LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. 3 - Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonche' per la promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte prima n. 71 del 9 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale, della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.

  1. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalita' e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile, si intendono:

    1. per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

    2. per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

    3. per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

      Art. 3

      Accordi con enti pubblici 1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalita', anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

    4. rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attivita' criminose di tipo organizzato e mafioso;

    5. promuovere e diffondere la cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

    6. sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalita' collegati alla criminalita' organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

    7. favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

      Art. 4

      Rapporti con il volontariato e l'associazionismo 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalita' e del contrasto alla criminalita' organizzata e mafiosa.

      Per le medesime finalita', la Regione promuove altresi' la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.

  2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalita', del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonche' della cittadinanza responsabile.

    Art. 5

    Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale 1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalita' in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attivita' criminose di tipo...

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