Corte D'Appello Civile Di Milano Sez. Iii, 9 Maggio 2018, N. 2321

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Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
Merito
CORTE D’APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. III, 9 MAGGIO 2018, N. 2321
PRES. PIOMBO – EST. MONTINGELLI – RIC. SUPERCONDOMINIO T. IN (OMISSIS)
(AVV.TI BOCCARDI E COZZI) C. X E Y (AVV. SARINA)
Supercondominio (condominio complesso) y
Assemblea dei rappresentanti dei singoli plessi y
Deliberazioni y Revoca dell’amministratore del su-
percondominio e nomina di revisore dei conti y Atti
di straordinaria amministrazione non rientranti
nei compiti assegnati ai rappresentanti y Conse-
guenze y Nullità del deliberato.
. È nulla la deliberazione di revoca dell’amministratore
di un supercondominio e di nomina di un revisore dei
conti approvata dall’assemblea dei rappresentanti, in
quanto esulante dalle attribuzioni di quest’ultima ex
art. 67, comma 3, att. c.c. (att. c.c., art. 67) (1)
(1) Con la decisione in rassegna la Corte di appello ha fatto proprie
le motivazioni espresse in primo grado da Trib. civ. Milano 30 agosto
2016, n. 9844, in questa Rivista 2017, 227.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 19 febbraio 2015
X e Y convenivano il Supercondominio T., sito in Via per
(omissis) snc, Località (omissis), in (omissis) (d’ora in poi,
per brevità, il Condominio) dinanzi al Tribunale di Milano.
Le attrici, nelle conclusioni contenute in tale atto,
chiedevano che il giudice:
a) nel merito, accertasse l’inesistenza delle assemblee
tenutesi in data 10 novembre 2014 e 28 novembre 2014,
ovvero accertasse la nullità di tutte le delibere assunte in
tali date, ovvero dichiarasse il loro annullamento;
b) condannasse il Condominio alla rifusione in loro fa-
vore delle spese di lite.
Si costituiva il Condominio, contestando la tesi soste-
nute dalle suddette, e chiedendo, nelle conclusioni del
proprio atto di costituzione, che il giudice:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertasse e
dichiarasse l’inammissibilità dell’azione per intervenuta
decadenza dall’impugnazione della Delib. del 28 novem-
bre 2014;
2) in via principale nel merito, respingesse tutte le do-
mande formulate dalle attrici;
3) in via subordinata, dichiarasse la cessazione della
materia del contendere in ragione di quanto dedotto cir-
ca l’eff‌icacia sanante delle delibere dell’assemblea del 26
marzo 2015;
4) in ogni caso, condannasse le suddette al pagamento
delle spese di lite.
Con sentenza n. 9844/2016, pubblicata in data 30 ago-
sto 2016, il Tribunale di Milano dichiarava l’inesistenza
della delibera assunta dall’assemblea straordinaria del
Condominio in data 10 novembre 2014, dichiarava la nul-
lità della delibera assunta dall’assemblea straordinaria
del Condominio del 28 novembre 2014 nella parte in cui
aveva approvato la revoca dell’amministratore e la nomina
del revisore dei conti ex art. 1130 bis c.c., e condannava il
convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore delle
succitate attrici.
Con atto di citazione notif‌icato in data 30 settembre
2016 il Condominio proponeva appello avverso tale sen-
tenza, reiterando le tesi svolte in primo grado e chiedendo
che la Corte, in riforma della stessa, accogliesse le doman-
de avanzate in primo grado, con vittoria di spese di en-
trambi i gradi di giudizio.
Di converso la (...) e la (...), ritualmente costituitesi,
ribadendo anch’esse le osservazioni dispiegate in primo
grado, chiedevano che la Corte respingesse l’appello, e,
conseguentemente, confermasse la pronuncia gravata,
con vittoria di spese.
La causa veniva indi rinviata all’udienza del 23 gennaio
2018 per la precisazione delle conclusioni, che le parti ivi
rassegnavano come da note depositate in atti.
Questo premesso, va dato atto di come l’appello debba
essere respinto.
Infatti, premesso anche, per un verso, che non ha evi-
dentemente alcun signif‌icato giuridico la reiterazione in
questa sede, da parte del Condominio, di una richiesta di
remissione in termini respinta dal giudice di prime cure,
il cui rigetto altrettanto evidentemente non si pone quale
causa di rimessione della causa dinanzi ad esso, e che era
funzionale all’attestazione della ritualità di un’eccezione
concernente un vizio - la decadenza dall’impugnativa di
una delibera condominiale - che, in quanto rilevabile d’uf-
f‌icio, avrebbe potuto essere, ove il giudice avesse ritenuto
la sua sussistenza, dal medesimo dichiarato, e premesso
pure, per altro verso, che nessuna decadenza può repu-
tarsi sussistente in relazione ad una tale impugnativa di
delibera allorquando questa sia affetta non già da mera
annullabilità, ma addirittura da inesistenza, o da nullità,
va dato atto di come la delibera assunta in data 10 novem-
bre 2014 - in seno ad un’assemblea che, poiché convoca-
ta, come ora si vedrà, in violazione della normativa che il
relativo iter contempla, deve reputarsi affetta dal citato
vizio di inesistenza - debba, come esattamente asserito dal
Tribunale di Milano, ritenersi anch’essa, per conseguen-

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