Corte Costituzionale 27 Febbraio 2015, N. 23 (*) (C.C. 28 Gennaio 2015)

Pagine23-28
23
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
27 FEBBRAIO 2015, N. 23 (*)
(C.C. 28 GENNAIO 2015)
PRES. CRISCUOLO – REL. NAPOLITANO – RIC. GIP PRESSO IL TIBUNALE DI
AVEZZANO IN PROC. D.G.A.
Giudizio per decreto y Decreto di condanna y Def‌i-
nizione del procedimento y Promosso su querela di
parte y Opposizione del querelante alla condanna
y Facoltà y Esclusione y Illegittimità costituzionale
parziale.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
artt. 3 e 111 Cost., l’art. 459, comma 1, c.p.p., nella par-
te in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi,
in caso di reati perseguibili a querela, alla def‌inizione
del procedimento con l’emissione di decreto penale di
condanna. (c.p.p., art. 459) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2015/217. La si ripubblica per esteso con nota di D.VISPO: “Decreto
penale di condanna: illegittima facoltà del querelante di opporsi
alla def‌inizione del procedimento mediante rito monitorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Avezzano, con ordinanza del 7 agosto 2013, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferi-
mento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costi-
tuzione, dell’art. 459, primo comma, c.p.p. (come sostitu-
ito dall’art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.
479 – Modif‌iche alle disposizioni sul procedimento davanti
al tribunale in composizione monocratica e altre modif‌i-
che al codice di procedura penale. Modif‌iche al codice pe-
nale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia
di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense),
nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di op-
porsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla def‌inizio-
ne del procedimento con l’emissione di decreto penale di
condanna.
Premette il rimettente che l’uff‌icio del pubblico mini-
stero ha esercitato l’azione penale nei confronti dell’impu-
tato D.G.A., depositando richiesta di emissione di decreto
penale di condanna in relazione al reato di cui all’art. 388,
terzo e quarto comma, c.p., nonostante l’espressa oppo-
sizione del querelante alla def‌inizione del procedimento
mediante decreto penale di condanna formulata ex art.
459, comma 1, c.p.p.
Unitamente alla richiesta di emissione di decreto penale
l’Uff‌icio del pubblico ministero ha chiesto di sollevare que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1,
c.p.p. nella parte in cui prevede, per i soli reati perseguibili
a querela, il potere in capo al querelante di opporsi alla de-
f‌inizione del procedimento con decreto penale di condanna,
per contrasto di detta norma con gli artt. 3, 101 e 111 Cost.
In particolare, il rappresentante dell’uff‌icio della Pro-
cura rileva il contrasto della norma citata con l’art. 3 Cost.,
sotto il duplice prof‌ilo dell’irragionevolezza della disposi-
zione e della violazione del principio di uguaglianza, in
quanto il potere attribuito dalla legge al querelante di op-
porsi alla def‌inizione del procedimento attraverso il rito
monitorio non risponderebbe ad alcun interesse giuridica-
mente apprezzabile.
Secondo il pubblico ministero, la persona offesa dal
reato è, in primo luogo, portatrice di un interesse a veder
dichiarata la penale responsabilità dell’autore del reato
con la conseguente irrogazione di una sanzione penale,
interesse che viene parimenti soddisfatto sia attraverso
lo svolgimento del processo con un qualsiasi rito, anche
speciale, che si conclude con una sentenza, sia attraver-
so il rito speciale di cui all’art. 459 e seguenti, c.p.p. atte-
sa la natura di sentenza del decreto penale di condanna.
In secondo luogo, la persona offesa dal reato è portatri-
ce di un interesse al risarcimento dei danni patrimoniali
e non conseguenti al reato, interesse che non sempre è
soddisfatto all’esito della def‌inizione del processo penale
sia nel caso di def‌inizione con decreto penale di condanna,
che in caso di def‌inizione con «patteggiamento», ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. Infatti, in tali casi, è esclusa dal legi-
slatore qualsiasi delibazione da parte del giudice penale
in ordine alla pretesa risarcitoria della parte offesa, che
dovrà essere fatta valere successivamente in sede civile.
Pertanto il querelante non vede leso alcun suo dirit-
to dalla def‌inizione del procedimento a mezzo del rito
di cui all’art. 459 c.p.p., visto che detto rito si conclude
con l’applicazione di una sanzione penale nei confronti
del responsabile e che, in ogni caso, è garantita la tutela
risarcitoria in sede civile come avviene anche in caso di
patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
La possibilità concessa dalla legge al querelante di
opporsi alla def‌inizione del procedimento a mezzo dell’e-
missione del decreto penale di condanna sarebbe, dunque,
irragionevole, risolvendosi esclusivamente nell’inf‌liggere
al querelato la sofferenza consistente nello svolgimen-
to del processo, in modo da trasformare quest’ultimo da
strumento di accertamento dei fatti in una sanzione nei
confronti dell’autore del reato.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT