Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22 (ud. 23 gennaio 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
9 FEBBRAIO 2018, N. 22
(UD. 23 GENNAIO 2018)
PRES. LATTANZI – REL. MORELLI – RIC. G.C. ED ALTRO
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Con-
danna per reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309 y In data successiva a quella di
rilascio della patente di guida y Dovere del Prefetto
di disporre la revoca y Art. 120, comma 2, c.d.s. y
Violazione dell’art. 3 Cost. y Illegittimità costitu-
zionale parziale.
. È illegittimo costituzionalmente, in relazione all’art.
3 Cost., l’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30
sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurez-
za pubblica), nella parte in cui – con riguardo all’ipote-
si di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza), che intervenga in data successiva a quella di
rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto
«provvede» – invece che «può provvedere» – alla revo-
ca della patente. (nuovo c.s., art. 120)
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un giudizio civile cautelare – avente
ad oggetto istanza di sospensione dell’eff‌icacia del provve-
dimento prefettizio di revoca della patente di guida, adot-
tato nei confronti della ricorrente, in quanto non più in
possesso dei «requisiti morali» previsti dall’art. 120 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica) – il Tribunale ordinario di Genova,
in composizione collegiale, adito in sede di reclamo dei
competenti ministeri avverso il provvedimento di sospen-
sione, adottato in prima istanza, ha ritenuto rilevante, al
f‌ine del decidere, e non manifestamente infondata – ed
ha per ciò sollevato con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 210
del 2016) – duplice questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art.
120 del codice della strada, in riferimento agli artt. 11 e
117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art.
7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU), f‌irmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratif‌icata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.
Con la prima questione, il Tribunale rimettente chiede
a questa Corte di accertare se il novellato art. 120 cod.
strada – nel prevedere l’applicabilità della revoca della
patente di guida nei confronti di soggetti condannati, per
reati previsti dagli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), ancorché commessi (come nel
caso della ricorrente del giudizio a quo) in data anteriore
a quella (8 agosto) di entrata in vigore della novella del
2009 – non leda il principio di irretroattività delle sanzioni
penali, riferibile anche alle sanzioni, come quella prevista
dalla norma denunciata, da ritenere «sostanzialmente»
tali, poiché seriamente aff‌littive, in applicazione della giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dal
che, appunto, la sospettata violazione degli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU.
La seconda questione investe l’“automatismo” della
revoca prefettizia, che la normativa censurata ricollega
alla condanna per reati, in materia di stupefacenti, con
riguardo ai quali la disciplina speciale (art. 85 dello stesso
D.P.R. n. 309 del 1990) prevede, invece, che sia il giudice
penale a decidere se applicare o meno (e per quale dura-
ta) la pena accessoria del «ritiro della patente».
Il che evidenzierebbe, secondo il giudice a quo, «prof‌ili
di irragionevolezza e di […] disparità di trattamento», ri-
levanti, «oltre che per l’incidenza sulla libertà personale e
sulla libertà di circolazione […], anche dal punto di vista
della sottrazione del soggetto al giudice naturale e ad un
giusto processo», con conseguente violazione degli artt. 3,
16, 25 e 111 Cost.
1.1. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita
la parte privata, per chiedere «che sia accolta la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ge-
nova», con riferimento sia all’uno che all’altro prof‌ilo di
censura, ribadendo e argomentando con successiva me-
moria tale conclusione.
1.2. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, che ha viceversa escluso la fondatezza di
entrambe le questioni in esame. Nel sollevarle, il rimet-
tente non avrebbe, infatti, considerato che «il decreto di
revoca della patente non costituisce […] una conseguen-
za accessoria della violazione di una disposizione del Codi-
ce della strada, bensì consegue alla accertata inesistenza

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