Corte di cassazione civile sez. lav ., 6 marzo 2014, n. 5297

Pagine325-326
325
giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 6 MARZO 2014, N. 5297
PRES. STILE – EST. BUFFA – P.M. CERONI (PARZ. DIFF.) – RIC. CORDONE ED
ALTRO (AVV.TO RIZZO) C. COND. IN ROMA, VIA ROCCARASO N. 40 (AVV.TI
PORCELLI, GUALTIERI E FERRARA)
Assemblea dei condomini y Attribuzioni y Con-
clusione di contratto y Fattispecie in tema di co-
stituzione di rapporto di portierato.
. L’assemblea dei condomini oltre ad avere il potere
di delegare l’amministratore a concludere un deter-
minato contratto, f‌issando i limiti precisi dell’attività
negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare
direttamente il proprio consenso alla conclusione di
un contratto, non essendo previsto alcun divieto al
riguardo nella disciplina del condominio e non sus-
sistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una
eff‌icace manifestazione di volontà negoziale da parte
dell’assemblea. (Fattispecie nella quale la S.C. ha cas-
sato la sentenza di merito che, pur in presenza di due
delibere assembleari, aveva escluso – in ragione della
mancanza di personalità giuridica del condominio - la
conf‌igurabilità di un valido rapporto di portierato in
capo alle ricorrenti sul rilievo della mancata indica-
zione della persona che le avrebbe assunte). (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1135) (1)
(1) La sentenza ribadisce l’insegnamento già espresso da Cass. civ.
25 marzo 1980, n. 1994, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 6 luglio 2011, la Corte d’appello di
Roma confermava la decisione del tribunale della stessa
sede che aveva rigettato la domanda delle sorelle Cordone
volta all’accertamento del loro rapporto di lavoro subordi-
nato alle dipendenze del condominio di via Roccaraso n.40
in Roma dal 1990 al 2002, con conseguente condanna al
pagamento delle differenze retributive maturate, nonché
alla declaratoria di illegittimità del licenziamento loro
intimato, con condanna al risarcimento dei danni anche
non patrimoniali subiti, ed al rimborso delle somme spese
per i lavori effettuati nell’immobile del condominio in cui
avevano vissuto.
2. La Corte territoriale ha escluso la conf‌igurabilità di
un duplice rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansio-
ni semplici espletabili da un unico lavoratore, ha rilevato la
mancata indicazione da parte delle ricorrenti della persona
che le avrebbe assunte, non ritenendo rilevanti allo scopo
neppure i verbali delle assemblee condominiali, meri atti
preparatori, tanto più in assenza di prova circa la percezio-
ne di compensi o la sottoposizione a direttive di lavoro.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso le lavora-
trici con sette motivi. Il condominio resiste con controri-
corso e ricorso incidentale condizionato, per un motivo.
Le lavoratrici hanno presentato a loro volta controricorso,
nonché memoria illustrativa.
4. I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere
riuniti in quanto proposti verso la medesima sentenza.
5. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 1335,
1372 ss. c.c., e 12 prel., nonché 116 c.p.c., rilevando che i
verbali assembleari del 2 luglio 1998 e 23 novembre 1998
recano delibere condominiali di assunzione delle lavora-
trici con mansioni di portierato, assunzione accettata dal-
le stesse per fatti concludenti, attraverso la continuativa
esplicazione dell’attività lavorativa e l’occupazione dello
stabile condominiale assegnato.
6. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono insuff‌i-
ciente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia in relazione ai medesimi fatti
indicati nel motivo che precede.
7. Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 115
c.c., nonché 116, 99 e 100 c.p.c., in relazione alla mancata
considerazione parte della sentenza dell’assegnazione
dell’alloggio condominiale ai f‌ini del riconoscimento del
dedotto rapporto lavorativo.
8. Con il quarto motivo, i medesimi fatti sono posti a
base della censura di insuff‌iciente, illogica e contradditto-
ria motivazione su un punto decisivo della controversia.
9. Con il quinto motivo, si lamenta vizio ex art. 360 n.
5 c.p.c. in ragione della erronea valorizzazione del pre-
cedente rapporto lavorativo intrattenuto dal condominio
con il fratello delle lavoratrici che con le stesse conviveva
nell’alloggio condominiale con piena consapevolezza del
condominio.
10. Con il sesto motivo, si rileva violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., nonché 116 e
414 c.p.c., in ragione dell’erroneo disconoscimento della
natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giu-
dizio, e richiamandosi a tal f‌ine da un lato affermazioni del
condominio contenute nella memoria difensiva di primo
grado e, dall’altro lato, il mandato attribuito a difensore
per transigere la controversa con le ricorrenti relativa-
mente al periodo 1990-2002.
11. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta vizio ex
art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione dell’erroneo disconoscimento
della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in
giudizio, nonostante la continuità della prestazione, l’inse-
rimento stabile nella struttura datoriale, l’assenza di rischio
d’impresa, la particolarità delle mansioni di portierato.
12. I motivi di ricorso primo, terzo e sesto sono inam-
missibili in quanto non recanti argomentazioni coerenti
con il disposto delle norme la cui violazione si contesta.
Va rilevato in ordine al vizio di violazione di legge (sez.
L, sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007) che nel ricorso
per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di
impugnazione nella quale la specif‌icazione dei motivi e
l’indicazione espressa delle norme di diritto non costitui-
scono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di
chiarire il contenuto dei motivi - mira ad assicurare che il
ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’imme-
diata e pronta individuazione delle questioni da risolvere,
cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT