Corte Di Appello Civile Di Trieste Sez. Ii, 23 Ottobre 2015, N. 650

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI TRIESTE
SEZ. II, 23 OTTOBRE 2015, N. 650
PRES. COLARIETI – EST. MULLONI – RIC. CONDOMINIO LOTUS (AVV.TI
SCALETTARIS E BERTI) C. ROSELLINI (AVV. TOFFUL)
Sopraelevazione y Limiti ex art. 1127 c.c. y Aspet-
to architettonico y Lesione y Decoro architettonico
ex art. 1120 c.c. y Non coincidenza y Fattispecie.
. La nozione di aspetto architettonico, di cui all’art.
1127 c.c., che opera come limite alla facoltà di sopra-
elevare, non coincide con quella, più restrittiva, di de-
coro architettonico, di cui all’art. 1120 c.c., che opera
come limite alle innovazioni, sebbene l’una nozione
non possa prescindere dall’altra, dovendo l’intervento
edif‌icatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo
stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante
disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale
da pregiudicarne l’originaria f‌isionomia ed alterare le
linee impresse dal progettista. (Nella specie, in appli-
cazione dell’enunciato principio, la Corte di appello ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva dispo-
sto la demolizione di un manufatto sopraelevato, occu-
pante gran parte del terrazzo dell’ultimo piano e ben
visibile dall’esterno). (c.c., art. 1120; c.c., art. 1127) (1)
(1) La sentenza Cass. civ. 24 aprile 2013, n. 10048 che ha cassato
con rinvio la precedente pronuncia di appello relativa alla causa in
oggetto trovasi pubblicata in questa Rivista 2013, 614. Analogamente,
sempre sulla diversa nozione di aspetto e di decoro architettonico, v.
Cass. civ. 22 gennaio 2004, n. 1025, ivi 2004, 220.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 4 ottobre 1994 il Condo-
minio “Lotus” conveniva il condomino Chillemi Antonio
dinanzi al Tribunale di Udine, chiedendone la condanna
alla demolizione di un corpo di fabbrica realizzato sulla
terrazza dell’appartamento di sua proprietà, oltre che la
condanna al risarcimento dei danni provocati nel corso
dell’esecuzione delle opere dirette alla realizzazione del
predetto corpo di fabbrica.
Si costituiva in giudizio il convenuto opponendosi
all’accoglimento delle avverse domande, asserendo che
l’opera contestata era stata realizzata sulla base dell’auto-
rizzazione rilasciata dall’assemblea condominiale in data
4 ottobre 1991 e che comunque la stessa non giudicava
l’estetica dell’edif‌icio.
Escussi i testi ed ammessa ed esperita c.t.u., con sen-
tenza n. 968/2004 il Tribunale di Udine condannava il con-
venuto alla demolizione del corpo di fabbrica oggetto di
causa, al risarcimento dei danni liquidati in complessivi
euro 1.611,00 ed alla rifusione delle spese di lite, liquidate
in euro 8.495,37.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Chil-
lemi, sostenendo che il Tribunale aveva errato sia nell’i-
gnorare l’autorizzazione all’esecuzione dell’opera data
dall’assemblea condominiale, sia nell’affermare che l’ope-
ra conf‌liggeva con l’estetica dell’edif‌icio, sia nel ritenere
che l’esecuzione dell’opera privasse gli altri condomini
della possibilità di realizzare ulteriore cubatura.
Si costituiva in giudizio il Condominio e resisteva al gra-
vame chiedendone il rigetto e proponendo a sua volta ap-
pello incidentale avverso il mancato riconoscimento degli
interessi sulla somma riconosciuta a credito del condominio.
Con sentenza n. 101/2006 la Corte d’appello di Trieste
accoglieva l’appello principale e, in riforma della sentenza
impugnata, respingeva le domande proposte dal condomi-
nio; respingeva l’appello incidentale; compensava tra le
parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso tale sentenza il Condominio “Lotus” proponeva
ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
Con sentenza n. 10048/2013 la Corte rigettava il secon-
do motivo di impugnazione ed accoglieva il primo motivo,
cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo ac-
colto e rinviando la causa anche per le spese di giudizio ad
altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
Il Condominio “Lotus” provvedeva quindi a riassumere
il giudizio, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in
epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio Gianvita Rosellini, quale erede
di Antonio Chillemi, chiedendo il rigetto delle domande
del Condominio.
Precisate le conclusioni e decorsi i termini per il de-
posito di conclusionali e repliche, la causa veniva decisa
dalla Corte nella camera di consiglio del 3 giugno 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di
cassazione ha affermato che “Appare . . . incongrua con
riferimento alle norme di legge richiamate, l’affermazione
della corte distrettuale, la quale, dopo avere affermato la
costruzione sopra l’ultimo piano aveva alterato il decoro ar-
chitettonico, cioè “l’insieme e le linee della struttura dell’e-
dif‌icio con i quali l’originario progettista intese caratteriz-
zare l’insieme dell’edif‌icio, imprimendogli una determinata
f‌isionomia” . . . ha poi incoerentemente ritenuto che il nuovo
manufatto fosse compatibile con l’assetto architettonico
dell’edif‌icio . . .”, precisando quindi che “. . . la nozione di
aspetto architettonico di cui all’art. 1127 c.c. non coin-

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