LEGGE 29 agosto 2001, n. 339 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Coming into Force31 Agosto 2001
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date30 Agosto 2001
Enactment Date29 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/30/001G0394/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.201 del 30-08-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 agosto 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Martino, Ministro della difesa

Scajola, Ministro dell'interno

Ruggiero, Ministro degli esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294.

All'articolo 1:

al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita".

All'articolo 2:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacita' delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attivita' della criminalita' organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana".

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Disposizioni di convalida). - 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2".

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29...

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