Corte di cassazione penale sez. VI, 25 giugno 2013, n. 27807 (ud. 8 febbraio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
tratteggiata in sentenza, in rapporto alla disciplina che
prevede il termine di pagamento ed alla ritenuta impos-
sibilità, in tale situazione di fatto, di individuare il dolo
del reato quale conseguenza del mancato rispetto di tale
disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso la legge
27 dicembre 1997 n.449, al suo art.17 comma 11 riconosce
proprio al tabaccaio la funzione di delegato alla riscos-
sione ove prevede “I tabaccai possono riscuotere le tasse
automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione
tipo, da approvare, sentita la conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle f‌inan-
ze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamen-
to telematica con il concessionario della riscossione e di
riversamento al concessionario stesso delle somme riscos-
se e determina il compenso spettante al tabaccai per cia-
scuna operazione di versamento nonché le garanzie che
devono essere prestate per lo svolgimento dell’attività”; in
relazione a tale qualità gli vengono attribuite le funzioni
certif‌icative tipiche di incaricato di pubblico servizio,
rispetto alla quale la previsione di un collegamento con
Lottomatica, concessionaria della materiale raccolta delle
somme concretizza solo una modalità operativa per facili-
tare la concentrazione delle entrate.
Il testo della disposizione normativa richiamata smen-
tisce, con il richiamo alla previa adesione del singolo eser-
cente ad apposita convenzione tra ente pubblico e privato
concessionario, l’inquadramento giuridico di tipo privati-
stico su cui è fondata l’impostazione difensiva contenuta
in ricorso. Inoltre il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11 all’art.
3, precisa che il “soggetto che effettua il versamento
comunica al tabaccaio i dati identif‌icativi del veicolo, la
regione di residenza”; dal suo canto, il tabaccaio, mediante
l’inserimento dei dati nel sistema elettronico “Lottomati-
ca” “provvede alla determinazione dell’imposta da corri-
spondere ... incassa il relativo importo ... rilascia al con-
tribuente la ricevuta del pagamento”.
Su tali basi normative è del tutto acquisito in giurispru-
denza che i tabaccai, proprio per la funzione accertativa e
certif‌icativa loro demandata nello specif‌ico ambito, svol-
gano la funzione di incaricati di pubblico servizio (Sez. II,
Sentenza n. 17109 del 22 marzo 2011, dep.3 maggio 2011,
imp. Venturi, Rv. 250315), poiché essi, in virtù della dele-
gazione amministrativa, subentrano nella posizione della
p.a. per le incombenze loro aff‌idate e svolgono mansioni
che ineriscono direttamente al corretto e puntuale svolgi-
mento della riscossione stessa. Altrettanto pacif‌icamente
è in giurisprudenza affermato che al f‌ine di individuare
se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualif‌icata
come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357
e 358 c.p., ha esclusivo rilievo la natura di fatto delle fun-
zioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle
della p.a., ravvisabili, per quanto già esposto, nell’esercizio
concreto dell’attività da parte dell’esercente, nella sua
funzione accertativa, certif‌icativa, svolta in correlazione
con la previa delega pubblicistica rilasciata al privato dal-
l’ente pubblico competente.
3. Il dolo è nella coscienza e volontà dell’azione,
connessa alla consapevole acquisizione di tale servizio e
degli obblighi che ne conseguono; l’esistenza di una tale
condizione non risulta contestata nel giudizio di gravame,
ove si prospettavano specif‌iche situazioni di fatto tese a
ricondurre a terzi imprecisati sostituti nella gestione della
tabaccheria, la materiale apprensione delle somme; in
tal senso quindi non è neppure prof‌ilabile l’eccepita con-
traddittorietà della motivazione sull’elemento soggettivo,
non dovendo questa attingere tale allegazione, estranea al
devoluto del giudizio di merito.
4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso con-
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma indicata in dispositivo in favore
della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 25 GIUGNO 2013, N. 27807
(UD. 8 FEBBRAIO 2013)
PRES. DI VIRGINIO – EST. ROTUNDO – P.M. VOLPE (DIFF.) – RIC. DI VITO ED ALTRI
Concussione y Elemento oggettivo y Condotta di
costrizione y Modif‌iche previste dalla L. n. 190/2012
y Fattispecie in tema di atti posti in essere da parte
di agente di polizia al f‌ine di costringere il titolare
di un’autocarrozzeria a farsi restituire un’autovet-
tura.
. In tema di concussione, la costrizione, che costituisce
l’elemento oggettivo della fattispecie, così come modi-
f‌icata dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n.
190, implica l’impiego da parte del pubblico uff‌iciale di
modalità e forme di pressione tali da non lasciare mar-
gini alla libertà di autodeterminazione del destinatario
della pretesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inte-
grasse tentativo di concussione il comportamento di un
agente di polizia che, recandosi in un’autocarrozzeria,
operando un controllo amministrativo e prospettando
al titolare il rischio di procedere a contestazioni di
gravi infrazioni, cercava di ottenere la restituzione di
un’autovettura di un suo conoscente che il carrozziere
aveva trattenuto per una controversia con il proprieta-
rio). (c.p., art. 317) (1)
(1) La sentenza in commento conferma quanto già affermato da Cass.
pen., sez. VI, 14 marzo 2013, Oliverio, in Ius&Lex dvd n. 5/2013, ed.
La Tribuna, e Cass. pen. sez. VI, 7 marzo 2013, Fazio ed altro, ibidem,
che, recependo la nuova normativa introdotta dalla L. n. 190/2012,
hanno def‌inito la costrizione come quel comportamento del pubblico
uff‌iciale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con
modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla
libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita
che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclu-
sivamente per evitare il danno minacciato. In dottrina, si vedano V.
VARTOLO, La concussione, in Riv. pen. n. 11/2013; G. SCHIAVONE

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