Corte di cassazione penale sez. III, 4 luglio 2013, n. 28787 (c.c. 28 marzo 2013)

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 4 LUGLIO 2013, N. 28787
(C.C. 28 MARZO 2013)
PRES. GENTILE – EST. AMOROSO – RIC. P.G. IN PROC. COSTALONGA
Pena y Pene detentive y Sostituzione con libertà
controllata y Imposizione degli obblighi nei con-
fronti dell’imputato y Potere del giudice di cogni-
zione y Esclusione y Trasmissione al magistrato di
sorveglianza dell’estratto della sentenza di con-
danna y Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di so-
spensione, in alcune fasce orarie, della patente di
guida.
. In caso di condanna a pena detentiva sostituita con
la libertà controllata, il giudice non è legittimato ad
imporre gli obblighi prescritti nei confronti dell’impu-
tato benef‌iciario della concessa sanzione sostitutiva,
ma è tenuto a trasmettere l’estratto della sentenza di
condanna al magistrato di sorveglianza del luogo di
residenza del condannato, al quale spetta stabilire le
modalità di esecuzione della pena nelle forme di legge.
(Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza che
aveva determinato le modalità esecutive della libertà
controllata, sospendendo in alcune fasce orarie la
patente di guida ed autorizzando l’imputato ad allon-
tanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro)
(l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 56; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
62) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 30 dicembre 1994,
Grasso, in Riv. pen. 1995, 1537.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso proposto dal Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Trieste si censura la sentenza
di applicazione della pena su richiesta, emessa in data 24
aprile 2012 dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone, nel pro-
cedimento penale a carico di Costalonga Daniele, imputato
del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990.
Con tale sentenza il G.u.p del Tribunale di Pordenone,
applicava la pena, secondo la concorde richiesta delle
parti, nei confronti di Costalonga Daniele per il delitto di
cui agli artt.110 c.p. e 73 D.P.R. n.309/90, di mesi sei di re-
clusione ed € 14.000 di multa, ritenendo sussistente l’ipo-
tesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n.309/1990
e concedendo all’imputato le attenuanti generiche e con
l’applicazione della diminuente del rito.
Con la stessa sentenza il G.u.p. disponeva la sostituzio-
ne della pena detentiva inf‌litta con la libertà controllata
di anni uno con autorizzazione al Costalonga di uscire dal
comune di residenza dal lunedì al sabato per motivi di la-
voro e con sospensione della patente di guida per l’intera
domenica e dal lunedì al sabato dalle ore 21 alle ore 7.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trie-
ste e deduce violazione di legge della sentenza impugnata
atteso che il G.u.p del Tribunale di Pordenone aveva appli-
cato all’imputato la sanzione sostitutiva della libertà con-
trollata derogando alle disposizioni indicate dall’art. 56 L.
n. 689 del 1981 e prevedendo nel provvedimento emesso le
modalità applicative della libertà controllata che spetta-
vano alla competenza del magistrato di sorveglianza.
3. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Trie-
ste è fondato.
La sentenza impugnata ha applicato all’imputato, per
il delitto contestato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n.
309/1990, la pena f‌inale di mesi sei di reclusione ed € 1.400
di multa, ratif‌icando l’accordo intervenuto e disponendo
la sostituzione della pena detentiva inf‌litta con la libertà
controllata e determinando anche le modalità esecutive
della misura disposta.
La competenza a disciplinare le modalità di esecuzio-
ne della libertà controllata spetta al magistrato di sorve-
glianza, secondo quanto disposto dagli artt. 661 c.p.p. e 62
e segg. L. n. 689/1981. Questa Corte ha ritenuto che, in caso
di condanna a pena detentiva sostituita con la libertà con-
trollata, il giudice non è legittimato ad imporre gli obblighi
prescritti nei confronti dell’imputato, benef‌iciario della
concessa sanzione sostitutiva, ed è tenuto a trasmettere
l’estratto della sentenza di condanna alla pena sostitutiva
al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del con-
dannato, il quale è competente a stabilire le modalità di
esecuzione della pena nelle forme di legge (Cass. n. 1994 n.
13073). La competenza a decidere in materia di liberta con-
trollata e sanzioni sostitutive spetta infatti al magistrato di
sorveglianza ed a tale organo spetta la competenza in tema
di modalità di esecuzione della libertà controllata anche
in relazione alle successive variazione delle misura (Cass.,
sez. I, n. 13443 del 2005; Cass., sez. I, n. 9096 del 2011).
In conclusione spettava al magistrato di sorveglianza
dettare le prescrizioni connesse alla misura concessa e
dettare gli obblighi connessi all’esecuzione della libertà
controllata concessa all’imputato in sostituzione della
pena detentiva applicata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 GIUGNO 2013, N. 25940
(UD. 12 FEBBRAIO 2013)
PRES. CARMENINI – EST. CERVADORO – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. BONNICI
Riciclaggio y Elemento soggettivo ed oggettivo y
Differenza con la ricettazione y Elementi y Mano-
missione del numero di telaio di un’autovettura e/o
di alterazione di detto numero sulla carta di circo-
lazione y Conf‌igurabilità.
. Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricet-
tazione non con riferimento ai reati presupposti, ma in
base agli elementi strutturali, quali l’elemento soggetti-
vo - che implica il dolo specif‌ico dello scopo di lucro nella
ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio - e
l’elemento materiale, con particolare riguardo alla ido-
neità ad ostacolare l’identif‌icazione della provenienza
del bene, quale indice caratteristico delle condotte di

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