LEGGE 30 giugno 2016, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione

Coming into Force03 Luglio 2016
Enactment Date30 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/07/02/16G00128/ORIGINAL
Published date02 Luglio 2016
Official Gazette PublicationGU n.153 del 02-07-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «loro concessi» sono sostituite dalle seguenti: «concessi a loro o a terzi»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, anche immateriali,», dopo le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno»;

al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento» e dopo le parole: «e' opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;

al comma 5, dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» e' inserita la seguente: «successivo»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «un'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «una nuova iscrizione»;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «il creditore,» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», le parole: «al datore della garanzia e» sono soppresse e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno»;

alla lettera b), dopo le parole: «alla escussione» sono inserite le seguenti: «o cessione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;

alla lettera c), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4», la parola: «valutazione» e' sostituita dalla seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;

alla lettera d), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante

;

al comma 9, le parole: «di cui alle lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», le parole: «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», le parole: «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle predette lettere a), b), c) e d)», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le...

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