Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 48 (c.c. 25 febbraio 2015)

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Corte costituzionale
corte costituzionaLe
26 marzo 2015, n. 48
(c.c. 25 febbraio 2015)
pres. criscuoLo – reL. frigo – ric. gip trib. Lecce in proc. m.f.
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Esigenze cautelari y Obbligatorietà
della custodia cautelare in carcere quando sus-
sistono gravi indizi di colpevolezza y Delitto di cui
all’art. 416 bis c.p. y Ipotesi di concorso esterno in
associazione maf‌iosa y Presunzione di adeguatezza
esclusiva della misura cautelare della custodia in
carcere y Ammissibilità y Esclusione y Illegittimità
costituzionale parziale.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma Cost.,
l’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art.
416 bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carce-
re, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva,
altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto de-
litto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specif‌ici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure. (c.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 275) (1)
(1) La pronuncia in commento affronta nuovamente la vexata quae-
stio dell’applicabilità o meno, questa volta in relazione alla f‌igura del
concorrente esterno in associazione maf‌iosa, delle misure cautelari
personali quale modalità sazionatoria primaria. In senso conforme
si sono espresse Corte cost., 29 marzo 2013, n. 57, in questa Rivista
2013, 385 in riferimento proprio alla medesima fattispecie di reato e
Corte cost. 3 maggio 2012, n. 110, ivi 2012, 369, in ordine al delitto
di associazione per delinquere f‌inalizzata alla commissione dei reati
ex art. 473 c.p. e art. 474 c.p.. Inoltre, sempre pronunciandosi con
declaratorie di illegittimità costituzionale parziale, si sono espresse
Corte cost., 22 luglio 2011, n. 231, in Cass. pen. 2011, 4251, in ordine
al delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Corte
cost., 12 maggio 2011, n. 164, in questa Rivista 2011, 393, in ordine al
delitto di cui all’art. 575, c.p. e Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, ivi
2010, 513, in ordine ai delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma,
609 bis e 609 quater, c.p. Signif‌icativa in argomento la statuizione di
Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2011, n. 27685, in Riv. pen. 2012, 1249,
con nota di A. PANETTA, Concorso esterno in associazione di tipo
maf‌ioso e presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,
comma 3, c.p.p.. Molto è cambiato, nulla è cambiato, che sottolinea
come la presunzione di pericolosità ex art. 275 comma terzo c.p.p.
opera anche in riferimento al concorso esterno in associazione
maf‌iosa, non dimenticando tuttavia di sottolineare che il rapporto
che sussiste tra il concorrente esterno ed il sodalizio è lieve e che
quindi gli elementi che si richiedono per superare la presunzione di
pericolosità sono anch’essi differenti rispetto a quelli richiesti per il
partecipe. Si vedano ora le modof‌iche all’art. 275 introdotte dalla L.
16 aprile 2015, n. 47, leggibile nella rubrica “Legislazione e documen-
tazione” di questo stesso fascicolo. In dottrina si rinvia al contributo
di E. CAMPOLI, L’ennesima riforma della disciplina delle misure
cautelari personali: prime osservazioni e primi approcci pratici,
pubblicata anch’esso in questo stesso fascicolo.
ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 23 dicembre 2013, il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del
codice di procedura penale, nella parte in cui – nel preve-
dere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale (as-
sociazioni di tipo maf‌ioso anche straniere) è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
– non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specif‌ici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure: e ciò «in particolar modo in relazione alla f‌igura del
concorso esterno in associazione di tipo maf‌ioso».
Il giudice a quo premette di essere investito dell’istan-
za di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con gli arresti domiciliari, proposta dal difensore di
una persona sottoposta ad indagini per il delitto continuato
di associazione di tipo maf‌ioso, quale “concorrente esterno”
ad essa. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe
messo, in più occasioni, a disposizione del sodalizio crimi-
noso le proprie cognizioni tecniche e le proprie apparec-
chiature, idonee all’individuazione di microspie, apparati di
localizzazione satellitare e telecamere, collocati dalla polizia
giudiziaria nei luoghi in cui i membri dell’organizzazione
erano soliti incontrarsi al f‌ine di captarne le comunicazioni.
Ad avviso del rimettente, le esigenze cautelari non
sarebbero venute meno, tenuto conto della perdurante
operatività dell’associazione e dei legami che l’indagato
avrebbe dimostrato di avere con i suoi membri. Dette esi-
genze potrebbero essere, tuttavia, adeguatamente soddi-
sfatte con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari,
in considerazione del ruolo di semplice concorrente ester-
no dell’interessato, che non implicherebbe l’appartenenza
al gruppo malavitoso. La misura degli arresti domiciliari
risulterebbe, in particolare, idonea a fronteggiare il peri-
colo di reiterazione di fatti del genere di quelli per i quali
si procede, dovendosi escludere che l’indagato – una volta
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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