Corte costituzionale

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
ORD. 11 MARZO 2013, N. 43
(UD. 13 FEBBRAIO 2013)
PRES. GALLO – REL. FRIGO – RIC. GIP TRIB. BENEVENTO IN PROC. N.G.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y So-
stituzione della pena inf‌litta con il lavoro di pub-
blica utilità y Pene dell’arresto e dell’ammenda
inf‌litte per i reati previsti dall’art. 186, fuori dei
casi indicati dal comma 2-bis y Possibilità anche per
il giudice dell’esecuzione, prima dell’inizio della
stessa, su richiesta del condannato y Contrasto con
gli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. y Questione
manifestamente infondata di legittimità costituzio-
nale.
. É manifestamente infondata, in riferimento agli arti-
coli 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legitti-
mità costituzionale dell’articolo 186, comma 9-bis, c.s.,
aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della L. 29
luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), nella parte in cui non prevede che anche il
giudice dell’esecuzione possa sostituire con il lavoro di
pubblica utilità le pene dell’arresto e dell’ammenda in-
f‌litte per i reati previsti dal medesimo art. 186, fuori dei
casi indicati dal comma 2-bis, quando il condannato ne
faccia richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione della
pena e il punto non abbia già formato oggetto di esame
e di decisione da parte del giudice della cognizione.
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Questione che non risulta essere mai stata affrontata dalla Corte
costituzionale. In dottrina, sull’argomento, v. L. BENINI, G. A. DI
BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti,
Collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2010.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con ordinanza dell’11 giugno 2012, il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Be-
nevento ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 186, comma 9-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della stra-
da), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge
29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), nella parte in cui non prevede che anche il giu-
dice dell’esecuzione possa sostituire con il lavoro di pub-
blica utilità le pene dell’arresto e dell’ammenda inf‌litte
per i reati previsti dal medesimo art. 186, fuori dei casi
indicati dal comma 2-bis, quando il condannato ne faccia
richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione della pena e il
punto non abbia già formato oggetto di esame e di decisio-
ne da parte del giudice della cognizione;
che il rimettente riferisce di essere investito, quale giu-
dice dell’esecuzione, dell’istanza proposta da una persona
condannata, con decreto penale divenuto irrevocabile a
seguito di rinuncia all’opposizione, alla pena di seimila
euro di ammenda (di cui cinquemila in sostituzione di
venti giorni di arresto), per il reato di guida sotto l’in-
f‌luenza dell’alcool (art. 186, commi 2, lettera b, e 2-sexies,
cod. strada);
che il condannato ha chiesto che la pena inf‌littagli sia
sostituita, ai sensi della norma censurata, con la sanzione
del lavoro di pubblica utilità, producendo la dichiarazione
di disponibilità e il programma di lavoro dell’ente che
dovrebbe benef‌iciare delle proprie prestazioni (indicato
nella Lega italiana per la lotta contro l’Aids);
che l’istante ha, altresì, precisato di non aver potuto
formulare la richiesta di sostituzione nel corso del giudi-
zio di cognizione, per difetto di positivi riscontri da parte
degli altri centri di assistenza e di volontariato all’epoca
contattati;
che, ad avviso del giudice a quo, l’istanza non sarebbe
suscettibile di accoglimento, dovendosi escludere, in base
all’univoco tenore letterale dell’art. 186, comma 9-bis, cod.
strada, che la sostituzione richiesta possa essere disposta
dal giudice dell’esecuzione in un momento successivo alla
formazione del giudicato;
che, per questo verso, la norma denunciata si porrebbe
tuttavia in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost.;
che il lavoro di pubblica utilità costituirebbe, infatti,
una pena «meno aff‌littiva, più socialmente utile ed eco-
nomica, più moralmente accettabile e soprattutto più in
linea con la funzione rieducativa» rispetto alle pene tradi-
zionali dell’arresto e dell’ammenda;
che la norma censurata riconnette, inoltre, al regolare
svolgimento dell’attività lavorativa gratuita in favore della
collettività una serie di vantaggi (estinzione del reato,
riduzione a metà del periodo di sospensione della patente,
revoca della conf‌isca del veicolo), atti a consentire un
«più rapido ed agevole reinserimento dei condannati nella
normale vita sociale e lavorativa»;
che il lavoro sostitutivo e i benef‌ici in questione sareb-
bero strettamente collegati alla natura dei reati cui afferi-
scono (i diversi casi di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool)
e alla personalità dei loro autori;
che la misu ra prevista dalla norma denunciata – al
pari di quell a analoga delineata da ll’art. 187, comma

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