Corte Costituzionale ord. 20 maggio 2016, n. 114 (C.C. 6 aprile 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 20 MAGGIO 2016, N. 114
(C.C. 6 APRILE 2016)
PRES. GROSSI – REL. FRIGO – RIC. CORTE APP. MILANO IN PROC. C. C.L.G.
Responsabile civile nel giudizio penale y Ci-
tazione a giudizio y Persona imputata dei reati di
omicidio colposo plurimo, commesso con violazio-
ne delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, e di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool y
Richiesta di giudizio abbreviato y Citazione da par-
te dei familiari delle vittime, quale responsabile
civile, di una società di assicurazioni y Esclusione
y Supposta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. y
Questione manifestamente inammissibile di legitti-
mità costituzionale.
. È manifestamente inammissibile, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 87, comma 3, c.p.p., nella parte in
cui prevede che l’esclusione del responsabile civile sia
disposta senza ritardo, anche di uff‌icio, quando il giu-
dice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. (c.p.p.,
art. 87) (1)
(1) La Consulta aveva già risolto analoga questione, sempre nel sen-
so dell’inammissibilità, con ordinanza 2 luglio 2008, n. 247, reperibile
in www.giurcost.org. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre
2008, n. 45707, in questa Rivista 2009, 616 che afferma la legittimità
dell’esclusione della compagnia assicuratrice citata come responsa-
bile civile dall’imputato del reato di lesioni colpose aggravate dalla
violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora risulti che
questi ha pagato la polizza, scaduta da più di quindici giorni, solo il
giorno stesso dell’incidente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con ordinanza del 12 maggio 2014, la
Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedu-
ra penale, in forza del quale l’esclusione del responsabile
civile «è disposta senza ritardo, anche di uff‌icio, quando il
giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato»;
che la Corte rimettente riferisce di essere investita del
processo nei confronti di una persona imputata dei reati di
omicidio colposo plurimo, commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, e di gui-
da sotto l’inf‌luenza dell’alcool;
che all’udienza preliminare i difensori dei familiari
delle vittime, costituitisi parti civili, avevano chiesto, con
l’adesione del difensore dell’imputato, la citazione, quale
responsabile civile, di una società di assicurazioni, la qua-
le si era a sua volta costituita in giudizio, documentando
l’avvenuta corresponsione di somme ai danneggiati, da
essi accettate in acconto;
che l’imputato aveva indi richiesto il giudizio abbrevia-
to, sicché il Giudice dell’udienza preliminare, nel dispor-
lo, aveva estromesso il responsabile civile in applicazione
della norma censurata;
che, di seguito a ciò, l’imputato aveva eccepito l’ille-
gittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli
artt. 3, 24 e 111 Cost.: eccezione che il Giudice aveva re-
spinto, ritenendo che - a prescindere dai prof‌ili di tardività
dedotti dalle parti civili - la questione fosse comunque ma-
nifestamente infondata;
che con sentenza dell’11 giugno 2013, il Giudice dell’u-
dienza preliminare aveva dichiarato l’imputato colpevole
dei reati ascrittigli, condannandolo alla pena ritenuta equa
e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da
liquidare in un separato giudizio, in conto del quale aveva
assegnato una provvisionale: sentenza contro la quale ave-
vano proposto appello l’imputato e alcune delle parti civili;
che, ciò premesso, la Corte rimettente osserva come la
Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 247 del 2008, si sia
già pronunciata su una precedente questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 87, comma 3, c.p.p., sollevata dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario
di Sassari;
che detto giudice aveva rilevato come la norma censura-
ta - coerente con l’originaria f‌isionomia del giudizio abbre-
viato, quale giudizio allo stato degli atti caratterizzato dalla
massima celerità - fosse rimasta priva di giustif‌icazione alla
luce delle successive, profonde modif‌iche della struttura
del rito, divenuto ormai «un vero e proprio giudizio di meri-
to, alternativo a quello ordinario»: donde il suo contrasto sia
con l’art. 3 Cost., sotto il prof‌ilo della irragionevole disparità
di trattamento delle pretese risarcitorie della parte civile;
sia con l’art. 24 Cost., per la lesione del diritto di agire in
giudizio di quest’ultima; sia, inf‌ine, con l’art. 111 Cost., per il
vulnus alla ragionevole durata del processo;
che la questione era stata dichiarata, peraltro, mani-
festamente inammissibile, in quanto sollevata dopo che il
giudice a quo aveva dichiarato inammissibile la richiesta
di citazione del responsabile civile ai sensi dello stesso
art. 87, comma 3, c.p.p., facendo, con ciò, def‌initiva ap-
plicazione della norma censurata e consumando, così, il
proprio potere decisorio;
che la Corte milanese ritiene di dover riproporre «le
censure di costituzionalità», rilevando come, nella specie,
non ricorra analogo prof‌ilo di inammissibilità;

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