MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport»;
al secondo periodo, le parole: «un Presidente e due Vicepresidenti» sono sostituite dalle seguenti: «un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori»;
al comma 2, le parole: «e di alta sorveglianza» sono soppresse;
al comma 4, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «La Fondazione "Milano-Cortina 2026", avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «La Fondazione "Milano-Cortina 2026", costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile,»;
al comma 2, dopo le parole: «non avente scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «e operante in regime di diritto privato» e le parole: «in conformita' con gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' agli impegni»;
al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».
All'articolo 3:
al comma 2, la parola: «convezioni» e' sostituita dalla seguente: «convenzioni»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato" e' sostituita dalla...