Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il

    24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4594)

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli), il 7 gennaio 2004.

    Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, IV, VI e del comitato per la legislazione.

    Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 14, 21 e 22 gennaio 2004.

    Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 ed approvato il 28 gennaio 2004.

    Senato della Repubblica (atto n. 2716)

    Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

    Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 3 febbraio 2004.

    Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 3, 4, 5 febbraio 2004.

    Esaminato in aula il 12, 17 febbraio 2004 ed approvato il 18 febbraio 2004.

    Avvertenza

    Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

    300 del 29 dicembre 2003.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL

24 DICEMBRE 2003, N. 354

All'articolo 1

dopo il comma 1, e' inserito il seguente

1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi

; il comma 2 e' sostituito dai seguenti

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 curo a...

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