Avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare e diritto del difensore al rilascio di copia degli atti depositati nella cancelleria del giudice che ha disposto l'ordinanza di misura cautelare

AutoreCarlo Dell'Agli
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@1. Deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare in cancelleria dopo la sua notificazione o esecuzione nella ratio della riforma

Il comma terzo dell'art. 293 del c.p.p. statuisce "che le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore" 1.

Tale prescrizione, ampliata dalla novella n. 332 del 1995 e che inerisce la regolamentazione degli adempimenti esecutivi dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, costituisce indubbiamente un'innovazione avente lo scopo di stabilire un autentico contraddittorio sulla misura medesima.

La ratio legis di tale disposizione, nell'intento del conditor, consegue invero ad un obiettivo a beneficio del difensore nel senso che, avvenuto il deposito dell'ordinanza della misura in cancelleria, avvenga anche quello relativo alla richiesta del pubblico ministero nonché degli atti presentati con essa, rendendo così agevole l'attività del difensore nella eventuale presentazione della proposizione del gravame.

Tale principio innovativo, della modifica postulata dal comma 3 dell'art. 293 del codice, si sostanzia nell'esercizio pieno del diritto di difesa ai fini delle impugnazioni (id est l'istituto del riesame o ricorso per cassazione).

Mentre il gravame, a mente dell'art. 309, prima dell'entrata in vigore della legge recante le modifiche al codice di procedura penale, era motivato essenzialmente sulla scorta della ordinanza e il più delle volte con il solo scopo di avere modo di conoscere gli atti sui quali veniva a fondarsi l'accusa.

Il difensore, in sostanza, non aveva alcuna prospettiva di vantaggio per poter essere in grado di dare preziosi consigli al proprio assistito per cui l'eventuale gravame, dettato unicamente da un mero pretesto di prendere cognizione degli atti, il più delle volte finiva per costituire una sorta di incertezza estrema, insomma un autentico salto nel buio.

Invero il difensore, se avesse avuto la possibilità di conoscere anzi tempo i motivi su cui si fondava la misura, si sarebbe certamente potuto sottrarre dal mettere in opera l'istanza di riesame 2.

La lettura espositiva del vecchio codice, sostanzialmente, implicava sì l'ostensibilità degli atti depositati in cancelleria ma non anche il diritto al difensore ad estrarre copia come prevede l'art. 43 norme di att. 3.

Adesso, invece, la norma riformatrice gli conferisce l'opportunità di porre quale termine di confronto il contenuto dell'ordinanza e soprattutto gli atti su cui essa si fonda.

L'attuazione della neo versione codicistica, così, costituisce un autentico recupero della massima garanzia del diritto di difesa stabilendo, pertanto, un giusto equilibrio tra l'accusa e la difesa specie in una fase molto delicata quale quella delle indagini preliminari.

D'altro canto il corollario articolato della nuova versione ha, in concreto, attenuato il proliferare di richieste di riesame che rappresentavano il già notevole aggravio degli uffici giudiziari.

@2. Omesso avviso di notifica del deposito di atti al difensore: concreto pregiudizio al diritto di difesa

Si è detto che le ordinanze che dispongono misure cautelari sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha pronunciate, dopo la loro notificazione o esecuzione, e che del loro deposito è fatto obbligo la notifica dell'avviso al difensore "anche ai fini delle eventuali impugnazioni" consentendogli, così, una autentica linea difensiva a tutela del proprio assistito sottoposto alla misura cautelare 4.

Quid iuris se la cancelleria ottempera al deposito e alla notifica del citato avviso al difensore con ritardo?

Il Giudice delle leggi, nella fattispecie, non ha posto nessuna prescrizione temporale. Il ritardo deve, comunque, essere ragionevolmente contenuto purché non pregiudichi, in modo serio, il valore fondamentale dell'esercizio del diritto di difesa, ammesso che l'omesso deposito non faccia vanificare il termine per il gravame (rectius richiesta di esame) o del ricorso per cassazione 5.

Secondo la prevalente giurisprudenza, in ossequio a quanto appena innanzi detto, nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza del ritardo nel deposito dell'ordinanza restrittiva della misura, previsto al comma 3 dell'art. 293 c.p.p.

L'unico aspetto peculiare, derivante da tale ritardo, è costituito dalla assenza del presupposto del dies a quo ai soli fini della determinazione del computo dei termini per proporre gravame, così, come statuisce il comma 4 dell'art. 309 c.p.p. 6.

Tale...

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