Corte di cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2013, n. 45915 (ud. 21 febbraio 2013)

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ex artt. 187, comma 2, e 187 c.d.s., e non già per l’ipotesi
del rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento de quo, sanziona-
ta dall’art. 187, comma 8, c.d.s.
Poiché l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, per
un periodo da sei mesi a due anni (necessariamente con-
seguente all’accertamento del reato de quo), comporta
l’esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclu-
siva al giudice del merito, si dispone il rinvio degli atti al
Tribunale di Brescia, per la determinazione della durata
della predetta sanzione amministrativa.
Per questi motivi la Corte Suprema di Cassazione,
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca
della patente di guida; revoca che elimina. Rinvia al Tribu-
nale di Brescia per la determinazione della durata della
sospensione della patente di guida. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 NOVEMBRE 2013, N. 45915
(UD. 21 FEBBRAIO 2013)
PRES. D’ISA – EST. SAVINO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. C.A.
Indagini preliminari y Attività del P.M. y Accer-
tamenti tecnici non ripetibili y Atti compiuti dal
C.T. del P.M. y Ricostruzione di sinistro stradale y
Accertamenti tecnici ripetibili ex art. 359 c.p.p. y
Sussistenza.
. In tema di ricostruzione di sinistri stradali, il C.T. del
P.M. che, basandosi su atti della Polizia Giudiziaria, ab-
bia verif‌icato le caratteristiche della strada e lo stato
dei mezzi incidentati e sequestrati svolge un’attività su
elementi non soggetti a modif‌icazione. Pertanto, tali
atti rientrano negli accertamenti tecnici ripetibili di
cui all’art. 359 c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 359;
c.p.p., art. 360)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato
in data 13 dicembre 2006 il Gup di Lucera dichiarava C.A.
colpevole del reato di omicidio colposo avendo lo stesso
causato la morte di R.P., per inosservanza delle regole del-
la circolazione stradale. In particolare, il giudice di prime
cure ravvisava la penale responsabilità del C. sulla base
delle seguenti circostanze fattuali.
Nel pomeriggio del (omissis) il C., alla guida di un
autocarro con rimorchio percorreva la SSV del (omissis)
trasportando un carico di barbabietole da zucchero. La
SSV del (omissis) è una strada a doppio senso di marcia,
con un’unica corsia per ogni senso di marcia; quindi per
effettuare un sorpasso è necessario collocarsi nell’opposta
semicarreggiata.
Orbene all’altezza del KM (omissis) il C. intraprendeva
una manovra di sorpasso di un altro autocarro che lo pre-
cedeva spostandosi sulla semicarreggiata di senso oppo-
sto. In fase di aff‌iancamento all’altro automezzo, però, si
rendeva conto del sopraggiungere di una colonna di mac-
chine in senso opposto e tentava di rientrare nella propria
semicarreggiata con una repentina azione di frenatura e
sterzatura.
A seguito della brusca manovra il rimorchio veniva a
collocarsi in posizione orizzontale occupando l’intera se-
micarreggiata contromano.
Successivamente il rimorchio si ribaltava schiacciando
solo parzialmente una prima autovettura (Volvo) e del tut-
to un secondo veicolo: la Fiat multipla sulla quale viaggiava
R.P., morto nell’incidente. Inoltre il rimorchio ribaltandosi
riversava l’intero carico di barbabietole sulla sede stradale
determinando danni anche ad altre vetture e, comunque,
costringendo altri utenti della strada a fermarsi. Molti di
questi sono stati sentiti dalla P.G. intervenuta sul luogo e
le loro dichiarazioni sono state acquisite agli atti ed uti-
lizzate anche dal C.T. del P.M. per ricostruire la dinamica
dell’incidente.
Di conseguenza il Gup di Lucera condannava il C. alla
pena di anni 2 di reclusione ed al pagamento delle spese
processuali oltreché al risarcimento dei danni in favore
della parte civile. La pena veniva interamente condonata.
Proposto appello dal difensore dell’imputato, la Corte
di appello di Bari confermava in toto la pronuncia di primo
grado.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’impu-
tato ha presentato ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di inutilizzabilità con riguardo alla violazione del-
l’art. 360 c.p.p..
2) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 40 c.p..
3) Erronea applicazione degli artt. 69, 132 e 133 c.p..
4) Violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. c) in relazione
agli artt. 69, 132 e 133: vizio della motivazione in relazione
al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. esperito dal
giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazio-
ne dell’art. 360 c.p.p. sulla base del seguente assunto. Gli
accertamenti svolti dal consulente del pubblico ministero
- relativamente alle dinamiche dell’incidente, allo stato di
funzionamento dei veicoli coinvolti ed alle caratteristiche
del tratto di strada statale interessato - avrebbero dovuto
essere effettuati ai sensi dell’art. 360 c.p.p. in quanto atti
compiuti su elementi soggetti a modif‌icazione e, quindi,
assolutamente irripetibili.
Come è noto, infatti, ai sensi del suddetto articolo
quando gli accertamenti tecnici riguardano persone, cose
o luoghi il cui stato è soggetto a modif‌icazioni, il pubblico
ministero è tenuto ad avvisare l’indagato, la persona offesa
ed i loro difensori della data e dell’ora del conferimento
dell’incarico nonché della facoltà di nominare propri con-
sulenti tecnici (art. 360, comma 1). Tale avviso nel caso di
specie è stato omesso. Ne deriva, a detta del ricorrente, la
inutilizzabilità dei risultati cui è pervenuto il consulente
del pubblico ministero. Tale censura era già stata fatta
valere con apposito motivo di appello ma il prof‌ilo, sem-

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