LEGGE 29 dicembre 2004, n. 321 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4679)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 10 febbraio 2004.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII.

    Esaminato dalla III commissione il 17 marzo 2004 e il 7 aprile 2004.

    Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22 aprile 2004.

    Senato della Repubblica (atto n. 2914)

    Assegnato la 3™ commissione (Affari esteri ), in sede referente, il 29 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1™, 5™, 7™.

    Esaminato dalla 3™ commissione il 6 e 20 ottobre 2004.

    Relazione scritta presentata il 22 ottobre 2004 (atto n. 2914/A) relatore sen. Castagnetti.

    Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.

    Allegato ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE

    Il Governo italiano e il Governo macedone; Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita degli scambi economici e culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi; Hanno convenuto quanto segue:

    Art. 1.

    Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

    Art. 2.

    I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

    Comunque, le autorita' competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

    Detta limitazione dovra' essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verra' approvato il progetto di coproduzione.

    Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

    Art. 3.

    La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle autorita' competenti

    in Italia: il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per il cinema; in Macedonia: il Ministero per la cultura.

    Art. 4.

    Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che...

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