Corte di appello civile di Trieste sez. I, 10 aprile 2013, n. 335

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Arch. loc. e cond. 6/2014
Merito
coRte di appello civile di tRieste
sez. i, 10 apRile 2013, n. 335
pRes. da Rin – est. daidone – Ric. passadoR (avv. mozzato) c.
condominio giaRdino in latisana (avv.ti beRti e scalettaRis)
Regolamento di condominio y Contrattuale y
Contenuto y Clausole di contenuto regolamentare y
Derogabilità y Maggioranza y Clausole contrattuali y
Modif‌ica y Unanimità y Necessità.
. In tema di regolamento contrattuale (predisposto dal-
l’originario unico costruttore e espressamente accettato
da tutti gli acquirenti delle singole unità immobiliari),
solo le clausole di esso che incidono sui diritti soggettivi
del singolo condomino, impedendone l’esercizio, neces-
sitano dell’approvazione di tutti i condomini, e non pos-
sono essere mai modif‌icate, se non con il voto unanime
dei partecipanti al condominio; mentre quando si tratti
di clausole dal contenuto tipicamente “regolamentare”,
ossia che disciplinano le modalità d’uso o il funziona-
mento o l’organizzazione delle cose comuni, esse ben
possono essere approvate e modif‌icate a maggioranza
dei condomini. (Fattispecie relativa ad impugnazione di
delibera condominiale non unanime che aveva impres-
so una destinazione a parcheggio ad un’area esterna
condominiale e che la Corte di Appello ha ritenuto non
ledere alcun diritto soggettivo del singolo condomino,
ma attenere unicamente all’uso della cosa comune)
(c.c., art. 1102; c.c., art. 1136; c.c., art. 1138) (1)
(1) La sentenza di primo grado Trib. civ. Udine, sez. dist. Palmanova,
1 ottobre 2009, n. 84, trovasi pubblicata in questa Rivista 2010, 189.
Si vedano, per utili riferimenti, Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 1999,
n. 943, ivi 2000, 32 e Cass. civ. 6 febbraio 1999, n. 1057, ivi 1999, 955.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso
Il Tribunale di Udine, sez. distaccata di Palmanova, con
sentenza dd. 3.9 - 1 ottobre 2009, rigettava l’impugnazione
della delibera assunta il 31 gennaio 2004 dal condominio
“Giardino”, sito in Latisana, mossa dai condomini Passador
Gianni e Re Argentina, che condannava alla rifusione delle
spese di lite.
Ha proposto appello Passador Gianni, aff‌idando il gra-
vame a due motivi.
Il condominio appellato, costituitosi in giudizio, resiste,
chiedendo il rigetto dell’appello.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini
per il deposito delle comparse conclusionali e delle me-
morie di replica, scaduti i quali la causa viene adesso in
decisione.
motivi della decisione
Con il primo motivo, l’appellante principale denuncia l’er-
roneità dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto la legittimi-
tà della delibera condominiale - con la quale venne stabilito,
a maggioranza dei condomini, la destinazione a parcheggio
delle aree laterali al fabbricato condominiale - malgrado un
tanto fosse vietato dal regolamento condominiale, avente
natura contrattuale, in quanto predisposto dall’originario co-
struttore ed espressamente accettato da tutti gli acquirenti
delle singole unità, di talché, per la sua modif‌ica, sarebbe
stata necessaria l’unanimità dei consensi.
Le aree laterali al fabbricato condominiale - aggiunge
l’appellante - sono essenziali per le manovre ed il transito
dei veicoli di media dimensione e dei mezzi di soccorso, e la
loro destinazione a parcheggio impedirebbe al Passador di
accedere comodamente ai posti auto di sua esclusiva pro-
prietà e a quelli in suo uso esclusivo, costringendolo ad ese-
guire diverse manovre, e creando, di conseguenza, pericolo
d’incidenti con le altre autovetture, come da lui dedotto in
primo grado con specif‌ica istanza di prova per testi, che,
non essendo stata ammessa dal primo giudice, ripropone in
questo grado; oltretutto, quanto deliberato comporterebbe
una lesione del decoro architettonico condominiale, ed
impedirebbe a tutti i condomini di fare pari uso della cosa
comune, avendo previsto 15/16 posti auto per n. 38 unità.
Il competente Comando dei Vigili del Fuoco - conclude
l’appellante - interpellato in merito alla liceità della de-
stinazione dell’area suddetta a parcheggio, sotto il prof‌ilo
della sicurezza, ha dato risposta negativa, non essendo ga-
rantita la larghezza minima intorno al perimetro del fab-
bricato, come stabilito dal D.M. n. 246/1987 (punto 2.2.0),
né l’amministratore ha mai chiesto agli stessi VV.FF. un
loro parere preventivo.
Il motivo è inammissibile, in parte per difetto di sua
specif‌icità (art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modi-
f‌iche introdotte dal D.L. n. 83/2012, convertito in legge
n. 134/2012) ed in parte per la novità, rispetto al primo
grado, di alcune delle questioni che introduce.
Invero, del tutto nuove, in quanto mai dedotte in primo
grado, sono le questioni relative alla lesione del decoro
architettonico del fabbricato condominiale - che, peral-
tro, non si vede come possa essere stata cagionata, dato
che l’impugnata delibera si è limitata a destinare a par-
cheggio un’area esterna al fabbricato medesimo - nonché
alla violazione del D.M. cit. - che, peraltro, non potrebbe
mai rilevare ai f‌ini dell’invalidità della delibera in esame,
dato che il D.M., in linea generale, ha una valenza solo
regolamentare, e non di legge vera e propria - ed inf‌ine
alla lesione del diritto dei condomini di fare parimenti
uso della cosa comune, che, peraltro, è assolutamente

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