Corte di Appello Civile di Genova sez. II, 17 novembre 2017, n. 1404

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
sostitutiva della) concessione per l’occupazione delle
banchine impegnate nelle operazioni di carico e scarico
prevista dal successivo art. 18 e che dunque sussiste la na-
tura “abusiva” dell’occupazione.
5. L’ultimo motivo, invece, deve essere valutato, prima
ancora che quale motivo di doglianza, quale manifestazio-
ne dell’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e lo
stesso riesame.
5.1. Il Messineo non è il legale rappresentante della
società titolare dei beni, ma solo dell’Autorità portuale.
Quale sia il suo interesse diretto all’accoglimento del ri-
corso non lo dice; il quarto motivo ne fornisce la cifra (la
salvaguardia dell’economia portuale e dell’indotto).
5.2. L’interesse richiesto dall’art. 568 comma 4, c.p.p.,
deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti pri-
mari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste
solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante ri-
spetto a quella esistente (sez. un., n. 6203 del 11 maggio
1993, Amato, Rv. 193743; sez. un., n. 9616 del 24 marzo
1995, Boido, Rv. 202018; sez. un., n. 42 del 13 dicembre
1995, Timpani, Rv. 203093; sez. un., n. 10372 del 27 settem-
bre 1995, Seraf‌ino, Rv. 202269; sez. un., n. 20 del 20 ottobre
1996, Vitale, Rv. 206169; sez. un., n. 18253 del 24 aprile
2008, Tchmil, Rv. 239397).
5.3. L’art. 322 c.p.p., in ossequio a quanto prevede l’art.
568 comma 3, c.p.p., secondo il quale il diritto di impugna-
zione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo
conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il
diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro.
5.4. La successiva specif‌icazione, contenuta nel succes-
sivo art. 568 comma 4, c.p.p., secondo la quale per impu-
gnare occorre avervi interesse, rende chiara l’intenzione
del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre
impugnazione dall’interesse ad impugnare. L’impugnazio-
ne è lo strumento processuale per ottenere un risultato
concreto che può essere utilizzato solo da chi è legitti-
mato a servirsene; sicchè l’impugnazione è inammissibile
quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essen-
dolo, non ha interesse (art. 591 comma 1, lett. a), c.p.p..
5.5. Illuminante, sul punto, sez. un., Seraf‌ino, cit., per
la quale la legge processuale non ammette l’esercizio del
diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza
teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica
del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel
senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giu-
ridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.
Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza
d’interesse dell’imputato - che aveva patteggiato la pena
per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti,
vedendosi conf‌iscare la somma ricavata dalla cessione a
impugnare il capo relativo alla conf‌isca, sul rilievo che la
questione relativa alla legittimità di quest’ultima era me-
ramente teorica e astratta, una volta esclusa l’esistenza,
per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a
norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponi-
bilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità “jure civili”
della sua pretesa, conf‌igurabile, pertanto, come interesse
di mero fatto.
5.6. Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario
dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne di-
sposta la restituzione in suo favore. Egli perciò persegue
un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e
attualità l’interesse a proporre riesame e l’odierno ricorso.
5.7. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con-
segue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa
sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7 - 13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, che si f‌issa equitativamente, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00. (Omissis)

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