Corte di Appello Civile di Milano sez. IV, 5 maggio 2015, n. 1759

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. IV, 5 MAGGIO 2015, N. 1759
PRES. BUONO – EST. BONDÌ – RIC. M.C.ED ALTRI (AVV. REKO) C. AVIVA ITALIA
S.P.A ED ALTRI (AVV.TI MORELLI A. E MORELLI G.)
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Danno esistenziale y Conseguente a sinistro
stradale y Risarcimento autonomo y Esclusione.
. Il riconoscimento autonomo del danno esistenziale
(come del danno morale), aggiuntivo rispetto a quel-
lo conteggiabile con l’adozione del sistema tabellare
si rivela opposto al principio affermato dalle Sezioni
unite nel 2008, per le quali non è più dato discorre-
re del danno esistenziale come autonoma categoria.
Pertanto, posto che la Cassazione ritiene vincolanti i
valori risarcitori espressi dalle tabelle millesimali, il
danno esistenziale rappresenta o esprime una patolo-
gica componente dinamico-relazionale medicalmente
apprezzabile, e quindi ricompresa nel danno biologico
o, in alternativa, manifestazione di patimento di cui si
tiene conto nella liquidazione unitaria del danno non
patrimoniale. (c.c., art. 2059; d.l.vo 7 settembre 2015, n.
209, art. 138; d.l.vo 7 settembre 2015, n. 209, art. 139)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12815/2012 del 20 novembre 2012 il
Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della do-
manda proposta da F.A., M.G. e M.C., quest’ultima quale
infortunata a seguito di sinistro stradale verif‌icatosi in
Milano in data 3 febbraio 2003 ed i primi due quali geni-
tori della stessa, accertata l’esclusiva responsabilità, nella
causazione dell’incidente, di Z.D. (conducente dell’auto
Fiat Tempra targata (omissis), ove M.C. viaggiava quale
trasportata) e, per l’effetto, del proprietario e dell’assi-
curatrice della predetta vettura (rispettivamente, la F.lli
Zocchi - S.n.c. Off‌icina Meccanica e la Aviva Italia - S.p.a.),
dato atto inoltre dell’avvenuto versamento ante causam,
da parte di quest’ultima società ed a favore dell’infortu-
nata, della somma di € 300.000, condannò in solido i re-
sistenti (conducente, proprietaria ed assicuratrice) al
pagamento della somma di € 29.000, oltre rivalutazione ed
interessi dal 1° aprile 2007 al saldo, a favore di M.C. e di
quella di € 42.916,94, oltre rivalutazione ed interessi dal 3
febbraio 2003, a favore dei di lei genitori. (Omissis)
Il presente appello riguarda unicamente il quantum,
nulla deducendo le parti riguardo all’an (sul quale s’è per-
tanto formato il giudicato).
1 - Col primo motivo di gravame l’infortunata M.C. si
duole del disconoscimento di uno specif‌ico aggiuntivo
ristoro del danno esistenziale, la cui autonoma risarci-
bilità non sarebbe stata eliminata, a suo dire, dalla nota
sentenza delle SS.UU. 26972/2008, come invece ritenuto
dal tribunale, ma anzi sarebbe ribadita da alcune pronun-
ce successive della S.C. Osserva al riguardo questa Corte
che l’autonomo riconoscimento del danno esistenziale
(aggiuntivo rispetto a quello conteggiabile con il vigente
sistema tabellare) costituisce espressione di un principio
esattamente opposto a quello esplicitamente affermato
nel predetto arresto di legittimità pur richiamato nel gra-
vame (secondo le parole delle SS.UU. “di danno esisten-
ziale come autonoma categoria di danno non è più dato
discorrere”). La presenza di alcune sentenze parzialmente
critiche della terza sezione della S.C. non cambia certo i
termini della questione, né mette in dubbio l’impostazione
generale recepita, in funzione apertamente nomof‌ilatti-
ca, nella sentenza delle SS.UU. Premesso infatti che or-
mai la Cassazione considera tendenzialmente vincolanti
i valori risarcitori espressi delle tabelle milanesi (v. sent.
14402/11), è chiaro che quello che viene denominato
danno esistenziale rappresenta o espressione di una pa-
tologica componente dinamico-relazionale medicalmen-
te apprezzabile, come tale già ricompresa nella nozione
descrittiva del danno biologico ovvero manifestazione di
patimento di cui va tenuto conto sempre nella prospettiva
della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, se
del caso ricorrendo ad opportuna personalizzazione (ove
naturalmente ne ricorrano i presupposti), il tutto in osse-
quio tanto ai princìpi espressi (a partire) dalla predetta
sentenza a SS.UU., quanto ai criteri di computo sviluppati
nel sistema tabellare. Le premesse dell’appellante sono
peraltro errate non solo in diritto, ma anche in fatto, l’uno
e l’altro genere di errori conducendo autonomamente alla
reiezione del motivo. Ciò perché nemmeno viene allega-
ta una qualche indispensabile circostanza differenziante
auspicatamente idonea a rivelare un vuoto risarcitorio,
limitandosi sul punto l’appellante a riferimenti generici
e tautologici circa la compromissione delle attività quo-
tidiane e della sua vita di relazione, come appena rilevato
già astrattamente ricompresi e concretamente valutati dal
primo giudice quali espressioni e componenti del danno
non patrimoniale unitariamente inteso.
2 - Col secondo motivo di gravame l’appellante lamen-
ta il mancato riconoscimento autonomo ed aggiuntivo
del danno morale. Dato atto che il giudice, nel liquidare
il danno non patrimoniale diverso dal biologico, motivò
espressamente circa l’avvenuto apprezzamento della sof-

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