LEGGE 19 giugno 2020, n. 59 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Coming into Force20 Giugno 2020
Published date19 Giugno 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/06/19/20G00085/ORIGINAL
Enactment Date19 Giugno 2020
Official Gazette PublicationGU n.154 del 19-06-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 giugno 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «e nel lunedi' successivo compresi»;

alla lettera c), la parola: «inseriti» e' sostituita dalla seguente: «inserite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021»;

alla lettera d), le parole: «nei sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo» e la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «e nel lunedi' successivo compresi»;

dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica

;

il comma 2 e' soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. (Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020). - 1. Al fine di assicurare il necessario...

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