Corte di Appello Civile di Milano sez. II, 8 febbraio 2017, n. 527

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
MERITO
dalle rispettive assicurazioni, nei limiti dei massimali assi-
curati e con detrazione degli importi già versati, come det-
to, ad O. A. in adeguamento della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo d’appello in ordine alla errata liquida-
zione delle spese legali da parte del Tribunale, è, ancor pri-
ma che infondato, assorbito dal dovere da parte della Corte
di rivisitare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio con
la riforma della sentenza di primo grado (Cass. 23226/13).
Le spese legali degli appellanti seguono la soccombenza
per il primo grado (potendosi riconoscere quelle liquidate
dal Tribunale essendo state correttamente calcolate tra i
valori minimi e medi) mentre vengono compensate al 50%
quelle del secondo grado ed il residuo 50% deve essere
posto a carico in solido dei responsabili civili Comune di
(omissis), (omissis) Soc. Coop, (omissis) Soc. Cooperativa
a r.l., tenendo conto dell’esito complesso della lite (Cass.
civ. n. 3083/17) del rigetto della posizione degli appellan-
ti O.L. e O.A. (solo in ordine alla posizione quale erede di
R.L.), il parziale accoglimento dell’appello di O.A. in pro-
prio ed il fatto che sono tutti difesi dal medesimo difensore.
Ciò posto, quanto al primo grado (D.M. 140/12) le spe-
se di primo grado si liquidano €. 1.210,00 per spese non
imponibili ed €. 21.500,00 per onorari da avvocato, oltre il
rimborso forfettario spese generali del 15%(dovuto ai sensi
dell’art. 13 L. 247/12, Cass. civ. 18518/13), IVA e CNA come
per legge e per il secondo grado, nella sua totalità, in €.
1.889,25 per spese non imponibili ed €.10.000,00 per com-
pensi, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito
civile come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore
della controversia (entro €. 260.000,00 alla luce di quanto
liquidato) e l’impegno difensivo (medio) prestato, oltre
rimborso forfettario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Le spese legali, del presente grado di giudizio, tra le
parti appellate responsabili civili e le parti appellate assi-
curazioni, alla luce delle comuni difese nei confronti degli
appellanti, vengono compensate integralmente.
Si dispone inf‌ine, come detto, che le compagnie conve-
nute (UnipolSai entrambe) manlevino, nei limiti dei mas-
simali assicurati, i propri assicurati con il pagamento delle
residue somme dovute a seguito della presente decisione.
(Omissis)
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. II, 8 FEBBRAIO 2017, N. 527
PRES. SBORDONE – EST. TRAGNI – RIC. X C. COMUNE Y ED ALTRA
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Danni da insidia stradale y Responsabilità ex art.
2043 c.c. o ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico y Li-
miti y Prevedibilità della situazione di pericolo da
parte del danneggiato y Interruzione e/o attenua-
zione del nesso causale y Concorso di colpa ex art.
1127 c.c. y Fattispecie relativa a caduta di pedone a
causa della presenza di una buca.
. Tanto nel caso in cui si deduca una responsabilità
dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 2043
c.c., tanto in quello in cui possa ravvisarsi una respon-
sabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’esistenza
di un comportamento colposo dell’utente danneggiato
esclude la responsabilità dell’Amministrazione me-
desima, qualora di tratti di comportamento idoneo
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del
danno ed il danno stesso. Solo nell’eventualità in cui
possa affermarsi un comportamento colposo non tale
da interrompere del tutto il nesso di causalità, ma ca-
pace di eff‌icienza causale, è conf‌igurabile un concor-
so di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del
danneggiante (e, quindi, dell’Amministrazione) in
proporzione all’incidenza causale del comportamento
stesso. (Fattispecie di caduta dovuta alla presenza di
buca stradale) (c.c., art. 1127; c.c., art. 2043; c.c., art.
2051) (1)
(1) La costante giurisprudenza anche di legittimità propende per la
sussistenza di un obbligo di diligenza generale al quale deve unifor-
marsi la condotta nelle vicende della vita quotidiana, al punto che
quanto più l’insidia sia grande e percepibile tanto più si dovrà presu-
mere che l’accidentale caduta sia legata ad una colpevole distrazione
e non alla pericolosità occulta e intrinseca dello stesso ostacolo. In
tal senso, cfr. Cass. civ., 13 gennaio 2015, n. 287, in questa Rivista n.
2015, 437, secondo cui quanto più la situazione di pericolo connessa
alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di
essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di
normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’eff‌icienza del
comportamento imprudente del medesimo nella produzione del dan-
no, f‌ino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso
eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada
e l’evento dannoso. Analogamente, v. Cass. civ., 22 ottobre 2013, n.
23919, ivi n. 2014, 306.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con atto di citazione ritualmente notif‌icato X con-
veniva in giudizio il Comune di Y chiedendo, previo ac-
certamento della responsabilità oggettiva del custode ex
art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., la condanna
dell’ente al risarcimento dei danni, che quantif‌icava in
euro 8.350,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali, riportati a seguito della caduta avvenuta alle 19,30
circa dell’8 giugno 2010 (omissis).
Affermava in particolare che, mentre scendeva dalla
propria vettura posteggiata “nell’apposito spazio dedicato
al parcheggio innanzi allo sportello bancomat (omissis)”,
“appoggiava il piede in una grossa buca presente in prossi-
mità della portiera e, così facendo, cadeva rovinosamente
al suolo” procurandosi la frattura della base del quinto me-
tacarpo della mano destra con conseguente “danno biolo-
gico pari al 5% con 3 giorni di inabilità temporanea pari al
1000%, 50 giorni di inabilità temporanea biologica pari al
75%, 20 giorni di inabilità temporanea biologica pari al 50%
e 20 giorni di inabilità temporanea biologica pari al 25%”.
Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo di essere
autorizzato a chiamare in causa la società (omissis) alla
quale – con delibera n. 325 del 28 dicembre 2006 – era sta-
to aff‌idato, in regime di global service, il servizio di manu-
tenzione delle strade, con conseguente assunzione esclu-

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