Corte app. civ. Roma, 10 maggio 2011, n. 2042, S. S. e Zurich Insurance Company c. P. M.

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2012
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA
10 MAGGIO 2011, N. 2042
PRES. PAONE – EST. STERLICCHIO – RIC. S. S. E ZURICH INSURANCE COMPANY
(AVV.TI DE STEFANO E PIERI NERLI) C. P. M. (AVV. DELIANNI)
Incroci stradali y Obbligo di un conducente che
impegni un crocevia y Prudenza rigorosa y Utente
favorito dal segnale verde y Sussistenza.
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di responsabilità nel caso di scontro tra veicoli
y Mancanza di scontro y Esclusione y Fattispecie
in tema di concorso fra conducenti nelle lesioni a
quello di essi favorito da semaforo verde.
. Il conducente che impegni un incrocio stradale di-
sciplinato da semaforo, sebbene con luce verde a suo
favore, non è dispensato dall’obbligo della diligenza
nella condotta di guida, che, pur non potendo essere
richiesta nel massimo grado, stante la situazione di af-
f‌idamento generata dalla indicazione semaforica, deve,
tuttavia, tradursi nella necessaria cautela riconducibi-
le all’ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni
esistenti nell’incrocio. (nuovo c.s., art. 140; nuovo c.s.,
art. 141)
. Non ricorre la presunta responsabilità ex art. 2054,
comma 2, c.c. allorché difetti lo scontro fra veicoli pur
potendo sussistere il concorso fra i conducenti per le
lesioni prodotte a quello di essi, favorito da semaforo
verde, caduto da ciclomotore a causa di frenata improv-
visa per evitare altro utente che, provenedo da parte
opposta, aveva impegnato l’incrocio con il semaforo
rosso. (nuovo c.s., art. 140; nuovo c.s., art. 141; nuovo
c.s., art. 145; c.c., art. 2054)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis) Lamentano le appellanti che il tribunale ha
errato nell’attribuire alla S. il 50 % della colpa del sini-
stro stradale in esame poiché ai sensi degli artt. 28 e 652
c.p.c., essendo stata assolta dal reato di lesioni perché il
fatto non sussiste, attesa la prova contraddittoria circa
la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta
e l’evento, la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere
dichiarata improcedibile. Denunciano, inoltre, che il nes-
so eziologico tra la sua condotta e l’infortunio subìto dal
P. sarebbe rimasto sfornito di prova, tale non potendosi
ritenere la deposizione della teste S. né le dichiarazioni
provenienti dal P..
Si dolgono, inf‌ine, quanto al prof‌ilo soggettivo che sia
stata applicata la presunzione che la S. non si fosse fermata
nonostante la presenza del semaforo rosso. Lamentano, an-
cora, che l’art. 2054 c.c. sia stato applicato pur in difetto di
scontro tra veicoli. Concludono chiedendo che sia dichiara-
ta l’improponibilità ed inammissibilità della domanda del
P., ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 652 c.p.c..
In subordine, il rigetto delle domande risarcitorie
e la condanna del P. alla restituzione della somma di €.
13.567,57, oltre interessi dai singoli pagamenti sino al
soddisfo, corrisposta dalla Zurigo Assicurazioni - S.a., in
esecuzione della sentenza def‌initiva di primo grado.
Parte appellata chiede il rigetto dell’appello dovendo
attribuirsi la responsabilità esclusiva del sinistro alla S.,
come dichiarato dalla stessa nella missiva con cui ha chie-
sto alla propria assicuratrice di risarcire il danno al P., poi-
ché aveva “violato il segnale rosso del semaforo”. Esclude
che ricorressero nel caso di specie gli estremi per ritenere
fondata l’eccezione del giudicato penale, poiché la S. era
stata assolta ai sensi dell’art. 530, cpv., c.p.p.. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non appare fondato e, pertanto, deve essere
rigettato. Va premesso che “La sentenza penale di assolu-
zione ha eff‌icacia di giudicato nel procedimento civile ini-
ziato dal danneggiato, quanto all’accertamento che il fatto
non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso. Detta
disposizione di legge, infatti, attiene soltanto alle ipotesi
di accertamento positivo dell’insussistenza del fatto; non
anche alla diversa ipotesi assolutoria regolamentata dal
secondo comma dell’art. 530 c.p.p. e relativa alla man-
canza, insuff‌icienza o contraddittorietà della prova” (tra
le tante: Cass. n. 20325/2006; Cass. n. 3330/1998; Cass. n.
14328/2000; Cass. n. 7765/2003).
Nel caso di specie, invero, la sentenza penale di as-
soluzione della S. ha deciso che “L’imputata Sig.ra S. S.
deve andare assolta dal reato ascrittole, sia pure a norma
dell’art. 530 c.p.p. apparendo contraddittoria la prova cir-
ca la sussistenza del nesso di causalità”. Appare evidente,
pertanto, che in sede civile la presenza del nesso di causa-
lità può essere suscettiva di nuovo apprezzamento. Sotto
tale prof‌ilo, va anzitutto escluso che possa trovare applica-
zione il principio di ripartizione della responsabilità di cui
all’art. 2054, II comma, c.c., poiché nel sinistro “de quo”
non vi è stato scontro tra i veicoli.
Cionondimeno la responsabilità deve essere posta a
carico della S. nella misura del 50 % anche indipenden-
temente dalla norma citata, poiché è indubitabile che co-
stei ha posto in essere una confessione stragiudiziale in
ordine al fatto di aver attraversato l’incrocio nonostante il
semaforo rosso.

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