novembre 2004 da Antonini
Valerio, legale rappresentante di Eurocables Srl, in base
al quale gli sarebbe stata riconosciuta la qualif‌ica di diri-
gente ed un importo pari all’1% del fatturato del settore
geotecnico relativo al 2003-2004 a titolo di premio.
Tale documento veniva contestato e formalmente di-
sconosciuto nel corso della predetta causa di lavoro e ve-
niva conseguentemente promossa da parte dell’Antonini
querela di falso al f‌ine di fare accertare e dichiarare la fal-
sità materiale della scrittura privata datata 22 novembre
2004 sopra menzionata.
Nel corso del procedimento per querela di falso, all’u-
dienza del 5 maggio 2010 venivano assunte le prove orali,
con interrogatorio di Protti Fabrizio ed esame testimonia-
le del teste da questi citato Verbena Marco.
Il Protti rendeva le dichiarazioni che di seguito ven-
gono trascritte: “Adr: confermo che la dichiarazione im-
pugnata per falso è stata redatta da me nel testo; data e
f‌irma sono state apposte da Valerio Antonini; DR: il tutto
è avvenuto presso il locale Mc Donald’s, in Desenzano,
attorno alle ore 12 del giorno 22 novembre 2004. Preciso
che all’Antonini indicò la data utilizzando la mia penna,
ma sottoscrisse utilizzando altra penna. Preciso di essermi
fatto accompagnare sul posto in auto da un mio conoscen-
te, Sig. Marco Verbena al quale, per ragioni di riservatez-
za, chiesi di sedere ad altro tavolo. Il colloquio tra me e
Antonini si svolse mentre eravamo seduti al tavolo vicino
a quello in cui si trovava quel mio conoscente. ADR: il te-
sto del documento oggetto di lite è stato da me scritto sul
posto in quanto non sapevo in anticipo se con l’Antonini
avremmo trovato o no un accordo. Non disponevo di un
foglio e quindi ho staccato, da un foglio già parzialmente
scritto, la parte bianca suff‌iciente alla scrittura che avrei
compilato. ADR: preciso che la mattina del 22 novembre
2004 non andai in azienda”.

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