Corte di Appello Civile di Bologna sez. II, 9 febbraio 2015, n. 246

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. II, 9 FEBBRAIO 2015, N. 246
PRES. APONTE – EST. MONTANARI – RIC. AB (AVV.TI CARDIA E DRAGHETTI) C. CD
ED ALTRI (AVV.TI RIDOLFI N. E RIDOLFI C.)
Responsabilità civile y Genitori e tutori y Prova
liberatoria y Contenuto y Dimostrazione dell’inade-
guatezza dell’istruzione impartita e della vigilanza
esercitata y Fattispecie relativa a sinistro stradale
avvenuto tra una bicicletta condotta da un minore
ed una motocicletta.
. La responsabilità dei genitori per il danno cagionato
dal fatto illecito del f‌iglio minorenne trova fondamen-
to, a seconda che questo sia o meno capace di inten-
dere e di volere al momento del fatto, nell’art. 2048
c.c. sulla presunzione iuris tantum di educazione ca-
rente ovvero nell’art. 2047 c.c. sulla presunzione iuris
tantum di difetto di sorveglianza e vigilanza. Le stesse
ipotesi di responsabilità presunta sono alternative, non
concorrenti. Pertanto, per sottrarsi alla presunzione di
responsabilità posta a loro carico si richiede ai geni-
tori la prova liberatoria di avere impartito al minore
una educazione consona alle proprie condizioni sociali
e familiari e di avere svolto sullo stesso una vigilanza
adeguata all’età. (Nella fattispecie, relativa a sinistro
tra una bicicletta condotta da un minore ed una mo-
tocicletta, il giudice a quo ha escluso la responsabilità
dei genitori del minore per culpa in educando essendo
stato provato che il minore era stato debitamente se-
guito dai genitori nel processo di formazione e che in
quinta elementare aveva frequentato un corso di edu-
cazione stradale) (c.c., art. 2047; c.c., art. 2048)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AB conveniva in giudizio CD e EF, quali genitori eser-
centi la potestà sul minore GH, chiedendo che il Tribunale
li dichiarasse responsabili dei danni subìti dall’attore nel
sinistro stradale verif‌icatosi il 15 maggio 1998 tra la moto-
cicletta Suzuki, dallo stesso condotta, e la bicicletta con-
dotta dal minore GH e, conseguentemente, li condannasse
al risarcimento di tali danni. CD e EF si costituivano in
giudizio, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul
minore GH, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna
dell’attore al risarcimento dei danni patiti dal minore, non-
ché dei danni morali subìti in proprio. Su richiesta dell’at-
tore veniva, poi, chiamata in causa la Cattolica Assicurazio-
ni - S.p.a., assicuratrice della responsabilità civile del AB.
Con sentenza non def‌initiva n. 622/06, il Tribunale di Ra-
venna rigettava la domanda proposta da AB, disponendo per
la prosecuzione del processo in ordine alle altre domande.
All’udienza del 15 novembre 2006 AB e la S.p.a. Cattolica ef-
fettuavano riserva di appello avverso la citata sentenza non
def‌initiva. Con successiva sentenza n 946/2010 il Tribunale
di Ravenna, riconosciuto un concorso colposo di AB nella
verif‌icazione del sinistro, accoglieva le domande avanzate
in via riconvenzionale, pronunciando le consequenziali con-
danne, ed accoglieva, altresì, la domanda di manleva avan-
zata da AB nei confronti della Società Cattolica.
Con atto di citazione in appello ritualmente notif‌icato,
AB impugnava le citate sentenze deducendo: - che il primo
Giudice aveva errato nell’attribuzione delle responsabilità
del sinistro, essendosi lo stesso verif‌icato per esclusiva colpa
di GH ed aveva errato nel ritenere che la domanda avanzata
dal AB non fosse riconducibile anche agli articoli 2046 e 2054
c.c.; - che il primo Giudice aveva errato ad escludere la re-
sponsabilità dei convenuti ex art. 2048 c.c. poiché le assunte
testimonianze e le modalità del sinistro non dimostravano
l’assenza della culpa in educando e in vigilando presunta
dalla citata norma; - che la sentenza neppure rispondeva al
dettato di cui all’art. 91 c.p.c., poiché, pur avendo ravvisato
una responsabilità di GH pari al 75 %, il primo giudice non
aveva poi tenuto conto della soccombenza reciproca.
CD, EF e GH si costituivano nel giudizio d’appello,
chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Cattolica Assi-
curazioni rimaneva contumace. All’udienza del 28 ottobre
2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva
trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui
all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da AB nel giudizio di primo grado
è riconducibile unicamente all’art. 2048 c.c. Allegando la
colpa del minore GH nella causazione del sinistro stradale
verif‌icatosi in Cervia il 15 maggio 1998, AB affermava di
aver richiesto ante causam il risarcimento ex articoli 2043
e 2048 c.c. (cfr. punto 8 dell’atto di citazione nel giudizio
di primo grado) e chiedeva che l’adito Tribunale dichia-
rasse CD e EF, in qualità di genitori esercenti la potestà
sul minore GH, responsabili dell’incidente stradale. L’af-
fermazione di una responsabilità diretta dei genitori per
il fatto del minore inequivocabilmente rimanda all’ipotesi
prevista dell’art. 2048 c.c. La evocazione in giudizio degli
esercenti la potestà sul minore senza alcun riferimento
al potere di rappresentarlo e, soprattutto, la richiesta di
accertare una personale responsabilità degli stessi sono
elementi univocamente interpretabili come invocazione
della responsabilità prevista dall’art. 2048 c.c.

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