LEGGE 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di stampo mafioso. Disposizione per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana parte I n. 16 dell'11 aprile 2011) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

'1. L'attivita' amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonche' degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita', di imparzialita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.'.

Art. 2

Tempi di conclusione del procedimento 1. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'art.

1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'art. 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

  1. Il termine per la conclusione del procedimento e' reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, e' immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

  2. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualita' che risultino necessari e che non siano gia' in possesso della stessa amministrazione procedente.

    4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

    4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilita' dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonche' al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualita' dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

    4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.'.

  3. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni.

    Art. 3

    Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale 1. L'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito:

    '1. La Regione assicura la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione amministrativa in modalita' digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalita' piu' appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

  4. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il 'Piano per l'innovazione tecnologica della Regione' (PITRE), che e' sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione e' emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

  5. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.

  6. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullita' di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.

  7. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

  8. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.'.

  9. Il Piano di cui al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, e' predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4

    Conferenza 1. L'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

  10. Se il motivato dissenso di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e' espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumita' pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

  11. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.'.

    Art. 5

    Attivita' consultiva e valutazioni tecniche 1. L'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 17. - 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali...

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