Corte di appello civile di Milano sez. III, 18 febbraio 2014, n. 495

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
Merito
Corte di aPPeLLo CiviLe di miLano
sez. iii, 18 feBBraio 2014, n. 495
Pres. d’agostino – est. Bernini – P.m. X – riC. C.g.ed aLtro (avv. ti
saLerno e miLanini) C. d.v.t, miLano assiCurazioni s.P.a ed aLtri (avv ti
Letizia giuLiana, PaLazzo e martini)
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Danno non patrimoniale y Danno da perdita della
vita y Differenza con il danno biologico y Morte in-
tervenuta nell’immediatezza di sinistro stradale y
Trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico
y Esclusione.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Danno patrimoniale y Decesso del f‌iglio y Sosten-
tamento futuro alla famiglia y Prova di uno stabile
rapporto lavorativo y Necessità.
. Non è trasferibile iure hereditatis il danno biologico
qualora tra la lesione, nella specie conseguente a sini-
stro stradale, e la morte non sia intercorso alcun las-
so di tempo, poiché il def‌initivo venir meno del bene
della vita non costituisce lesione del diritto alla salute.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
138; c.c., art. 2043; c.c., art. 2059)
. Ai f‌ini del risarcimento del danno patrimoniale de-
rivante dalla perdita del sostentamento che il f‌iglio,
deceduto in sinistro stradale, avrebbe garantito alla
famiglia, è necessaria prova idonea che il f‌iglio svolges-
se un lavoro a tempo pieno, non essendo suff‌iciente per
la prova di uno stabile rapporto lavorativo l’allegazione
di emolumenti riscossi per lavori occasionali, stante la
loro esiguità, non bastevole al mantenimento dei fami-
liari. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 138; c.c., art. 2043; c.c., art. 2059)
svoLgimento deL ProCesso e motivi deLLa deCisione
(Omissis) Danno biologico da morte iure heredita-
tis - Con il gravame principale proposto nei confronti di
D.V. T. e della Compagnia Milano Assicurazioni - S.p.a.,
C. G. e S. J., quali eredi (fratello e madre) del defunto
F., deceduto immediatamente nel sinistro, chiedono l’ac-
certamento del loro diritto quali eredi al risarcimento del
danno f‌inalizzato alla tutela del diritto alla vita in capo
a F. C., per la perdita della integrità e delle speranze di
vita biologica, a prescindere dal lasso di tempo intercor-
so tra la lesione subìta a seguito del sinistro e la morte,
senza dunque che rilevi la distinzione tra evento morte
mediato e immediato. Secondo gli appellanti tale diritto
risarcitorio prescinde dalla prova dello stato di coscienza
della persona nei momenti tra la lesione e la morte, che
non può esser valutato con i parametri di liquidazione
della lesione del diritto alla salute, perché qui il bene leso
è la vita, mentre la morte cerebrale non è mai istantanea,
tranne che in caso di decapitazione o spappolamento del
cervello. Deducevano pertanto l’erroneità della decisione
che aveva loro riconosciuto solo il risarcimento del danno
parentale. Indicavano l’importo del danno da liquidare in
€ 210.424,00.
- Costituendosi in giudizio anche gli appellati M. D. e
D.P.R. proponevano a loro volta appello incidentale chie-
dendo la condanna di D.V. T. e Milano Assicurazioni - S.p.a.
in solido al risarcimento dei danni da costoro subìti iure
hereditatis quale danno al diritto alla vita subìto dalla mi-
nore N., oltre interessi e rivalutazione, svolgendo del tutto
analoghe motivazioni.
A sua volta si costituiva la Milano Assicurazioni - S.p.a.
che chiedeva il rigetto degli appelli e l’accertamento della
propria legittimazione passiva nei limiti del massimale
pari ad € 1.549.370,70, già esaurito dai pagamenti effettua-
ti. Gli altri convenuti costituiti chiedevano il rigetto del
gravame.
La Corte ritiene infondati sia l’appello principale che
quello incidentale in punto. In ordine al preteso diritto
al risarcimento del danno biologico da morte, iure here-
ditatis, la Corte rileva che sul punto il tribunale (v. pag.
27 della sentenza) ha escluso che vi siano elementi per
affermare che sia F. C. che N. M. abbiano, negli istanti
precedenti la morte, subìto un danno non patrimoniale
trasmissibile iure hereditatis essendo deceduti sul colpo,
circostanza questa che non è stata contestata. Il giudice
ha ritenuto il diritto risarcitorio in questione suscettibile
di liquidazione quando tra il momento dell’illecito e quello
del decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, cui
corrisponda il permanere in vita del soggetto in condizioni
di menomata integrità psicof‌isica e solamente ove le sof-
ferenze siano coscientemente patite, dato che il def‌initivo
venir meno del bene della vita non costituisce la massima
lesione del diritto alla salute, ma lesione del bene della
vita, che non ha tutela di tipo privatistico, ma comporta
per l’autore una sanzione di tipo penale.
La Corte condivide appieno la motivazione del primo
giudice, pur essendo nota la recentissima sentenza con-
traria della suprema Corte (cfr. n. 1361 del 2014), per
altro contrastata da altre pronunce conformi all’indirizzo
seguito dal primo giudice e che questa Corte condivide.
In particolare non convincono le argomentazioni addotte

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