Corte di Appello Civile di Milano sez. III, 13 febbraio 2015, n. 723

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
MERITO
solo in data 16 novembre 2009 (e considerato che tale dato
non è stato oggetto di appello incidentale ed è passato in
giudicato), la somma di € 2.480,00 = bonif‌icata alla credi-
trice in data 26 febbraio 2010 e accreditata in data 1° mar-
zo 2010 (e cioè prima della notif‌ica dello sfratto avvenuta
solo in data 2 marzo 2010) è stata ritenuta ampiamente
idonea a contenere la morosità maturata.
La Corte di Appello di Napoli ha, pertanto, accolto l’ap-
pello ed ha rigettato la domanda di risoluzione contrattua-
le del contratto vigente inter partes; ha altresì condanna-
to la appellata alla restituzione del locale in favore della
società conduttrice.
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2015, N. 723
PRES. D’AGOSTINO – EST. VARANI – RIC. C.A. (AVV. FORNASIER) C. CONDOMINIO
VIA CALATAFIMI N. 1 MONZA (AVV.TI ZAMBRANO E PINCIROLI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Eff‌i-
cacia y Vizi y Omessa convocazione di condòmino o
mancata comunicazione della delibera assembleare
y Opponibilità nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo y Esclusione.
. Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma dell’art.
1136 c.c. sono obbligatorie per tutti i condòmini (com-
presi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti), nonché
produttive di effetti, a meno che la loro esecuzione sia
sospesa per ordine dell’autorità giudiziaria in sede di
ricorso ex art. 1137 c.c.. Conseguentemente, in assenza
di impugnazione della relativa delibera, le contesta-
zioni circa la sua mancata comunicazione o l’omessa
convocazione di un condòmino non esimono - in ogni
caso - quest’ultimo dal conseguente pagamento delle
quote di spettanza che risultino dai verbali, né possono
essere dallo stesso eccepite nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, chiesto dall’amministratore per
ottenere il pagamento delle spese deliberate dall’as-
semblea. (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; att. c.c., art. 63)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) - A.C. ha proposto appello per i motivi di se-
guito esposti con atto di citazione notif‌icato il 14 dicembre
2010 e ha richiesto alla Corte d’appello di Milano di accerta-
re e dichiarare l’omessa comunicazione delle delibere con-
dominiali relative ai consuntivi del condominio Calataf‌imi
del 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007 nonché della
delibera relativa al preventivo 2008, “con ogni consequen-
ziale statuizione di legge in merito alle spese condominiali
ivi contenute”; in via subordinata, di accertare: “quando
sono state comunicate le delibere condominiali relative
ai consuntivi del condominio Calataf‌imi del 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006 e 2007 nonché la delibera relativa al
preventivo 2008, riconoscendo la condomina A.C. obbligata
al pagamento delle spese condominiali di cui alle delibere
riepilogative, dedotto quanto risultato versato, revocando
la condanna alle spese legali giudiziali e extragiudiziali.
Si è costituito in giudizio il condominio di via Calata-
f‌imi per sostenere l’inammissibilità e comunque l’infon-
datezza dell’appello di cui chiedeva il rigetto e richiedere
l’integrale conferma della sentenza impugnata. Le parti
all’udienza del 14 ottobre 2014 precisavano le conclusioni
come in epigrafe e la causa veniva assegnata a sentenza
decorsi i termini per il deposito degli atti difensivi con-
clusionali.
L’appellante ha lamentato: l’errata, insuff‌iciente,
omessa motivazione relativamente alla eccepita mancata
convocazione dell’opponente alle assemblee condominia-
li, alla eccepita mancata comunicazione delle delibere
condominiali ed in ordine alla valutazione delle prove
documentali offerte dalle parti; il primo giudice si sareb-
be limitato ad evidenziare la mancata convocazione di un
condomino alle delibere assembleari non come motivo di
nullità della delibera stessa, ma come motivo di annulla-
bilità e l’omesso esercizio da parte dell’A. del diritto pote-
stativo di impugnativa della delibera ai sensi dell’art. 1137
c.c. e non avrebbe motivato in merito alla documentazione
offerta dalle parti, specie da parte attrice, da cui emerge-
rebbe il difetto di regolarità di recapito, tanto delle convo-
cazioni alle assemblee quanto delle comunicazioni delle
relative delibere ed inoltre non si sarebbe pronunciato in
merito all’eccezione di difetto di comunicazione delle deli-
bere al condomino assente e sulle conseguenze giuridiche
di tale vizio; f‌ino alla rituale comunicazione delle delibe-
re oggetto del giudizio l’eff‌icacia esecutiva delle stesse
avrebbe dovuto rimanere sospesa, così come il termine di
30 giorni per l’impugnazione, ancora non consumato e le
somme portate in decreto non avrebbero potuto ritenersi
dovute.
I motivi sono infondati. Il Tribunale non ha omesso
di pronunciarsi in merito all’eccezione di difetto di co-
municazione delle delibere al condomino assente e alle
conseguenze giuridiche di tale evento, poiché ha corretta-
mente statuito che, non risultando venuta meno l’eff‌icacia
esecutiva delle deliberazioni per difetto di impugnazione
da parte dell’opponente ai sensi dell’art. 1137 c.c., la pro-
spettazione di invalidità delle deliberazioni, per omessa
convocazione di condomino, non era idonea ad inf‌iciare il
diritto di credito del condominio legittimamente azionato
ai sensi dell’art. 63 Disp. att. c.c. Va ricordato che l’art.
63 Disp. att. c.c. attribuisce infatti all’amministratore il
potere di promuovere il procedimento monitorio per la
riscossione degli oneri condominiali nei confronti dei con-
domini morosi in base allo stato di ripartizione approvato
dall’assemblea e tale deliberazione può perciò essere po-
sta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo per
ottenere il pagamento delle rate condominiali non pagate,
costituendo la stessa titolo di credito del condominio e
prova dell’esistenza del credito derivante dalla perdurante
eff‌icacia della delibera condominiale.
L’argomento adottato del giudice di primo grado è stato
infatti correlato alla tesi sollevata dall’A. in sede di opposi-
zione, secondo cui la mancata convocazione di un condo-
mino all’assemblea, specie quando relativa all’approvazio-
ne del bilancio di esercizio, integra un vizio di gravità tale

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