Corte Di Appello Civile Di Milano Sez. III, 31 Luglio 2015, N. 3360

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Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. III, 31 LUGLIO 2015, N. 3360
PRES. D’AGOSTINO – EST. MONTINGELLI – RIC. CONDOMINIO VIA X C. Y
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscalda-
mento y Distacco del singolo condòmino y Contri-
buzione alla spese di conservazione y Permanenza
y Spese di manutenzione ordinaria y Inclusione y
Ragioni.
. Al condòmino distaccatosi dall’impianto termico con-
dominiale spettano – consistendo questo in una parte
comune cui il comunista potrebbe sempre riallacciarsi
– le spese di conservazione dello stesso. Categoria nel-
la quale devono farsi rientrare le spese di manutenzio-
ne ordinaria, rappresentando quest’ultima un’attività
funzionale a detta conservazione, posto che il bene è
destinato a deteriorarsi anche se non viene mantenuto
in via ordinaria. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1118) (1)
(1) Si rimanda alla giurisprudenza citata in motivazione: Cass. civ.,
29 settembre 2011, n. 19893, in questa Rivista 2012, 449; Cass. civ., 29
marzo 2007, n. 7708, ivi 2007, 516 e Cass. civ., 30 marzo 2006, n. 7518,
ivi 2007, 398, con nota di LUIGI TISCORNIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 10 dicembre
2007 Y conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il Con-
dominio di Milano, affermando di essere proprietario di
un appartamento ivi sito, che le singole unità immobiliari
erano servite da un impianto di riscaldamento centraliz-
zato, di essersi distaccato da detto impianto sin dal 2002,
dotando la propria unità abitativa di un impianto termico
autonomo, e di avere provveduto, onde evitare procedura
monitoria da parte della comunione, a versare le spese di
riscaldamento attinenti alle spese per riscaldamento per
gli esercizi 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.
Aggiungeva, il Y che con sentenza del 28 febbraio 2007,
divenuta irrevocabile, emessa nei giudizi di impugnativa
delle delibere assembleari del 9 luglio 2002 e 1 ottobre
2003 con le quali gli erano state addebitate, nonostante
il citato distacco, le spese di riscaldamento, il Tribunale
di Milano aveva accertato, mediante CTU, come da tale
distacco non fosse derivato squilibrio alcuno né aggravio
di spese, ragion per cui l’operazione in argomento dove-
va reputarsi legittima, ed illegittima dovevano ritenersi
le delibere di cui sopra; che pendevano dinanzi al tribu-
nale suindicato altre due cause del medesimo genere di
quella della quale quivi trattasi, in relazione alle delibere
assembleari del 23 novembre 2004 e 14 novembre 2005,
inerenti agli esercizi 2004/2005 e 2005/2006, e che l’as-
semblea del 24 ottobre 2007 aveva ricalcolato le spese di
riscaldamento riguardanti tutti gli esercizi successivi al
summenzionato distacco, errando però nell’esecuzione di
detta operazione poiché in essa non erano state conside-
rate tutte le somme da lui effettivamente corrisposte, e
poiché erano state mantenute voci per le quali egli non
avrebbe dovuto versare alcunché (spese di conduzione,
messa a punto, lubrif‌icazione, accensione e in genere spe-
se legate all’uso).
Precisava, l’attore, che il calcolo in questione era
andato a costituire uno dei presupposti delle delibere
concernenti l’approvazione del consuntivo per l’esercizio
2006/2007 e del preventivo 2007/2008, e chiedeva quindi
che il giudice, tenuto conto che il detto Condominio gli
aveva restituito, con assegno del 30 novembre 2007, l’im-
porto di euro 2.375,84, annullasse, dichiarasse invalida
o ineff‌icace, nella parte cui si è fatto ora riferimento, la
citata ultima delibera assembleare del 24 ottobre 2007 e
condannasse il Condominio in parola, accertato e dichia-
rato che egli era tenuto al versamento delle sole spese per
la conservazione dell’impianto termico centralizzato, alla
restituzione in suo favore della somma risultata in corso di
causa e di giustizia, con interessi legali a far tempo dalla
data di versamento delle singole rate e f‌ino alla data del
soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva in causa il succitato Condominio, ecce-
pendo in via preliminare la decadenza del Y dall’impu-
gnazione proposta, e comunque asserendo la totale infon-
datezza della “svolta impugnazione”, dovendosi ritenere
esatte le scelte da esso operate in relazione all’addebito
al suddetto delle spese in argomento; di tal che chiede-
va, in via preliminare, che il giudice dichiarasse l’attore
decaduto dall’impugnazione proposta, e, nel merito, che
lo stesso respingesse le domande dal predetto avanzate,
poiché inammissibili, illegittime e comunque infondate,
statuendo che a carico del condomino in parola dovessero
permanere, per la quota millesimale di una competenza,
le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di
conduzione/manutenzione dell’impianto centrale di ri-
scaldamento, con vittoria di spese.
Con sentenza depositata in data 23 marzo 2012 il Tri-
bunale di Milano annullava la delibera sopra citata in
punto approvazione consuntivo 2006/2007 e preventivo
2007/2008, condannava il detto Condominio a rimborsare al
Y la somma di euro 2.798,00, oltre interessi dalla domanda
al saldo, poneva a suo carico le spese di CTU e lo condan-
nava alla rifusione in favore dell’attore delle spese di lite.

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