LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. 3 - Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonche' per la promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte prima n. 71 del 9 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale, della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
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Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalita' e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile, si intendono:
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per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
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per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
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per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Art. 3
Accordi con enti pubblici 1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalita', anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
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rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attivita' criminose di tipo organizzato e mafioso;
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promuovere e diffondere la cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
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sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalita' collegati alla criminalita' organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
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favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 4
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalita' e del contrasto alla criminalita' organizzata e mafiosa.
Per le medesime finalita', la Regione promuove altresi' la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.
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La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalita', del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonche' della cittadinanza responsabile.
Art. 5
Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale 1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalita' in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attivita' criminose di tipo...
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