Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 235 (ud. 23 settembre 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
Corte costituzionale
corte costItuzIonale
6 ottobre 2014, n. 235
(ud. 23 settembre 2014)
pres. tesauro – rel. morellI – rIc. c.d.
Risarcimento del danno y Danno biologico y Dan-
no alla salute y Micropermanenti y Derivanti da sini-
stri stradali y Risarcibilità y Rigidi parametri f‌issati
da tabelle ministeriali y Adeguata personalizzazio-
ne del danno y Esclusione y Contrasto con gli artt. 2,
3, 24 e 76 Cost. y Questione infondata di legittimità
costituzionale.
. Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
139 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo
un risarcimento del danno biologico (permanente o
temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosiddette “mi-
cropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato
su rigidi parametri f‌issati da tabelle ministeriali – non
consentirebbe di giungere ad un’adeguata personaliz-
zazione del danno. (d.l.vo 7 settembre 2014, n. 209, art.
139) (1)
(1) L’ordinanza di rinvio Giudice di pace di Torino 24 ottobre 2011,
trovasi pubblicata in questa Rivista 2012, 121.
rItenuto In fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instau-
rato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall’atto-
re C.D., quale terzo trasportato, a seguito di un incidente
stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide
cervicale, l’adito Giudice di pace di Torino, con ordinanza
depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha pro-
spettato la questione (già in precedenza sollevata e, per
difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammis-
sibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legit-
timità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni priva-
te), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del
danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di
lieve entità (cosiddette “micropermanenti”), derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, basato su rigidi parametri f‌issati da tabelle mi-
nisteriali – non consentirebbe di giungere ad un’adeguata
personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2,
3, 24 e 76 della Costituzione.
Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in pri-
mo luogo, violato l’art. 2 Cost., per la f‌issazione di un limite
al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato
contemperamento degli interessi in gioco.
A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresì, in
contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per
un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispon-
dano risarcimenti diseguali - dato che i valori risarcibili in
base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro
stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli f‌issati dalle
tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni
aventi diversa eziologia - e, per altro verso, anche con
riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe
conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche,
potrebbero avere in ragione delle peculiari “condizioni
soggettive” dei medesimi.
La facoltà del giudice – prevista dal comma 3 della
norma impugnata – di aumentare f‌ino ad un quinto l’am-
montare del danno biologico non sarebbe, poi comunque,
suff‌iciente a coprire la reale entità del danno medesimo,
donde la sussistenza anche di una irragionevole compres-
sione del diritto ad un’effettiva tutela giudiziale, con con-
seguente violazione dell’art. 24 Cost.
La norma impugnata risulterebbe, inf‌ine, in contrasto
anche con l’art. 76 Cost., per la previsione di un limite al
risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio
2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regola-
zione, riassetto normativo e codif‌icazione – Legge di sem-
plif‌icazione 2001).
2. - Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione
distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione mono-
cratica, ed il Giudice di pace di Recanati – con ordinanze
emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente,
depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio
2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) – hanno,
a loro volta, denunciato l’illegittimità costituzionale del
medesimo art. 139 del D.L.vo n. 209 del 2005 (l’impugna-
zione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi
e del Giudice di pace di Recanati, è formalmente rivolta ai
commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi
residui di detta norma), per sospetto contrasto – oltreché
(sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni)
con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Tori-
no (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l’art. 32 Cost., per
il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e
con l’art. 117, primo comma, Cost.
Come norme interposte, conducenti alla violazione di
detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindi-
si - sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l’art. 6 del

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