Corte di Appello Penale di Lecce sez. dist., di Taranto 14 maggio 2018, n. 261

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI LECCE
SEZ. DIST., DI TARANTO
14 MAGGIO 2018, N. 261
PRES. DE SCISCIOLO – EST. DE SCISCIOLO – IMP. X
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Accertamento del tasso alcolemico presso
una struttura sanitaria su richiesta della Polizia
municipale y Assenza di motivi terapeutici y Con-
senso ulteriore rispetto a quello richiesto per
la natura delle operazioni sanitarie y Necessità y
Esclusione.
. L’utilizzabilità dei risultati dell’esame alcolimetrico
compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamen-
te su richiesta della polizia giudiziaria per l’accerta-
mento del reato di guida in stato di ebbrezza, e non per
motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede
uno specif‌ico consenso dell’interessato oltre a quello
eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni
sanitarie strumentali a detto accertamento. (Nella fat-
tispecie non era emerso dagli atti il dissenso espresso
dall’imputato alla sottoposizione agli esami ematici ri-
chiesti dalla Polizia municipale) (nuovo c.s. art. 186)
(1)
(1) La sentenza in epigrafe condivide il prevalente orientamento
giurisprudenziale ribadito da Cass. pen., IV, 19 gennaio 2018, n. 2343,
pubblicata in questo stesso fascicolo con ampia nota di riferimenti
giurisprudenziali alla quale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato in
data 23 settembre 2016, il Giudice per le indagini prelimi-
nari del Tribunale di Taranto affermava la responsabilità
di X in ordine al reato di cui in rubrica perchè, alla guida
dell’autovettura Renault Master targata (omissis) in stato
di ebbrezza alcolica, provocava un sinistro stradale, per-
dendo il controllo del mezzo e f‌inendo fuori strada.
Per l’effetto, concesse le attenuanti generiche equiva-
lenti alla contestata aggravante, applicata la diminuente
del rito, lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione
ed euro 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Pena sospesa. Sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per il periodo di
un anno.
Il GIP fondava l’affermazione di penale responsabilità
sugli esiti degli accertamenti effettuati in data 4 maggio
2013, alle ore 18:30 circa, dalla Polizia Municipale di C.
che, intervenuta per effettuare gli accertamenti di rito
in seguito ad un sinistro stradale verif‌icatosi poco prima
in conseguenza del quale un’autovettura era fuoriuscita
dalla sede stradale, aveva identif‌icato il conducente nell’o-
dierno imputato X; questi, avendo riportato lesioni, veniva
condotto nel vicino ospedale dove gli accertamenti alcole-
mici cui veniva sottoposto evidenziavano la presenza di un
tasso alcolico pari a 2,90 g/lt.
Avverso l’anzidetta decisione il difensore dell’imputato
proponeva tempestiva dichiarazione di appello.
Con il primo motivo, deduceva l’inutilizzabilità dell’e-
sito degli accertamenti alcolemici effettuati presso il
nosocomio, poiché eseguiti senza il preventivo consenso
dell’interessato.
Con il secondo motivo, rilevava la nullità dell’esame
alcolimetrico posto a fondamento della sentenza di con-
danna, poiché non preceduto dall’avvertimento a X della
facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia. Evi-
denziava che il primo giudice aveva erroneamente ritenu-
to tardiva tale eccezione, ancorché la stessa fosse stata
tempestivamente sollevata f‌in dall’atto di opposizione al
decreto penale di condanna e ribadita all’udienza del 23
settembre 2016.
Rilevava, sotto altro prof‌ilo, la inattendibilità dell’esa-
me alcolemico evidenziando che lo stesso veniva effettua-
to alle 22:06 del 5 maggio 2013, ben quattro ore dopo i rilie-
vi eseguiti dalla Polizia Municipale e risultava, pertanto,
inidoneo a dimostrare ogni oltre il ragionevole dubbio che
la guida fosse avvenuta in stato di ebbrezza.
Con il terzo motivo si doleva dell’eccessiva severità del
trattamento sanzionatorio evidenziando l’errore del primo
giudice che aveva applicato una pena diversa da quella
prevista dalla legge.
All’odierna udienza, si è dato corso alla discussione
in esito alla quale il Procuratore Generale ed il difensore
dell’appellante hanno rassegnato le rispettive conclusioni
trascritte in epigrafe.
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
Risulta dagli atti che verso le ore 18:30 del 4 maggio
2013, X mentre conduceva l’autovettura Renault Master
tg. (omissis), percorrendo la S.P. 15, perdeva il controllo
del mezzo f‌inendo fuori strada. L’imputato veniva traspor-
tato nell’immediatezza al Pronto Soccorso dell’Ospedale
di (omissis) dove venivano riscontrate lesioni personali
con prognosi di giorni 15 s.c.. Presso tale struttura era sot-
toposto ad accertamenti tossicologici ed etilometrici, su
richiesta degli agenti della Polizia Municipale intervenuti
sul luogo del sinistro, da cui emergeva la presenza di un
tasso alcolemico pari a 2,90 g/lt.

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