Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 199 (ud. 21 giugno 2016)

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Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
21 LUGLIO 2016, N. 199
(UD. 21 GIUGNO 2016)
PRES. GROSSI – REL. LATTANZI – RIC. PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI
Veicoli y Tassa di circolazione y Veicoli di interesse
storico e collezionistico y Veicoli di età compresa
tra i 20 e i 29 anni y Soggezione al pagamento di
tassa di circolazione forfettaria, se utilizzati su
pubblica strada y Esclusione di sanzioni e interessi
per i pagamenti tardivi, effettuati entro il 31 mag-
gio 2015 y Violazione della competenza esclusiva
statale in materia di tributi erariali y Illegittimità
costituzionale.
. Sono illegittimi, in riferimento agli artt. 23, 117, se-
condo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., gli
artt. 1, commi 2, 3 e 4 L.R. Basilicata 31 marzo 2015, n.
14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali)
e 8 L.R. Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni col-
legate alla manovra di bilancio 2015 in materia di en-
trate e di spese – Modif‌icazioni ed integrazioni di leggi
regionali), nella parte in cui prevedono l’esclusione di
sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi, effettuati
entro il 31 maggio 2015, della tassa automobilistica per
i veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Tali veicoli
di particolare interesse storico e collezionistico sono
soggetti al pagamento della tassa automobilistica per
effetto dell’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
di stabilità 2015), che ha abrogato l’esenzione prece-
dentemente prevista dall’art. 63, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia f‌iscale).
(l.r. Basilicata 30 marzo 2015, n. 14, art. 1; l.r. Umbria
30 marzo 2015, n. 8, art. 8) (1)
(1) Con sentenza 19 dicembre 2012, n. 288, pubblicata per esteso
in questa Rivista 2013, 355, la Corte costituzionale aveva già avuto
modo di ribadire che la tassa automobilistica è un tributo erariale,
oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall’art. 117
Cost., e non un tributo proprio della regione. Alle regioni è stato
attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente
all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, restando in-
vece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto
della disciplina sostanziale della tassa stessa. Pertanto le regioni non
possono modif‌icarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazio-
ni, e neppure istituire un particolare regime relativo al pagamento di
sanzioni e interessi.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ricorso spedito per la notif‌icazione il 29 maggio
2015, ricevuto il successivo 4 giugno e depositato l’8 giu-
gno 2015 (reg. ric. n. 61 del 2015), il Presidente del Con-
siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria
30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di
bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modif‌ica-
zioni ed integrazioni di leggi regionali), in riferimento agli
artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, della Costituzione.
L’art. 8 impugnato sostituisce il comma 7-ter dell’art.1
della legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36
(Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Re-
gione Umbria), e vi aggiunge i commi 7-quater e 7-quinquies.
Il comma 7-ter, nella versione introdotta dalla dispo-
sizione censurata, stabilisce che a partire dal 1° gennaio
2016 la tassa automobilistica ordinaria è sostituita da una
«tassa di possesso forfettaria», con riferimento agli auto-
veicoli e ai motoveicoli immatricolati da almeno venti anni
e dotati di particolari «requisiti di peculiarità» specif‌icati
dalla norma, anche sulla base (aggiunge il ricorrente) di
una delibera della Giunta regionale.
Il comma 7-quater assoggetta la tassa di possesso for-
fettaria alla disciplina di pagamento prevista per la tassa
automobilistica, e permette al contribuente di optare per
quest’ultima, ove la prima sia di importo superiore.
Il comma 7-quinquies si occupa degli autoveicoli e mo-
toveicoli di particolare interesse storico e artistico e «di
età compresa tra i venti e i ventinove anni», soggetti alla
tassa automobilistica per effetto dell’art. 1, comma 666,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge di stabilità 2015), che ha abrogato l’e-
senzione prevista, a talune condizioni, dall’art. 63, comma
2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in ma-
teria f‌iscale). La norma impugnata esclude l’applicazione
di sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi effettuati
entro il 31 maggio 2015.
Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un
tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano
il gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti mas-
simi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, in
base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entra-
ta delle regioni a statuto ordinario e delle province, non-
ché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
nel settore sanitario).
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016

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