LEGGE 11 maggio 2011, n. 7 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilita' regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana (P. I) n. 21 Suppl. Ord. n. 1 del 13 maggio 2011 n. 17

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2011 e' determinato in termini di competenza in 704.260 migliaia di euro.

  1. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2012 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 148.591 migliaia di euro, per l'anno 2013 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 168.044 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, per un ammontare complessivo pari a 954.790 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, di cui 303.366 migliaia di euro discendenti dalle autorizzazioni previste dal comma 3 dell'art. 11 e dal comma 2 dell'art. 12 della presente legge; di 405.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 565.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013.

  2. Sono revocate le precedenti autorizzazioni ad effettuare operazioni finanziarie per l'anno 2011 di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e per l'anno 2012 di cui all'art. 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

  3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, e' determinato, nell'esercizio finanziario 2011, in 450.000 migliaia di euro.

    Art. 2

    Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2009 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2010, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  4. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1.

    Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario2010. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

  5. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2000, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2010, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

  6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2009 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2008, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto.

  8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4.

  9. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

    Art. 3

    Trasferimenti agli enti locali 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali e' quantificato per i comuni, per l'anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al 10 per cento e' destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, e' quantificato, per l'anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.

  10. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralita' posticipate; l'erogazione dell'ultima quota e' effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio...

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