Corte costituzionale 28 novembre 2013, n. 281 (c.c. 6 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
CORTE COSTITUZIONALE
strada, attività di polizia stradale ai cui «servizi», a norma
del successivo comma 3, provvede il Ministero dell’inter-
no, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne
i centri abitati;
che, dunque, l’attività amministrativa diretta alla pre-
venzione e all’accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale è certamente riconducibile ad esi-
genze di ordine pubblico e sicurezza;
che alle medesime esigenze deve essere ricondotta
l’attività decisoria del prefetto in ordine ai ricorsi ammini-
strativi avverso tali provvedimenti;
che, inf‌ine, i soggetti legittimati all’accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale e all’appli-
cazione delle relative sanzioni pecuniarie sono per lo più
appartenenti all’amministrazione dello Stato;
che, infatti, ai sensi del successivo art. 12 del codice
della strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale,
tra i quali la prevenzione e l’accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, spetta in via principale:
al settore di Polizia stradale della Polizia di Stato; alla stessa
Polizia di Stato; all’Arma dei carabinieri; al Corpo della Guar-
dia di f‌inanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nel-
l’ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di
polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di
polizia stradale; al Corpo di Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto;
che, dunque, l’attribuzione ai prefetti del potere di de-
cisione in ordine ai ricorsi amministrativi avverso tali atti
di accertamento non è irragionevole, risultando armonico
al riparto delle competenze amministrative previsto dalla
Costituzione, mentre non può ipotizzarsi, come auspicato
dal rimettente, che tale potere «decisorio» di archiviazio-
ne o di riconferma rispetto a provvedimenti amministrativi
sanzionatori emessi da soggetti appartenenti all’ammini-
strazione dello Stato (quali la Polizia di Stato, i Carabinie-
ri e la Guardia di f‌inanza) sia trasferito ai presidenti delle
giunte regionali. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE
28 NOVEMBRE 2013, N. 281
(C.C. 6 NOVEMBRE 2013)
PRES. SILVESTRI – REL. MORELLI – RIC. F.F. C. U.T.G.
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Condanna
per i reati di cui agli articoli 73 e 74 T.U. in materia
di stupefacenti y Condizione soggettiva che ne com-
porta il diniego o la revoca y Operatività della nor-
mativa anche con riferimento alle condanne “pat-
teggiate”, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., antecedenti
all’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 y Vulnus
all’aff‌idamento qualif‌icato dell’imputato circa gli
effetti delle proprie scelte y Lesione del diritto di
difesa y Illegittimità costituzionale in parte qua.
. È illegittimo costituzionalmente, in riferimento all’art.
24 Cost., l’art. 120, commi 1 e 2, c.s., come sostituito
dall’art. 3, comma 52, lettera a), della L. 15 luglio 2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),
nella parte in cui si applica anche con riferimento a
sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata
in vigore della legge n. 94 del 2009. (nuovo c.s., art.
120) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Corte cost. 25 luglio 2002, n. 394, in Arch.
nuova proc. pen. 2003, 105, che ha dichiarato costituzionalmente il-
legittimo l’art. 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme
sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e
2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione
della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in
vigore. Nella motivazione di quest’ultima sentenza si precisa che “É ac-
quisito alla giurisprudenza costituzionale che il rito speciale regolato
dagli articoli 444 e ss c.p.p., pur in presenza di autonomi e consistenti
poteri del giudice, trova il suo fondamento nell’accordo tra pubblico
ministero e imputato sul merito dell’imputazione. Nel patteggiamen-
to, infatti, l’imputato è posto di fronte a una alternativa che investe
principalmente il suo diritto di difesa: concordare la pena e uscire
rapidamente dal processo ovvero esercitare la facoltà di contestare
l’accusa. Il sistema è costruito in modo che l’imputato possa determi-
narsi alla sua scelta con piena consapevolezza delle conseguenze giu-
ridiche derivanti dall’applicazione della pena su richiesta, così da po-
terne adeguatamente ponderare i benef‌ici e gli svantaggi. (Omissis)
3. La componente negoziale propria dell’istituto del patteggiamento,
resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verif‌icare la
volontarietà della richiesta o del consenso (articolo 446, comma 5,
c.p.p.), postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da
sfondo alla scelta compiuta dall’imputato e preclude che successive
modif‌icazioni legislative vengano ad alterare in pejuseffetti salienti
dell’accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto
saliente dell’accordo, secondo la disciplina previgente, era indub-
biamente la garanzia per l’imputato patteggiante che il suo diritto
di difesa sarebbe rimasto integro in tutti i successivi giudizi (civili,
amministrativi e disciplinari) nei quali il medesimo fatto avesse
avuto rilievo.”.
RITENUTO IN FATTO
1.- Nel corso di un giudizio promosso per ottenere l’an-
nullamento di un provvedimento di revoca della patente di
guida - adottato nei confronti di un soggetto cui era stata
applicata, per reati concernenti gli stupefacenti, una pena
a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, con
sentenza emessa anteriormente all’entrata in vigore del
testo dell’art. 120 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art.
3, comma 52, lettera a), legge 15 luglio 2009, n. 94 (Dispo-
sizioni in materia di sicurezza pubblica) - l’adito Tribuna-
le amministrativo regionale per l’Umbria, premessane la
rilevanza, ha sollevato due gradate questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2 del
predetto art. 120:
- la prima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costitu-
zione, nella parte in cui «fa derivare automaticamente dalla
condanna il divieto di conseguire la patente di guida e la
consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta»;
- la seconda, per contrasto con l’art. 24 Cost., nella
parte in cui «opera anche un riferimento alle condanne

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