Corte di Appello Penale di Roma sez. II, 7 novembre 2016, n. 8237 (ud. 12 ottobre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ROMA
SEZ. II, 7 NOVEMBRE 2016, N. 8237
(UD. 12 OTTOBRE 2016)
PRES. PREZIOSI – EST. PREZIOSI – IMP. U.
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Conf‌igurabilità y Sussistenza y Art. 176 c.s. y Rap-
porto di sussidiarietà e non di specialità, rispetto
al reato di insolvenza fraudolenta.
. L’art. 176 C.d.S., che punisce chiunque eluda il paga-
mento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto
di sussidiarietà e non di specialità, rispetto al reato di
insolvenza fraudolenta, che non è, pertanto, escluso
dalla coesistenza dell’illecito amministrativo, ove ne
sussistano in concreto gli elementi costitutivi. (c.p.,
art. 641; nuovo c.s., art. 176) (1)
(1) Giurisprudenza costante di legittimità nel senso di cui in mas-
sima. Ex multis, v. Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2013, n. 7040, in
questa Rivista 2013, 1042; Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2012, n.
44140, ivi 2013, 15 e Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2008, n. 11734, ivi
2008, 851. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2016, n. 11686,
ivi 2016, 602, secondo cui integra il reato di insolvenza fraudolenta la
condotta di chi, al termine di un viaggio in autostrada, non provveda
al pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad adem-
piere, essendo suff‌iciente, quanto alla dissimulazione dello stato di
insolvenza , anche il silenzio serbato al momento della ricezione del
talloncino all’ingresso in autostrada.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24 giugno 2010 il Tribunale di Rieti
-Sezione Distaccata di Poggio Mirteto - assolveva U.V.A. dal
reato continuato ascrittogli perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Disponeva, altresì la trasmissione
degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore
Generale della Repubblica chiedendo la condanna di U.
a pena da richiedere in udienza in relazione al reato di
truffa, così diversamente qualif‌icato il fatto contestato.
All’odierna udienza di trattazione il giudizio si è svolto in
contumacia di U. e all’esito della discussione, le parti han-
no concluso come da verbale.
Il Tribunale è pervenuto alla sentenza di assoluzione
escludendo che la condotta tenuta dall’imputato avesse
rilevanza penale. In particolare, ha sottolineato che tra il
7 novembre ed il 22 dicembre 2008 l’autocarro di proprietà
del prevenuto aveva effettuato 31 transiti sulla rete auto-
stradale omettendo di corrispondere il pedaggio per un to-
tale di euro 600,00. Di fatto, il conducente dell’automezzo,
giunto alla stazione di uscita, aveva chiesto l’intervento
dell’addetto al controllo facendosi rilasciare il rapporto di
mancato pagamento che non era stato effettuato nemme-
no in un secondo momento. In data 12 dicembre 2008 il
citato autocarro era stato fermato da Agenti della Polizia
Stradale presso la stazione di Ceprano ed il conducente
era stato identif‌icato nell’odierno appellante.
Fatta questa premessa, il Tribunale ha ritenuto che
la condotta integrasse l’illecito amministrativo previsto
dall’art. 176/17° comma C.d.S. in quanto mancherebbe
la prova dello stato di insolvenza da non confondere con
la mera volontà di non adempiere. In sostanza, poiché
il soggetto che si pone in viaggio in autostrada deve ne-
cessariamente fare fronte a spese di importo superiore
al costo del pedaggio, è da presumere, in difetto di prova
contraria, che il relativo inadempimento non sia causato
da una mancanza di mezzi per far fronte al pagamento,
ma dalla semplice volontà di non adempiere. Peraltro il
Tribunale non ha ritenuto ravvisabile nemmeno il reato di
truffa per difetto di un comportamento tale da costituire
artif‌izio o raggiro. Avverso la sentenza propone appello il
Procuratore Generale della Repubblica evidenziando che
la reiterazione delle condotte in un arco temporale mol-
to breve era sintomatica di un preordinato disegno volto
ad eludere il pagamento del pedaggio mediante il siste-
matico ricorso all’artif‌izio di transitare attraverso le porte
riservate Viacard-Telepass o, in alternativa, al raggiro di
richiedere il rapporto di mancato pagamento con impegno
non mantenuto di adempiere entro un termine pref‌issato.
Conclude, pertanto, per la condanna per il reato di truffa.
Fatta questa premessa, per costante giurisprudenza
l’art. 176 C.d.S., che punisce chiunque eluda il pagamento
del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussi-
diarietà e non di specialità, come ritenuto dal Tribunale,
rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è, per-
tanto, escluso dalla coesistenza dell’illecito amministra-
tivo. Naturalmente sarà onere del giudice di merito veri-
f‌icare di volta in volta la conf‌igurabilità della fattispecie
penale sia sotto il prof‌ilo materiale che della sussistenza
dell’elemento psicologico. Come correttamente rilevato
dal Procuratore Generale la sistematica omissione del pa-
gamento del pedaggio in un breve arco temporale postula
un preordinato disegno volto a sottrarsi all’adempimento
dell’obbligazione.
Quanto alla conf‌igurabilità del reato contestato, pacif‌i-
camente integra il reato di insolvenza fraudolenta la con-
dotta di colui il quale, al termine di un viaggio in autostra-
da, non provveda al pagamento del pedaggio dichiarandosi
impossibilitato ad adempiere, essendo suff‌iciente, quanto

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