LEGGE 22 marzo 1995, n. 84 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Coming into Force23 Marzo 1995
Enactment Date22 Marzo 1995
Published date22 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/03/22/095G0115/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.68 del 22-03-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e

della navigazione

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.

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Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21

GENNAIO 1995, N. 21.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "lire 285 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 270 miliardi"; e dopo le parole: "nonche' un contributo" sono inserite le seguenti: "di complessive lire 15...

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