Corte di cassazione civile sez. II, 7 febbraio 2014, n. 2859

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
della legge n. 662 del 1996 e, ricorrendone i presupposti
ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art.
1, comma 335, della legge n. 311 del 2004) in assenza di va-
riazioni edilizie, non richiede la previa “visita sopralluogo”
dell’uff‌icio non essendo condizionata, ad alcun preventivo
contraddittorio endoprocedimentale”; e il sopraluogo non
si rende necessario anche quando il nuovo classamento
consegua ad una denuncia di variazione catastale presen-
tata dal contribuente (come si argomenta ex art. 11, 1°
comma del D.L. 70/88, conv. nella Legge n. 154/88).
Il ricorso in def‌initiva deve essere rigettato. Non vi è
luogo a provvedere per le spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 7 FEBBRAIO 2014, N. 2859
PRES. PICCIALLI – EST. MIGLIUCCI – P.M. CERONI (DIFF.) – RIC. R.F. (AVV.
CAPPELLI) C. CONDOMINIO X IN ROMA ED ALTRO (AVV. LAURO GROTTO)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Controversie non rientranti nell’ambito
delle sue attribuzioni ex art. 1131 c.c. y Legittima-
zione a resistere in giudizio senza autorizzazione
assembleare y Esclusione y Inammissibilità dell’atto
di costituzione ovvero di impugnazione y Ratif‌ica
del suo operato da parte dell’assemblea y Neces-
sità y Fattispecie in tema di azione di risarcimento
danni da inf‌iltrazioni.
. Nelle controversie non rientranti tra quelle che può
autonomamente proporre ai sensi dell’articolo 1131
c.c., comma 1, l’amministratore di condominio non è
legittimato a resistere in giudizio per il condominio
senza autorizzazione dell’assemblea, atteso che “ratio”
del secondo comma dello stesso articolo - che consente
di convenire in giudizio l’amministratore per qualunque
azione concernente le parti comuni dell’edif‌icio - è sol-
tanto quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un
giudizio nei confronti del condominio, consentendogli
di notif‌icare la citazione al solo amministratore, anzi-
ché citare tutti i condomini, mentre nulla, nella stessa
norma, giustif‌ica la conclusione secondo cui l’ammini-
stratore sarebbe anche legittimato a resistere in giu-
dizio senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea.
D’altra parte, l’amministratore del condominio, nelle
materie che esorbitano dalle sue attribuzioni, può co-
stituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole
senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma
deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratif‌ica del
suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare
la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione
ovvero di impugnazione. (Fattispecie in tema di azione
di risarcimento dei danni conseguiti alle inf‌iltrazioni
provenienti dal lastrico solare promossa dai proprietari
dell’appartamento posto all’ultimo piano dell’edif‌icio
nei confronti del condominio). (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1131) (1)
(1) Sulla prima parte della massima, cfr. Cass. civ. 26 novembre 2004,
n. 22294, in questa Rivista 2005, 357. Sulla seconda parte della mas-
sima, v. Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, ivi 2010, 585.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il tribunale di Roma, in parziale accoglimento della
domanda proposta nei confronti del Condominio X da R.F.
e R.P., condannava il convenuto al risarcimento dei danni
liquidati nella misura di L. 43.121.220, oltre accessori e
spese, derivanti dalle inf‌iltrazioni provenienti dal lastrico
solare del fabbricato nell’appartamento sito all’ultimo
piano di cui gli attori erano comproprietari.
Dichiarava chiuso il procedimento promosso ex art. 669
duodecies c.p.c., di attuazione del provvedimento emesso
ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con il quale era stata ordinata
l’esecuzione delle opere urgenti necessarie ad eliminare
tali inf‌iltrazioni, dando atto dell’avvenuto rimborso da par-
te del convenuto del costo dei lavori eseguiti dagli attori.
Avverso tale decisione proponeva appello il Condomi-
nio, mentre g li attori proponevano: appello incidentale
con comparsa di costituzione depositata il 23 aprile 2002,
successivamente alla udienza di comparizione del 21 set-
tembre 2001 , che p eraltro era stata differita ex art. 168
bis c.p.c., u.c., al 13 giugno 200 2, nonchè autonomo atto
di appello prospettando doglianze analoghe alle prece-
denti.
Con sentenza non def‌initiva del 29 settembre 2005 la
Corte di appello di Roma dichiarava inammissibili gli ap-
pelli incidentali proposti da R.F. e R.P. sul rilievo che tali
impugnazioni erano state proposte il 23 aprile 2002 oltre il
termine di venti giorni prima della udienza di comparizio-
ne del 21 settembre 2001.
Disatteso il motivo con il quale il Condominio aveva
reiterato l’eccezione di litispendenza, i Giudici dispone-
vano, con riferimento al secondo motivo di gravame con
il quale l’appellante aveva dedotto la estinzione del cre-
dito in forza di successivi pagamenti, la rimessione della
causa sul ruolo allo scopo di verif‌icare i presupposti per
la sospensione o per la eventuale riunione del presente
giudizio in relazione ad altro giudizio pendente in grado di
appello (n. 8484/04) relativo alla sentenza n. 21271/04 del
tribunale di Roma emessa nei confronti del Condominio
avente a oggetto il risarcimento dei danni per la medesima
causale instaurato dagli attori nonchè dal padre R.S., nel
quale venne conclusa nel maggio 1996 transazione fra il
Condominio e R.F..
Con sentenza def‌initiva del 22 novembre 2006 la Corte
di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere
fra il Condominio e R.P.; condannava il Condominio al pa-
gamento in favore di R.F. della complessiva somma di Euro
8.680,57,oltre interessi.
Per quel che riguardava la posizione di R.P., era risul-
tata l’avvenuta transazione conclusa il 30 giugno 2005
dagli eredi della predetta e dal padre S. nel giudizio di
appello n. 8484/2004, poi interrotto per la morte della

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