Corte Di Appello Civile Di Bologna Sez. III, 10 Agosto 2017, N. 1845

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Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. III, 10 AGOSTO 2017, N. 1845
PRES. ED EST. APONTE – RIC. D. ED ALTRA (AVV.TI ZUFFADA E STIGNANI) C.
BANCA (OMISSIS) SOC. COOP. PER AZIONI (AVV.TI SPEZIA E ACCONGIAGIOCO)
Responsabilità patrimoniale y Conservazione
della garanzia patrimoniale y Revocatoria ordinaria
(azione pauliana) y Costituzione di vincolo di desti-
nazione ex art. 2645 ter c.c. y Assoggettabilità all’a-
zione ex art. 2901 c.c. y Sussistenza y Presupposti.
. L’atto di costituzione del vincolo di destinazione ex
art. 2645 ter c.c., pur non determinando la fuoriusci-
ta dei beni dal patrimonio del disponente, comporta
un effetto di segregazione patrimoniale che imprime
ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla
generica garanzia dei creditori in quanto, per effetto
della costituzione del vincolo, possono costituire og-
getto di esecuzione solo per i debiti contratti per la
realizzazione del f‌ine di destinazione. Da ciò consegue
l’assoggettabilità all’azione ex art. 2901 c.c. (c.c., art.
2645 ter; c.c., art. 2901) (1)
(1) Secondo la pronuncia in rassegna la situazione che si deter-
mina a seguito della costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c. è
analoga a quella derivante dalla costituzione di un fondo patrimo-
niale, la cui assoggettabilità a revocatoria per la rimozione della
limitazione alle azioni esecutive (che l’art. 170 c.c. circoscrive ai
debiti contratti per i bisogni della famiglia) è affermata da conso-
lidato orientamento del S.C. Si veda, ex plurimis, Cass. civ. 7 luglio
2007, n. 15310, in www.latribunaplus.it. Parimenti analoga è la
lesione per le ragioni dei creditori derivante dall’atto di conferi-
mento di un bene in trust, che pure per concorde giurisprudenza è
assoggettabile a revocatoria perché comporta lesioni della garanzia
patrimoniale dei creditori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di (omissis), con sentenza n. 365/2014
resa in data 22 maggio 2014, in accoglimento della do-
manda proposta dalla Banca (omissis) Soc. Coop. per
azioni, dichiarava ineff‌icace nei confronti dell’attrice, ai
sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di vincolo di
destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c., rogato in data 4
agosto 2010 a ministero notaio dott. (omissis) e trascrit-
to il 9 agosto 2010, con il quale C.D. aveva costituito su
due appartamenti (entrambi in omissis), un vincolo di
destinazione in favore della f‌iglia M.M. e del nipote G.C.
(f‌iglio di M.M. e G.C.), con lo scopo di impiegare i due
immobili per rimborsare ai benef‌iciari quanto da loro
anticipato per spese inerenti l’istruzione professionale e
scolastica.
1.1. – Nel motivare la decisione, il tribunale osservava:
- che l’atto oggetto di causa era un atto dispositivo a
titolo gratuito idoneo a rendere più diff‌icile o onerosa la
realizzazione del credito (pari a euro 728.116,00, oltre in-
teressi) che la Banca vantava nei confronti di C.D. e di
M.M. in virtù delle f‌ideiussioni dalle stesse rilasciate a
garanzia delle obbligazioni de (omissis) S.r.l. (debitrice
principale) negli anni 2006, 2007 e 2008;
- che l’atto era successivo all’insorgere del credito in
quanto posto in essere quattro anni dopo il rilascio delle
garanzie f‌ideiussorie;
- che l’atto era stato posto in essere poco tempo dopo
la comunicazione della Banca ai f‌ideiussori della revoca di
tutti gli aff‌idamenti in corso – con contestuale richiesta di
ripianamento delle esposizioni a carico della società de-
bitrice – e solo due giorni prima della richiesta, da parte
della Banca, di emissione di decreto ingiuntivo (decreto
emesso in data 6 agosto 2010 e dichiarato def‌initivamente
esecutivo, per mancata opposizione, in data 1 dicembre
2010): tali circostanze evidenziavano la consapevolezza in
capo alla Donati e alla Maini della natura pregiudizievole
dell’atto.
2. Avverso tale sentenza C.D. e M.M. hanno proposto
appello aff‌idato a quattro motivi.
2.1. – Con il primo motivo lamentano l’omessa pronuncia
sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva di M.M..
2.2. – Con il secondo motivo deducono che il tribunale
avrebbe dovuto disporre la CTU richiesta al f‌ine di provare
la capienza del patrimonio residuo della D. e, quindi, l’ine-
sistenza dell’eventus damni; deducono, in particolare, di
avere prodotto una stima, proveniente da un altro istituto
di credito (omissis), che indica in almeno euro 750.000,00
il valore dei rimanenti beni della D..
2.3. – Con il terzo motivo si dolgono dell’errata qualif‌i-
cazione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter
c.c. – che non ha effetto traslativo della proprietà dei beni
(che rimangono quindi nel patrimonio del disponente) –
quale atto dispositivo idoneo a ledere le ragioni dei credi-
tori. Il tribunale, inoltre, avrebbe omesso di considerare
che uno degli appartamenti sui quali è stato costituito il
vincolo era già gravato da ipoteca volontaria concessa a
garanzia della contestuale erogazione di un mutuo fon-
diario e che si tratta, quindi, di un bene “il cui valore di
realizzo, a vantaggio esclusivo del creditore in revocatoria,
sarebbe nei fatti pressoché nullo”. Tale elemento, doven-
dosi tenere conto anche del valore del restante patrimonio
immobiliare in capo alla conferente, escluderebbe secon-
do le appellanti la scientia damni in capo alla D..

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