La convocazione assembleare degli 'aventi diritto'. Riflessi applicativi dell'art. 1136 c.c. ai fini della possibilità di deliberare: il conduttore ha diritto di ricevere l'avviso di convocazione?

AutoreSaverio Luppino
Pagine658-661
658
dott
6/2014 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
la convocazione
assembleaRe degli
“aventi diRitto”.
Riflessi applicativi
dell’aRt. 1136 c.c.
ai fini della possibilità
di delibeRaRe:
il conduttoRe ha diRitto
di RiceveRe l’avviso
di convocazione?
di Saverio Luppino
La legge di riforma del condominio degli edif‌ici nota
come legge 220/12, entrata in vigore il 13 giugno 2013 ha
comportato agli operatori del diritto notevoli diff‌icoltà
applicative in ordine all’interpretazione di talune norme,
frutto di evidente compromesso, raggiunto al culmine
dello scioglimento della legislatura, nelle differenti ses-
sioni parlamentari tra una camera e l’altra, ma di oscura
immediata percezione, tradendo, peraltro, il conclamato
intento del legislatore di operare la semplif‌icazione della
materia.
Con il presente lavoro, si cerca di contribuire all’indivi-
duazione degli “aventi diritto”, quali destinatari dell’avviso
di convocazione dell’assemblea ai f‌ini della possibilità a
deliberare da parte dell’assemblea condominiale ex arti-
colo 1136 c.c., sesto comma.
Il dato normativo da cui occorre partire risulta essere
l’articolo 1136 codice civile riformato, ove il legislatore
pone l’accento ai f‌ini della possibilità di deliberare, non già
sulla convocazione di tutti “i condomini”, come nell’ante-
cedente formulazione del medesimo articolo: “L’assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione”, bensì sulla convocazione
di “tutti gli aventi diritto”, così come disposto nella nuova
formulazione: “L’assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente
convocati”.
Gli operatori del diritto sono abituati a leggere – oggi,
più che nel passato – frequentemente termini adoperati
dal legislatore non nel linguaggio tecnico giuridico, ma
nell’accezione più lata e con signif‌icati che spesso vengo-
no confusi come sinonimi e/o, cosa ancor più grave, non
vengono correttamente riportati tra un passaggio e l’altro
del medesimo testo legislativo.
Certo non sono di aiuto all’interprete, nè la lettura
dell’articolo 1130 c.c., n.7, nella parte in cui il legislato-
re, specif‌ica che l’amministratore deve avere cura nella
tenuta del registro anagrafe condominiale, contenente le
generalità dei: “ singoli proprietari e dei titolari di diritti
reali e di diritti personali di godimento”; tanto meno l’arti-
colo 1130 bis c.c. (norma nuova introdotta dalla riforma),
nella parte in cui il legislatore acriticamente individua
nei: “condomini, titolari di diritti reali o di godimento sul-
le unità immobiliari”, i portatori di interesse a prendere
visione dei documenti giustif‌icativi di spesa in ogni tempo
ed estrarne copia a proprie spese.
In altri termini, ci si deve interrogare sul perché vi sia
necessariamente un apparente discrasia terminologica
adoperata nelle norme citate ed in quella di cui all’articolo
1136 c.c, con la generica individuazione degli “aventi dirit-
to”, oltre che se gli aventi diritto all’avviso di convocazione
dell’assemblea condominiale, risultino essere i titolari di
diritti di godimento, conduttori e comodatari.
Alle volte l’interprete ha la strana sensazione che il
lavoro di redazione dei progetti di legge e della def‌initiva
stesura che precede la pubblicazione in Gazzetta, venga
eseguito a più mani, senza che “la destra sappia quello che
scrive la sinistra”.
D’altra parte, la lettura dell’articolo 1136 c.c., comma
6°, va fatta in uno con l’articolo 66 delle disposizioni di
attuazione, comma 3°, nella parte in cui prevede che: “In
caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli
aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile
ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti
o assenti purchè non ritualmente convocati”.
Seppur sotto l’aspetto inerente il rispetto dei termini
di convocazione dell’assemblea, non vi siano problemi
di sorta, anche alla luce delle recenti pronunce giuri-
sprudenziali, ove la Suprema Corte di Cassazione (1)
ha precisato che: l’avviso di convocazione dell’assemblea
condominiale deve essere comunicato ai condomini alme-
no cinque giorni prima della data di prima convocazione
(e non di seconda) e che per calcolare i termini si deve
tenere conto della data di ricezione e non di quella di
invio della comunicazione, fermo il principio consolidato
che trattasi di cinque giorni non liberi (2), a parere di chi
scrive, rimangono tuttora aperte le questioni riguardanti
l’esatta individuazione degli aventi diritto, ai f‌ini della
rituale convocazione dell’assemblea.
Occorrerà fare sintesi delle norme individuate ed at-
traverso il combinato disposto, verif‌icare se le f‌igure degli
“aventi diritto” di cui agli articoli 1136 c.c. e 66 disp. att.
c.c., trovino esatta coincidenza con: “i condomini, titolari
di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari”, di
cui alle norme sopra richiamate, ovvero se il legislatore
avesse inteso operare distinzioni di sorta tra esse f‌igure
e non semplicemente un’elisione grammaticale, frutto di
dimenticanza giuridica, nell’indicazione in alcune norme
ora degli “aventi diritto” ed ora dei “condomini, titolari di
diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari”.

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