Corte Appello Civile Di Napoli Sez. IV, 4 Maggio 2017, N. 1950

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
Merito
CORTE APPELLO CIVILE DI NAPOLI
SEZ. IV, 4 MAGGIO 2017, N. 1950
PRES. ED EST LUCE – RIC. M.E. C. P.B. ED ALTRO
Appalto (Contratto di) y Responsabilità y Del
committente y Lavori appaltati dall’amministratore
nell’interesse del condominio y Danni cagionati a
terzi nell’esecuzione dell’appalto y Responsabilità
della ditta appaltatrice y Sussistenza y Correspon-
sabilità del condominio committente y Conf‌igurabi-
lità y Condizioni.
. In tema di danni derivati ad una proprietà esclusiva
a seguito dell’esecuzione di lavori appaltati dal condo-
minio, l’autonomia dell’appaltatore comporta che egli
debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a
terzi dall’esecuzione dell’opera e che non possa conf‌i-
gurarsi una corresponsabilità del condominio commit-
tente in difetto dell’allegazione e, quindi, della prova
della specif‌ica violazione da parte di quest’ultimo di re-
gole di cautela nascenti dall’art. 2043 c.c. ovvero della
riferibilità dell’evento al committente stesso per c.d.
“culpa in eligendo” per essere state aff‌idate le opere
ad impresa assolutamente inidonea ovvero per essere
stato l’appaltatore, in base a patti contrattuali, mero
esecutore degli ordini del primo, avendo agito quale
“nudus minister”. (c.c., art. 1137; c.c., art. 1655; c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2049) (1)
(1) Cfr. tra le tante Cass. civ. 25 gennaio 2016, n. 1234, in www.la-
tribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione per l’udienza del 21 marzo 2012, no-
tif‌icata il 21 novembre 2011, M.E. s’appellava a questa
Corte avverso la sentenza n. 10105/2010 del 5/7 ottobre
2010 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato le sue
domande, proposte con atto del 4 ottobre 2004, per la con-
danna del Condominio di Via (...) di Napoli e di P.B., tito-
lare dell’omonima impresa individuale chiamata in causa
dall’indicato convenuto, al risarcimento del pregiudizio
derivatogli dall’imbibizione e danneggiamento di mobili e
suppellettili custoditi in una delle stanze del suo immobi-
le, ubicato all’ultimo piano del fabbricato condominiale,
parzialmente allagato per la rottura di un tubo del lavabo
del bagno, causata dalla caduta di pietre e calcinacci dal
solaio sul quale operai dipendenti dell’impresa edile sta-
vano eseguendo lavori per conto del Condominio.
L’appellante lamentava l’erroneità della gravata deci-
sione, che aveva ritenuto non dimostrato il fatto storico
posto a fondamento dell’azionata pretesa risarcitoria nono-
stante le chiare risultanze probatorie, e chiedeva, “in rifor-
ma dell’impugnata sentenza 1) accertare e dichiarare la re-
sponsabilità dei convenuti in via concorrente, esclusiva e/o
solidale, per l’effetto condannarli al pagamento della som-
ma di Euro 5.150,00 come da quantif‌icazione della C.T.U.
in atti, condannare altresì i convenuti in via concorrente,
esclusiva e/o solidale al pagamento di Euro 3.000,00 a titolo
di danno conseguente in mancato utilizzo delle masserizie
e beni personali, ovvero condannarli al pagamento della
diversa somma che il giudicante riterrà di ragione e/o di
equità anche ai sensi dell’art. 114 c.p.c. oltre rivalutazione
monetaria ed interessi sulla somma di volta in volta riva-
lutata dal di del fatto all’effettivo soddisfo. 2) Condanna-
re i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari
del doppio grado di giudizio nonché spese di C.T.U. oltre
ivi (recte IVA, n.d.e.) CPA e rimborso forfetario come per
legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Costituendosi con memoria dell’1 marzo 2012, P.B.,
titolare dell’omonima impresa individuale, eccepiva l’in-
fondatezza dell’avverso gravame, del quale chiedeva il ri-
getto, contestando la pretesa risarcitoria sia nell’an che
nel quantum debeatur, ed impugnava in via incidentale la
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva, a suo
dire, immotivatamente compensato le spese del giudizio,
delle quali chiedeva l’integrale rimborso.
Dopo un rinvio per motivi d’uff‌icio, si costituiva anche
il Condominio di Vico (...) di Napoli, con memoria del 16
gennaio 2017, eccependo l’infondatezza dell’appello, e
chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza di
primo grado e la vittoria delle spese del grado.
All’udienza del 17 gennaio 2017, le parti concludeva-
no riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva
rimessa in decisione con assegnazione dei termini per gli
scritti conclusionali, l’ultimo dei quali veniva poi a scade-
re il 10 aprile 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Tribunale partenopeo ha rigettato la domanda
attrice, assumendola non provata, per non avere i testi
escussi assistito alla caduta delle pietre e dei calcinacci
che avrebbero determinato la rottura del tubo dal quale
sarebbe poi fuoriuscita l’acqua, che aveva poi allagato par-
te dell’immobile dell’E., altresì valorizzando talune con-
siderazioni del nominato consulente tecnico d’uff‌icio, in
particolare quella concernente la pendenza del pavimento
della stanza da bagno nella quale si sarebbe verif‌icata la
rottura del f‌lessibile, tale da impedire il dirigersi dall’ac-

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