LEGGE 6 giugno 2020, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Coming into Force07 Giugno 2020
Enactment Date06 Giugno 2020
Published date06 Giugno 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/06/06/20G00059/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.143 del 06-06-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22.

All'articolo 1:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione delle predette attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali

;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione

;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per le scuole secondarie» sono inserite le seguenti: «e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione», dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6» sono inserite le seguenti: «, commi 2, 3, 4 e 5,» e le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione

;

al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» sono inserite le seguenti: «di esame»;

al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» sono inserite le seguenti: «di istruzione» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato»;

al comma 4, lettera a), le parole: «ivi compresi gli» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di»;

al comma 4, lettera b), la parola: «sostituzione» e' sostituita dalla seguente: «rimodulazione» e dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti» sono inserite le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche previsioni per i candidati esterni,» sono inserite le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili»;

al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.

4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato

;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5,»;

al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT