Corte Costituzionale ord. 26 novembre 2015, n. 242 (c.c. 21 ottobre 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
Corte costitizionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 26 NOVEMBRE 2015, N. 242
(C.C. 21 OTTOBRE 2015)
PRES. CRISCULO – REL. MORELLI – RIC. R.C. C. G.G. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Danno biologico y
Lesioni derivate da incidente stradale non suscet-
tibili di accertamento clinico-strumentale o visivo
y Esclusione del risarcimento del danno biologico
permanente y Supposta violazione degli artt. 3, 24
e 32 Cost. y Questione manifestamente infondata di
legittimità costituzionale.
. È manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 24 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 139, comma 2, ultimo
periodo, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, come modif‌i-
cato dall’art. 32, comma 3-ter D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività), conv. con mo-
dif. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e dell’art. 32, comma
3-quater, D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla L.
n. 27 del 2012, nella parte in cui le così introdotte due
nuove disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la
prima) che «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che
non siano suscettibili di accertamento clinico strumen-
tale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento
per danno biologico permanente» e (la seconda) che
«Il danno alla persona per lesioni di lieve entità [...] è
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui
risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esi-
stenza della lesione». (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 139; d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32) (1)
(1) Si richiama, come già - opportunamente - in parte motiva, la
sentenza Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 235, pubblicata per esteso in
questa Rivista 2014, 979, nella quale si sottolinea che le nuove di-
sposizioni contenute nell’art. 32 , commi 3 ter e 3 quater, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1 rispettivamente comportano, per le lesioni lievi: la
necessità di un “accertamento clinico strumentale” (di un referto di
diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biolo-
gico permanente; la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da
parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità
temporanea. In dottrina, si rinvia al commento all’art. 139 cod. ass.
contenuto in G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicura-
zioni RCA e tutela legale, ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 448 e
ss., con particolare riguardo ai paragraf‌i IX e X relativi proprio alla
sentenza Corte cost. n. 235/2014.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarci-
mento di danno da lesioni di lieve entità derivante da in-
cidente stradale, l’adito Giudice di pace di Reggio Emilia,
premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 139, comma
2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
f‌icato dall’art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e dell’art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1
del 2012, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge n. 27
del 2012, nella parte in cui le così introdotte due nuove
disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che
«In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano su-
scettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo,
non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologi-
co permanente» e (la seconda) che «Il danno alla persona
per lesioni di lieve entità [...] è risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o stru-
mentalmente accertata l’esistenza della lesione»;
che il vulnus agli evocati parametri costituzionali è
specif‌icamente riferito dal rimettente ai soli «piccoli dan-
ni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici
strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibili-
tà ed attendibilità, senza possibilità [...] di una conferma
strumentale» ed è motivato in ragione della vanif‌icazione
«di fatto» della correlativa risarcibilità, che discenderebbe
dalla normativa impugnata;
che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l’infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che, con la recente sentenza n. 235 del
2014, questa Corte ha già, per un verso, escluso che la “ne-
cessità” del riscontro strumentale sia riferibile al danno
temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato
art. 32 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito dalla L. n.
27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente»,
appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilie-
vo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia
sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile
la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica
strumentale ai f‌ini della ricollegabilità di un danno “per-
manente” alle microlesioni di che trattasi;
che, in relazione a tale seconda tipologia di danno, la li-
mitazione imposta al correlativo accertamento (che sareb-

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