Corte Appello di Bari, Prima Sezione Penale, 9 aprile 2008.

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Pres. A. Messina - Rel. G. Mattencini - Cons. G. Pavese - V. M. E Altri Lottizzazione Abusiva - Terzi Estranei Al Reato - Rimessione Alla Corte Costituzionale D.P.R. 6 Giugno 2001, N. 380, Art. 44, Comma 2º; Artt. 3, 25, Comma 2, E 27, Cost.

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@Svolgimento del processo

Nel procedimento penale a carico di ...omissis...gli imputati, ciascuno nell'indicata qualità, di:

1) art. 20 lett. c) Legge 28/02/1985 n. 47, artt. 1 lett. a), 1-ter, 1-sexies L. 08.08.1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. L.r. 11.05.90, n. 30, art. 21-27 L.r. n. 56/80 perché, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluto previsto dagli artt. 1-ter L. 431/85 e artt. 1 e 2 lett. a) e ss. L.r. 30/90, e comunque senza aver preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta paesistico dalla Giunta regionale in deroga al vincolo di inedificabilità relativo di cui all'art. 1 lett. a) L. 431/85, e violando la disciplina urbanistica prevista dalle indicate leggi in particolare per la mancanza di un piano di lottizzazione valido perché approvato in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluto e comunque senza il prescritto parere preventivo della Giunta regionale previsto dagli artt. 21 e 27 L.r. 56/80, nella qualità sopra indicata, realizzava in terreno costiero posto nella fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, un immobile sito in Località Cozzetto del Comune di mola;

2) art. 20 lett. c) Legge 28.02.1985 n. 47, artt. 1 lett. a), 1-ter, 1-sexies L. 08.08.1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. L.r. 11.05.1990, n. 30; art. 21- 27 L.r. n. 56/80 perché realizzava l'immobile di cui al capo precedente con concessione edilizia illegittima e comunque inefficace perché priva del nulla-osta paesistico;

3) art. 20 lett. c) Legge 28.02.1985 n. 47, artt. 1 lett. a), 1-ter, 1-sexies L. 08.08.1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. L.r. 11.05.1990, n. 30; art. 21- 27 L.r. n. 56/80 perché realizzava l'immobile di cui al capo precedente in totale difformità e comunque in variazione essenziale rispetto a quanto assentito con altezza superiore a Page 122 quella consentita, con consistente aumento di volume, e modificando sagoma e prospetto;

4) art. 18 e 20 lett. c) Legge 28.02.1985 n. 47, artt. 1 lett. a), 1-ter, 1-sexies L. 08.08.1985, n. 431, artt. 1 e 2 lett. a) e ss. L.r. 11.05.1990, n. 30; art. 21- 27 L.r. n. 56/80 perché realizzava l'immobile di cui al capo precedente operando una trasformazione urbanistica con autorizzazione invalida e comunque in violazione delle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici e dalle leggi statali e regionali;

5) art. 20 lett. a) Legge 28.02.1985 n. 47, modif. art. 3 d.l. 23.04.1985, n. 146, conv. in legge 21.06.1985, n. 298 perché, realizzava l'immobile di cui al capo precedente in terreno costiero posto nella fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia;

6) art. 734 c.p. perché mediante costruzione e demolizione di cui ai capi precedenti distruggeva e alterava le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità; in mola di Bari, Località Cozzetto fino alla data del 01.02.1996, con permanenza.

Sentite le parti, all'odierna udienza del 09.04.2008, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente

@Motivi della decisione

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2º, del D.P.r. 06.06.2001, n. 380 nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, per asserito contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2º, e 27 della Costituzione.

La lettera dell'art. 44, comma 2º, del D.P.r. 06.06.2001, n. 380 autorizza con carattere univoco l'interpretazione secondo cui la confisca dei terreni e degli immobili abusivamente realizzati debba essere pronunciata dal giudice penale quante volte questi abbia accertato il ricorrere di una lottizzazione abusiva e che ciò debba fare anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella il fatto non sussiste e persino per beni appartenenti a persone estranee all'accertamento penale (cfr. Cass. Sez. iii, 07.07.2004, Lazzara, in C.E.D. Cass., rv 229608, 9 e 101).

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La questione è rilevante ai fini della presente decisione in quanto, l'epoca di consumazione dei reati e la circostanza che la quasi totalità degli imputati non abbia rinunciato alla prescrizione, rende altamente probabile, all'esito del giudizio - senza che ciò valga come anticipazione della soluzione di merito, in questo momento doverosamente non spendibile -, la pronuncia di improcedibilità dell'azione per intervenuta estinzione del reato; formula di proscioglimento che, ove intervenisse, in quanto meno piena di quella assolutoria per insussistenza del fatto, imporrebbe a questa Corte territoriale di ordinare la confisca dei terreni lottizzati e degli immobili su di essi abusivamente costruiti.

La singolarità e l'assolutezza dell'ordine demandato dalla legge al giudice penale, apre ad una serie di problemi. innanzi tutto quello di accertare se la reale intenzione del legislatore fosse di statuire quanto la norma impone. operazione assolutamente propria per l'interprete ai sensi dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, che va sviluppata con riferimento alla formula della legge, all'esame dei lavori parlamentari, all'intervento di coordinamento operato dal legislatore delegato alla produzione del T.U.

L'approdo di siffatta ricerca è incerto perché incerto ne è innanzitutto il presupposto.

Se, da un canto, infatti, può convenirsi nel ritenere che il legislatore possa aver voluto dare forza all'esigenza di affidare ad un organo statuale della giurisdizione (piuttosto che dell'amministrazione) un potere di intervento così prepotentemente intrusivo, allontanando il sospetto che l'amministrazione possa con interventi in sanatoria e mediante modifiche del PrG, vanificare l'effettività della sanzione; dall'altro, non può del tutto essere pretermessa la considerazione che la tecnica di produzione legislativa, soprattutto in quanto eccezionale e perché attributiva al giudice - per di più, dell'ordinamento penale - di un potere tutt'affatto singolare, lascia ampie zone d'ombra e non offre piena garanzia di affidabilità.

Quanto all'iter parlamentare di formazione della originaria previsione normativa, la lettura dei lavori delle camere, offre ampio margine per ritenere che il testo della previsione normativa abbia di non poco sopravanzato le reali intenzioni non solo dei proponenti e degli emendanti ma persino di tutti i partecipanti al voto finale2.

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Se l'esame dei lavori parlamentari non consente di rintracciare una chiara traccia della effettiva intenzione del legislatore, nemmeno sembra senza significato Page 125 il fatto che a tre lustri di distanza, il Governo, delegato ad adottare, mediante coordinamento ed armonizzazione delle norme, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ha - come si fa riserva di meglio chiarire - raggruppato le previsioni sanzionatorie sub art. 44 del cit. D.P.r. n. 380 del 2001 ed ha assegnato a tale articolo la significativa (pur se non formalmente vincolante) rubrica di «Sanzioni penali».

Tanto posto, le fatiche dell'interprete non possono se non indirizzarsi alla ricerca di altro elemento di orientamento eventualmente dirimente della compatibilità dello speciale ordine di confisca con i principi generali dell'ordinamento giuridico: la natura giuridica del provvedimento giudiziale.

Orbene, al riguardo della natura giuridica dell'ordine di confisca conseguente a lottizzazione abusiva, l'alternativa ricorre fra quella di sanzione penale/misura di sicurezza e quella di sanzione amministrativa consegnata al giudice penale in funzione di supplenza.

Soluzione, quest'ultima, per la quale opta la più recente (già richiamata) giurisprudenza di legittimità (affrancatasi dalle oscillazioni interpretative che l'hanno preceduta) ed alla quale essa addiviene, sembra di intendere, per scelta residuale, ossia per l'estrema difficoltà di giustificare la natura giuridica del provvedimento alla luce della sanzione penale.

Viene perciò ritenuto che anche la confisca, al pari della demolizione e della riduzione in pristino, vada collocata tra le «misure ripristinatorie dell'interesse leso»...

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