Corte Costituzionale 20 luglio 2018, n. 166 (Ud. 20 Giugno 2018)

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
20 LUGLIO 2018, N. 166
(UD. 20 GIUGNO 2018)
PRES. LATTANZI – REL. CARTABIA – RIC. V.C. L. ED ALTRI C. REGIONE
LOMBARDIA ED ALTRO
Contratto di locazione y Fondo sostegno aff‌itto
y Famiglie in condizioni di reddito disagiato y Ero-
gazione di contributi y Cittadini non appartenen-
ti all’Unione Europea y Art. 11, comma 13, D.L. n.
112/2008 y Requisiti y Residenza da almeno 10 anni
nel territorio nazionale o da almeno 5 nella mede-
sima regione y Violazione dell’art. 3 Cost. y Illegitti-
mità costituzionale.
. È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con
l’art. 3 Cost., l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo svilup-
po economico, la semplif‌icazione, la competitività, la
stabilizzazione della f‌inanza pubblica e la perequa-
zione tributaria), convertito, con modif‌icazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 33 laddove - al f‌ine dell’accesso
al contributo al pagamento del canone di locazione - in-
troduce una irragionevole discriminazione a danno dei
cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea,
richiedendo solo ad essi il possesso del certif‌icato sto-
rico di residenza da almeno dieci anni nel territorio na-
zionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione. (d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 11) (1)
(1) Secondo la giurisprudenza costituzionale, consolidatasi a partire
dalla sentenza 2 dicembre 2005, n. 432, in www.latribunaplus.it, il legi-
slatore può legittimamente circoscrivere la platea dei benef‌iciari delle
prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al
loro f‌inanziamento (sentenza 7 giugno 2013, n. 133, ibidem). Tuttavia,
la scelta legislativa non è esente da vincoli di ordine costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ordinanza del 7 novembre 2016 (r.o. n. 41 del
2017), la Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, ha sol-
levato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11,
sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplif‌i-
cazione, la competitività, la stabilizzazione della f‌inanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modif‌icazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferi-
mento all’art. 3 della Costituzione.
1.1- La Corte rimettente è investita della causa civile
in grado di appello avverso l’ordinanza del Tribunale ordi-
nario di Milano, con la quale è stata rigettata la domanda
proposta da V.C. L., dall’ASGI - Associazione per gli studi
giuridici sull’immigrazione e da Avvocati Per Niente On-
lus, per l’accertamento del carattere discriminatorio della
deliberazione della Giunta della Regione Lombardia «n.
X/3495» del 30 aprile 2015 nonché delle determinazioni
del Comune di Milano «PG n. 264079» dell’8 maggio 2015
e «n. 68/2015 - prot.» del 12 maggio 2015, nella parte in
cui f‌issano i requisiti necessari per l’accesso al Fondo «so-
stegno aff‌itti» (recte: «sostegno alla locazione 2015 per i
cittadini in grave disagio economico»).
La Corte rimettente precisa che il Tribunale ha respin-
to la domanda, non avendo riscontrato il carattere discri-
minatorio delle condizioni di accesso al fondo di sostegno.
A fondamento della decisione sono state richiamate alcu-
ne sentenze della Corte costituzionale (n. 187 del 2010
e n. 432 del 2005) con cui si è ammessa la possibilità di
prevedere requisiti di accesso alle provvidenze sociali per
i cittadini stranieri, nel rispetto del principio di ragionevo-
lezza. Inoltre, nell’ordinanza impugnata sono stati richia-
mati l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del
25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e l’art. 9 del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Pa-
esi terzi soggiornanti di lungo periodo), che l’ha recepita
nell’ordinamento italiano, per desumerne che l’assegno in
questione avrebbe natura di misura di sostegno al reddito
e non di prestazione assistenziale essenziale a carico dello
Stato da garantirsi universalmente.
Il giudice a quo ha poi riferito che i ricorrenti, nell’ap-
pellare la suddetta decisione, hanno riproposto l’eccezione
di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 13, D.L.
n. 112 del 2008, convertito, con modif‌icazioni, nella legge
n. 133 del 2008, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., già sollevata in primo grado. La Corte d’ap-
pello di Milano ha, quindi, ritenuto rilevante e non mani-
festamente infondata la questione, ma limitatamente al
citato art. 11, comma 13, e in riferimento al solo art. 3 Cost.
1.2.- Più precisamente, l’ordinanza di rimessione dà
conto del fatto che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Di-
sciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adi-
biti ad uso abitativo) ha istituito il «Fondo Nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione», che
mira a sostenere, tramite contributi monetari, le fami-
glie meno abbienti gravate da canoni di locazione, senza
operare distinzioni tra cittadini italiani e stranieri quanto
alle possibilità di accesso al fondo medesimo. L’ordinanza
espone poi che il citato D.L. n. 112 del 2008, come conver-
tito, ha previsto, all’art. 11, comma 13, che «[a]i f‌ini del

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