Corte di cassazione civile sez. II, 23 gennaio 2014, n. 1451

Pagine344-348
344
giur
3/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
riparabile, sia perchè entrerebbe in una controversia di
natura strettamente privatistica che non gli compete: ed
infatti, la restituzione del bene è soltanto un post factum
che può incidere sul trattamento sanzionatorio (art. 62 n.
6 c.p.) ma che, di certo, non è idonea ad eliminare il danno
criminale che l’agente ha provocato con la violazione del
diritto di proprietà.
L’obbligo di eliminare le conseguenze dannose o perico-
lose del reato, per converso, si applica ai reati permanenti
ancora in f‌ieri al momento della decisione o a quei reati
che, benché cessati, abbiano provocato un danno crimina-
le che continua a perpetuarsi anche dopo la consumazione
e che l’imputato ha la possibilità di eliminare. A tal ultimo
proposito si possono rammentare le ipotesi dei reati edilizi
e di inquinamento.
Quanto ai reati edilizi, si è ritenuto legittimo subordi-
nare la sospensione condizionale della pena all’obbligo di
demolizione della costruzione abusiva in quanto idoneo ad
eliminare le conseguenze del danno criminale, individua-
bile non soltanto nella realizzazione della costruzione nel
rispetto della concessione, ma anche quello della tutela
sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in
conformità alle previsioni urbanistiche (Cass. 6671/1998
rv 210977): ex plurimis Cass. 28356/2013 Rv. 255466; Cass.
32834/2013 Rv. 255874.
Quanto ai reati ambientali, si è ritenuto legittimo
subordinare la sospensione condizionale della pena
all’obbligo della messa in sicurezza, bonif‌ica e ripristino
ambientale dell’area inquinata, in quanto idoneo ad eli-
minare le conseguenze del danno criminale rappresentato
dall’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente (Cass.
769/2010 Rv 249167): Cass. 13456/2006 Rv 236328; Cass.
20681/2007 Rv 236776.
Ovviamente, quanto si è appena detto in ordine alla
natura dei reati è del tutto irrilevante ai f‌ini dell’adem-
pimento del diverso obbligo delle restituzioni (o del pa-
gamento del risarcimento del danno) di cui all’art. 165/1
prima parte c.p., in quanto se un reato (qualsiasi natura
giuridica essa abbia) ha provocato un danno civilistico, la
persona offesa, ove si costituisca parte civile, ha diritto a
chiederne la riparazione: questa è un’ulteriore differenza
fra le due tipologie di obblighi previste nell’art. 165/1 c.p.
rispettivamente nella prima e seconda parte.
10. Tutto quanto si è appena illustrato, può trovare
applicazione, mutatis mutandis, al caso di specie che
riguarda un’appropriazione indebita di libri contabili ed
amministrativi e che costituisce un esempio paradigmati-
co di quanto si è detto.
Ed infatti, ove si consideri che il reato di appropriazio-
ne indebita è un reato istantaneo e che il bene giuridico
protetto dalla norma è rinvenuto dalla dottrina maggio-
ritaria nella tutela del diritto di proprietà o, comunque,
nel rispetto del vincolo di disposizione sulla cosa, allora ne
consegue che il danno criminale fu realizzato e si esaurì
nel momento in cui l’imputato effettuò l’interversione del
possesso della res di proprietà del condominio che egli
deteneva per ragioni del suo uff‌icio, sicchè alla suddetta
violazione non può più essere posto rimedio.
La restituzione della res riguarda invece il danno civili-
stico sicchè solo ove fosse stata chiesta dalla parte interes-
sata (condominio) il giudice avrebbe potuto ordinarne la
restituzione - se ancora possibile - e ad essa subordinare
la sospensione condizionale della pena: siccome il condo-
minio si è completamente disinteressato del processo, non
poteva il giudice provvedere d’uff‌icio.
11. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e la
sentenza impugnata annullata senza rinvio alla stregua
del seguente principio di diritto: «le locuzioni “obbligo di
restituzioni” e “risarcimento del danno” di cui all’art. 165/1
prima parte c.p., si riferiscono al solo danno civilistico, sic-
chè, indipendentemente dalla natura giuridica del reato
commesso, la sospensione condizionale della pena può
essere subordinata all’adempimento dei suddetti obbli-
ghi, solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata
costituzione di parte civile e questa abbia espressamente
richiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del
danno o alle restituzioni.
Al contrario, la locuzione “eliminazione delle con-
seguenze dannose o pericolose del reato” di cui all’art.
165/1 seconda parte c.p., si riferisce al danno criminale
sicchè, la sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all’adempimento del suddetto obbligo anche
ove non vi sia costituzione di parte civile, e sempre che si
tratti di reati permanenti ancora in f‌ieri al momento della
decisione o di reati che, benché cessati, abbiano provoca-
to un danno criminale che continua a perpetuarsi anche
dopo la consumazione e che l’imputato ha la possibilità di
eliminare». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 GENNAIO 2014, N. 1451
PRES. TRIOLA – EST. GIUSTI – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. CONDOMINIO X IN
NAPOLI (AVV. LANZARA) C. F.M. (AVV. SAVARESE)
Contributi e spese condominiali y Lastrico so-
lare y Riparazione o ricostruzione y Criterio di ri-
partizione ex art. 1126 c.c. y Utente esclusivo del
lastrico che sia anche proprietario di unità sotto-
stanti y Partecipazione alla spesa y C.d. doppia con-
tribuzione y Obbligo di contribuire per 1/3 oltre a
compartecipare anche per i restanti 2/3 y Quota
millesimale rappresentativa dell’intera superf‌icie
dell’appartamento y Esclusione y In proporzione
alla sola porzione che trae utilità dalla copertura
y Sussiste.
. La spesa per la riparazione o ricostruzione del lastrico
solare va sopportata, ex art. 1126 c.c., per 1/3 da chi ne
ha l’uso esclusivo e per i restanti 2/3 da tutti i condòmi-
ni proprietari di unità immobiliari cui lo stesso serve da
copertura. Laddove chi ha l’uso esclusivo del lastrico
risulti proprietario anche di unità ad esso sottostanti,
si verif‌ica la c.d. doppia contribuzione, tale per cui det-
to condòmino, oltre ad accollarsi interamente la quota
di 1/3 quale utente esclusivo, dovrà contribuire anche

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT